CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 00760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con avv. [OSCURATO:PERSONA] eAndrea Scafa, domiciliazione digitale come in atti;- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] – UNIVERSITA’ PADOVA, con sede in Padova, inpersona del Direttore generale, con avv. [OSCURATO:PERSONA] e FedericaScafarelli, domiciliazione digitale come in atti;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1334/22 resa dalla Corte d’Appello di Venezia edepositata in data 8 giugno 2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 12novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti in primo grado chiedevano la condanna dell’Aziendacontroricorrente al risarcimento dei danni (lesione cocleare bilaterale congrave perdita dell'udito) subiti dalla figlia minore in conseguenza delleOscuramento disposto Numero registro generale 23109/2022Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 760/2026Data pubblicazione 14/01/2026infezioni nosocomiali da “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”,asseritamente contratte dalla minore in ambiente ospedalierorispettivamente il 13 ottobre 2012 ed il 28 ottobre 2012, insorte incostanza del ricovero del 5 ottobre 2012/ 27 novembre 2012. L'Aziendaconvenuta chiedeva a sua volta respingersi le domande degli attori o,subordinatamente, ridursi la quantificazione dei danni. Il C.T.U. incaricatoconcludeva nel senso che: «Non è possibile riconoscere la sussistenza diun nesso causale esclusivo tra l'infezione da [OSCURATO:PERSONA] dall'emocoltura del 28.10.12, e l'ipoacusia neurosensoriale digrado moderato. Si ritiene che tale infezione abbia svolto un ruoloconcausale nel determinismo di tale ipoacusia, in concorso con i fattorieziopatogenetici ricordati (in particolare la immaturità del nervo acustico).Si ritiene che la valutazione di tale ipoacusia debba essere quantificata inmisura prossima al 30% in termini di danno biologico. Si ripete che non èpossibile esprimersi a riguardo del peso che ciascuno dei fattori più voltecitati (tra cui l'infezione da [OSCURATO:PERSONA]), abbia svolto nella suagenesi». Il Tribunale di Padova con sentenza n. 346/2019 pubblicata il 22febbraio 2019, così decideva: «…rigetta tutte le domande formulate daglile spese del giudizio».Gli odierni ricorrenti si appellavano censurando, in primo luogo, l'omessamotivazione (od il giudizio incomprensibile per manifestacontraddittorietà) del capo della sentenza che considerava quale “possibileconcausa” di danno quella che il ctu medico-legale di primo gradoriconosceva invece quale “effettiva concausa” dell'ipoacusia che affligge laminore. Gli appellanti censuravano altresì la sentenza di primo grado nellaparte in cui essa escludeva la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] diPadova, ritenendo che il Tribunale avesse fatto erronea applicazione delcriterio di imputazione causale (anche in riferimento alla “genesiOscuramento disposto Numero registro generale 23109/2022Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 760/2026Data pubblicazione 14/01/2026multifattoriale” dell'ipoacusia patita dalla minore) ed infine censuravano lasentenza per la mancata liquidazione del danno patito.La Corte d’appello disponeva un'integrazione della consulenza tecnicamedico legale. Il nuovo ausiliare concludeva come non fosse a suo giudiziopossibile esprimersi nel determinare la percentuale di danno uditivoderivato dalla concausa attribuita all'infezione nosocomiale e al relativotrattamento antibiotico, rispetto a quella determinata dalle cause naturaligià indicate nella consulenza espletata nel giudizio di primo grado. Lostesso valutava quindi il danno biologico permanente complessivamenteriportato dalla minore nella misura del 28% e specificava come i fattoricausali individuati avessero concorso insieme a determinare il danno finalesubito «...Si vuole ora chiarire che nel caso della piccola V.M. i fattoricausali individuati hanno agito insieme, appunto come fattori concausali,che in modo sinergico hanno contribuito a determinare il danno finale».Riteneva quindi il CTU di dover concludere per l'impossibilità, in terminiscientifici, di differenziare la percentuale di danno uditivo derivato allaminore dalla concausa rappresentata dall'infezione rispetto a quelladeterminata dalle cause naturali, attribuendo quindi una valenza causaleparitaria ai due fattori.I ricorrenti rifiutavano la proposta transattiva formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] per €70 mila. Essi – benché pienamente consapevoli della contrarietà, rispettoagli arresti della Suprema Corte, di un'ipotesi di comparazione del grado diincidenza eziologica di più cause concorrenti aventi rispettivamente“genesi umana colpevole” e “genesi naturale” (ovvero “umana noncolpevole”) – avrebbero accettato un accordo transattivo che avesseconsiderato quanto indicato dal CTU W.T. ovvero l'ipotesidi un risarcimento del 50%. La Corte d'appello di Venezia pronunciavasentenza n. 1334/2022, con cui rigettava il gravame e condannava gliappellanti al rimborso delle spese.Oscuramento disposto Numero registro generale 23109/2022Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 760/2026Data pubblicazione 14/01/2026I genitori di V.M. ricorrono in cassazione affidandosi a duemotivi, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] resiste a mezzo di controricorso.Da ultimo le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce «nullità della sentenza ex art. 360,comma 1 °, n. 3 e n. 