CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 34186/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22842/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eTERESI MASSIMO, con domicilio digitale in atti . -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- nonché PASCARIELLO CLAUDIOe [OSCURATO:PERSONA] . -INTIMATI- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1355/2020,depositata i l 20/04/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio l’ex marito [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , lamentando che i convenuti avevano occupato gli immobilidi cui era comproprietaria in comunione legale con l’ex coniuge (abitazione, garage e area pertinenziale in Caiazzo) e chiedendo il risarcimento dei danni per esser stata estromessa dal godimento dei beni. L’adito Tribunale ha respinto la domanda, affermando che parte degli immobili erano stati detenuti in locazione d a [OSCURATO:PERSONA] anche quale corrispettivo dell’esecuzione di taluni interventi edilizi, e che nessun pregiudizio aveva subito l’attrice, la quale aveva beneficiato dell’incremento di valore del bene per effetto delle opere eseguite; il Tribunale ha rilevato inoltre che il suddetto contrattonon era stato impugnato nel termine di cui all’art. 184 c.c. L’appello di [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dalla Corte distrettuale, la quale ha evidenziato che l'appellante non aveva mai richiesto la restituzione dei beni per la sua quota parte; ha aggiunto che l'immobile era detenuto dai convenuti in base ad un titolo legittimo (la scrittura del 10 luglio 1995), precisando infineche, anche a voler ritenere che le opere non fossero state affatto eseguite , il bene sarebbe stato detenuto legittimamente dai convenuti a titolo di comodato. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha respinto anche la domanda di risarcimento del danno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osservando che l’attrice, pur essendone a conoscenza, non aveva mai impugnato l'atto con cui l’ex marito aveva concesso in godimento il cespite comune. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1571 e ss . e 1803 e ss.c.c.. Sostiene la ricorrente che la Corte di appello, avendo accertat o la mancata esecuzione di lavori edili da parte di [OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse concesso il bene in comodato, essendo passata in giudicato la qualificazione del contrattocome locazione. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 99, 112, c.p.c., 1571 e ss., 1803 e ss. c.c.,per aver la Corte di appello qualificato il contratto in senso difforme da quanto dedotto dagli stessi convenuti, i quali avevano sempre sostenuto che l'immobile era detenuto a titolo di locazione, e per aver definito la causa sulla base di questioni non oggetto di eccezione. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione del diritto al contraddittorio , dolendosi la ricorrente che la Corte d’Appello abbia riqualificatod’ufficio il contratto senza concedere alle parti i termini di cui all’art. 101, comma secondo , c.p.c. per controdedurre