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art.132, comma 2 °, n. 4 c.p.c.; degli artt. 1176, comma 2 °, 1218, 1223,1227 e 1228 c.c., ovvero degli artt. 2043 e 2049 c.c. (in riferimento agliartt. 40 e 41 c.p.), nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per illegittimae scorretta applicazione del nesso di causalità giuridica in tema diresponsabilità civile, che prevede come, a fronte del positivo accertamentodella causalità materiale, una comparazione del grado di incidenzaeziologica di più cause concorrenti possa instaurarsi soltanto tra unapluralità di comportamenti umani colpevoli (e non tra una causa umanaimputabile ed una concausa naturale od umana non colpevole)».La sentenza n. 1334/2022 della Corte d'appello di Venezia ha conclusoaffermando che: «Su tali premesse, non essendo possibile differenziare intermini scientificamente validi la percentuale di danno uditivo derivato,l'appello non può essere accolto». Tale decisione secondo i ricorrenti siporrebbe in assoluto contrasto con gli arresti della Suprema Corte «intema di corretta applicazione del nesso di causalità giuridica in ambito diresponsabilità civile ex artt. 1176, comma 2 °, 1218, 1223, 1227 e 1228c.c., ovvero ex artt. 2043 e 2049 c.c. (in riferimento agli artt. 40 e 41c.p.). La Corte territoriale avendo accertato il nesso di causalità materiale,benché non esclusivo, fra l'infezione nosocomiale ed il danno avrebbedovuto ritenere la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria. Ritengono dunque iricorrenti che la Corte territoriale, escludendo la responsabilitàdell’[OSCURATO:PERSONA], abbia stravolto il principio affermato dalla Suprema Corte conla sentenza del 21 luglio 2011 n. 15991. Né potrebbe essere decisivo, insenso contrario, quanto affermato dalla Corte territoriale a pag. 7 dellaOscuramento disposto Numero registro generale 23109/2022Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 760/2026Data pubblicazione 14/01/2026sentenza gravata ove la stessa ha ritenuto che sussisterebbero treelementi (di per sé insuperabili) ostativi all'accoglimento della domanda,ovvero: il danno uditivo era dovuto a cause naturali, era preesistente, e inogni caso l'intervento con antibiotici non era evitabile, perché solo sevenisse accertato che la causa naturale è stata tale da escludere il nessodi causa tra condotta umana ed evento la domanda deve essere rigettata.Dunque, per i ricorrenti in virtù del disposto dell’art. 41, primo comma,cod. pen., l'autore del comportamento imputabile eziologicamenteconcorrente (l'[OSCURATO:PERSONA] di Padova) avrebbe dovuto essereritenuto responsabile, e per intero, di tutte le conseguenze da essoscaturenti secondo normalità.2. Col secondo mezzo si deduce «Nullità della sentenza ex art. 360,comma 1 °, n. 3 e n. 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art.132, comma 2 °, n. 4 c.p.c.; degli artt. 1176, comma 2°, 1218, 1226,1227 e 1228 c.c., ovvero degli artt. 2043, 2049 e 2056 c.c., nonché degliartt. 112, 115 e 116 c.p.c., per illegittima e scorretta applicazione delnesso di causalità giuridica in tema di responsabilità civile poiché, dopoaver riconosciuto il ruolo causale minoritario della “sepsi nosocomiale”(comportamento umano colpevole) nella produzione del danno uditivosubito dalla minore, di genesi multifattoriale, ha trascurato di considerareil peso eziologico del predetto minor contributo causale, escludendofinanche una riduzione proporzionale del risarcimento del danno, su baseequitativa, e ritenendo invece lo stesso contributo causale totalmenteirrilevante (anche quale concausa minoritaria di danno) ed assorbitototalmente dalle cause umane non colpevoli».A parere dei ricorrenti anche sotto tale profilo, quand'anche si volesseipotizzare ontologicamente possibile l'equiparazione del fattore naturale alcomportamento umano colpevole, la sentenza n. 1334/2022 dovrebbeessere ugualmente cassata per non aver determinato, in contrasto con ilpredetto principio, l'aliquota di danno imputabile rispettivamente al fattoOscuramento disposto Numero registro generale 23109/2022Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 760/2026Data pubblicazione 14/01/2026umano colpevole (infezione nosocomiale) ed al fatto naturale, che la Corteterritoriale avrebbe dovuto stabilire in via equitativa ex art. 1226 c.c. Lasentenza gravata infatti, recependo le risultanze della CTU, hatestualmente affermato siano state “soprattutto” le cause naturali chehanno determinato l'evento di danno uditivo (cfr. pag. 7 sub. 10)ascrivendo così implicitamente alla causa umana imputabile (ovveroall'infezione nosocomiale da “Klebsiella pneumoniae”) la residuaminoritaria aliquota di danno.3. I motivi, attesa la loro connessione, possono essere trattaticongiuntamente. Essi, per quanto di ragione, meritano accoglimento.Pregiudizialmente gli stessi sono ammissibili, poiché sebbene le relativerubriche siano caratterizzate dal richiamo di una congerie di norme, nelloro sviluppo gli stessi sono sufficientemente chiari nel denunciare unaviolazione di legge.3.1. Il quesito che pongono entrambi i motivi è se i giudici di appello sisiano o meno conformati, nel verificare la sussistenza del nesso causaletra evento e danno, ai principi espressi da questa Corte regolatrice inapplicazione delle norme che presiedono alla responsabilità in ambitomedico.Sotto tale profilo può anzitutto escludersi che i motivi attingano ad unaccertamento in fatto, in quanto la critica si appunta sulla ricognizionedella norma e sulla sua esatta portata, in particolare se risponda a buongoverno della stessa, nella specie, aver ritenuto che il comportamentoumano sia rimasto del tutto indifferente rispetto all’evento dannosodenunciato.In proposito va ricordato l’approdo cui è giunta questa Corte in tema diconcause (naturali ed umane), nel senso che “In tema di responsabilitàcivile, qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissimapatologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invaliditàpermanente al 100 per cento), possa apparire riconducibile, sotto il profiloOscuramento disposto Numero registro generale 23109/2022Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 760/2026Data pubblicazione 14/01/2026eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattorenaturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica deldanneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso didipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalitàmateriale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento didanno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, primo comma, cod.civ.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento inapplicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen. (a mente della quale ilconcorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche seindipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalitàfra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di dannointeramente all'autore della condotta illecita, per poi procedere,eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversaefficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica(rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singoleconseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivereall'autore della condotta, responsabile "tout court" sul piano della causalitàmateriale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche leconseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento didanno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressasituazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non siaeziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia delsanitario” (Cass. 15991/11; conforme da ultimo Cass. 17006/25).Come si vede da un lato si afferma la responsabilità dell’autore dellaconcausa umana, in conformità al fondamento di entrambi i motivi,dall’altro si dettano criteri per la commisurazione delle conseguenzedannose all’eziologia umana stessa, per escludere che anche quelledeterminate dal fattore naturale siano attribuite all’autore della concausaumana, come invece deriverebbe dall’integrale accoglimento del primomotivo di ricorso.Oscuramento disposto Numero registro generale 23109/2022Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 760/2026Data pubblicazione 14/01/2026In tale chiave, dunque, e non in quella dell’integrale responsabilità per ildanno in capo all’autore del fattore umano, deve leggersi la pronunciaCass. n. 15991/2011 più volte citata dalla parte ricorrente a sostegnodella propria tesi.Venendo così alla specie che ne occupa, dalla lettura della sentenzaimpugnata emerge che, commentando l’indagine peritale disposta inappello, i giudici del gravame hanno dedotto dalla stessa che «l’ipoacusìaneurosensoriale ha avuto un’origine multifattoriale, per la “coesistenza diprematurità, basso peso alla nascita, iperbilirubinemia, protratto ricoveroin terapia intensiva neonatale, ipossia con necessità di ventilazioneassistita, due episodi di sepsi, terapia con antibiotici ototossici».Per essi, dunque, si trattava «di un insieme di fattori che hanno agìtoinsieme, ma sono soprattutto “le cause naturali [che] hanno determinatoun danno uditivo prima dell’instaurarsi dell’infezione e della necessariaterapia antibiotica”: questi tre elementi sono di per sé insuperabili, nelsenso che il danno uditivo era dovuto a cause naturali, era preesistente, ein ogni caso l’intervento con antibiotici non era evitabile» (§ 10 dellasentenza).Ancora, i giudici d’appello sottolineano che il consulente ha indicato come«...non è possibile in alcun modo, in termini scientificamente validi,ritenere se in assenza dell’infezione l’evoluzione del quadro clinicodeterminato dalle sole cause naturali avrebbe condotto a una funzionalitàuditiva normale, e/o in quale misura migliore dell’attuale».Sulla base di tali considerazioni essi hanno escluso la prova del nessocausale fra il comportamento umano (all’interno della struttura) e il dannofinale subito dalla minore ed oggetto d’indagine peritale.Due sono dunque gli aspetti emergenti dalla pronuncia.a) Il danno finale è sicuramente dipeso, in base alle indagini tecniche,condivise in ciò dalla pronuncia impugnata, sia da fattori naturali che dalOscuramento disposto Numero registro generale 23109/2022Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 760/2026Data pubblicazione 14/01/2026comportamento umano (anche se la pronuncia ritiene che il fattorenaturale sia prevalente).Ciò è del resto confermato dal seguente ulteriore passaggiodell’integrazione peritale disposto in secondo grado: «Si vuole ora chiarireche nel caso della piccola i fattori causali individuati hanno agito insieme,appunto come fattori concausali, che in modo sinergico hanno contribuitoa determinare il danno finale. Nel caso in discussione, in altri termini, lecause naturali hanno determinato un danno uditivo prima dell’instaurarsidell’infezione e della necessaria terapia antibiotica, ma la evoluzione delquadro clinico è avvenuta contestualmente, il che non consente pertantodi poter valutare separatamente il danno conseguente alle cause naturalirispetto a quello determinato dall’infezione e dalla necessaria terapiaantibiotica».Inoltre, si è sottolineato come le cause naturali siano quelle pre-esistenti,come emerge dal già riportato stralcio del paragrafo 10 della pronunciad’appello.b) Il consulente d’ufficio (nominato in secondo grado) ha espressamenteescluso che sia scientificamente possibile stabilire se in assenzadell’infezione contratta in ambiente nosocomiale, la danneggiata avrebbepresentato un quadro clinico dell’apparato uditivo con funzionalità uditivanormale, e/o in quale misura migliore dell’attuale.Ritiene il Collegio che, appurato quanto sopra - presenza di concausalitàumana e naturale, accertata dalla Corte territoriale – nel concludere, comeriportato, che non si possa ascrivere alcuna responsabilità al fattoreumano, in particolare “non essendo (…) possibile differenziare in terminiscientificamente validi la percentuale di danno uditivo derivato, l’appellonon può essere accolto”, la stessa abbia fatto malgoverno delle norme chedisciplinano l’accertamento del nesso causale fra un determinatocomportamento ed il danno.Oscuramento disposto Numero registro generale 23109/2022Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 760/2026Data pubblicazione 14/01/2026Invero, come già sopra ricordato, la concausalità tra fattore umano ecause naturali non esclude la rilevanza causale del primo, dovendo ilgiudice in tal caso semmai procedere alla valutazione della diversaincidenza causale della condotta umana (ove possibile) anche con criterioequitativo, in guisa che l’obbligo risarcitorio non ricomprenda anche leconseguenze ascrivibili alle cause naturali, ad esempio nella specie inparticolare rilevando la pacifica situazione menomata già al momentodell’insorgenza causale dell’infezione nosocomiale.Di fronte alla concausalità, dunque, vale certamente la regola stabilitadall’art. 41, primo comma, cod. pen., dell’equivalenza delle cause, fermorestando che poi ai fini della determinazione dell’obbligo risarcitoriooccorre far riferimento alla valutazione dell’incidenza del fattore umano.Né l’incertezza circa l’incidenza percentuale del fattore umano e di quellonaturale, valorizzata dalla Corte territoriale, può assurgere a criterio diesclusione della responsabilità.La regola individuata dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, piùsopra esposta, appare infatti sufficientemente chiara da consentire disuperare anche l’eventuale impossibilità di stabilire il grado o lapercentuale di contributo causale dato dalle singole componenti, chedunque erroneamente la Corte territoriale assurge a causa di esclusionedel nesso di derivazione anziché a fondamento del criterio equitativo dideterminazione del danno riferibile al fattore umano.Nella quantificazione del danno tramite l’uso di tale criterio, in conformitàdunque al tenore del secondo motivo di ricorso, occorrerà in particolaretenere conto delle circostanze del caso, per cui una menomazione erasicuramente presente anche prima dell’infezione.In altri termini, dunque, la regola applicabile alla specie è quella giàchiarita da questa Corte, nel senso che “se viene processualmenteaccertato che la causa naturale è tale da escludere il nesso di causa tracondotta umana ed evento, la domanda sarà rigettata, se la causaOscuramento disposto Numero registro generale 23109/2022Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 760/2026Data pubblicazione 14/01/2026naturale ha rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltantoconcorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà perintero ascritta all'autore della condotta illecita.” (Cass. n. 27526/21),risolvendosi così le ipotesi di eziologia multifattoriale: una volta accertatala causalità naturale, interviene appunto il nesso di causalità giuridica aregolare e selezionare le conseguenze dannose imputabili.Orbene la Corte territoriale ha evidentemente sovrapposto i due piani.Né il ragionamento svolto dalla Corte territoriale risulta utile a definire unaprevalenza della causalità naturale su quella umana (di fatto, seppuranche qui contraddittoriamente rispetto alla conclusione dell’assenza dinesso, denunciata dall’utilizzo dell’avverbio “soprattutto”), che in ognicaso non escluderebbe l’efficienza causale della condotta umana sempre amente dell’art. 41 cod. pen.Infatti laddove la Corte territoriale ritiene che sarebbe preclusivoall’accertamento di una concausa umana (pur dopo averne peraltroammessa l’esistenza) la presenza di cause naturali e l’incidenza sul dannodella terapia antibiotica, a parte la contraddittorietà con l’assunta naturaconcausale, va osservato per tutto quanto sopra che la prima è pacificama non esclusiva (come visto, né per i giudici del merito né per iconsulenti), con le ormai note conseguenze; la seconda non può cheascriversi alle conseguenze dell’infezione, come si ricava dalla perizia(infatti la terapia antibiotica, sicuramente considerata dannosa anche daigiudici d’appello, era stata giustamente prescritta, ma per curarel’infezione), e dunque anche tale causa è riconducibile alla responsabilitàdell’[OSCURATO:PERSONA].Infine, l’osservazione sub b) per cui non sarebbe scientificamente possibilestabilire le condizioni dell’apparato uditivo in assenza dell’infezione, èindifferente.Invero quel che è certo è che il fattore umano fu una concausa del danno,e l’osservazione dell’ausiliare sopra riportata costituisce allora una meraOscuramento disposto Numero registro generale 23109/2022Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 760/2026Data pubblicazione 14/01/2026congettura, appunto stabilita dal perito come priva di basi scientifiche,circa la possibilità che in assenza dell’infezione il quadro sarebbe statoeguale.In definitiva va affermato il seguente principio di diritto“In caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e dunque causato dalconcorso del comportamento umano con la causalità naturale, vaaffermata la responsabilità dell’autore del comportamento in base alprincipio dell’equivalenza delle cause di cui all’art. 41, primo comma, cod.pen., fermo restando che, in applicazione del principio della causalitàgiuridica di cui all’art. 1223 cod. civ., il danno andrà imputato aquest’ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilitàdi determinazione della stessa, dovrà farsi ricorso al criterio della suadeterminazione in via equitativa, facendo riferimento alle concretecircostanze del caso”.Pertanto, applicato il criterio di determinazione equitativa del dannoimputabile al fattore umano, il giudice del merito procederà secondo lemodalità stabilite dalla giurisprudenza di questa Corte, con particolareriferimento al principio in proposito affermato da Cass. n. 26851/23,secondo cui “La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevantequalora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condottaumana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri dellacausalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentualecomplessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misuradell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalitàmateriale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nellaspecie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e nonaritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazionerisulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valorepercentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, comeOscuramento disposto Numero registro generale 23109/2022Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 760/2026Data pubblicazione 14/01/2026accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale” (v. ancheCass. n. 20894/2024, Cass. n. 4680/2025 e Cass. n. 17006/2025).4. In conclusione il ricorso va accolto, seppure nei termini di cui inmotivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, conrinvio al giudice d’appello che provvederà a conformarsi ai principi quiespressi, oltre alla liquidazione delle spese del presente giudizio.Va disposto che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso didiffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e glialtri dati identificativi della parte ricorrente (in particolare ricorrenti e figliaminore). P.Q.MLa Corte accolto il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia che, indiversa composizione, si adeguerà ai principi qui espressi e procederàaltresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso didiffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e glialtri dati identificativi della parte ricorrente (in particolare ricorrenti e figliaminore).Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])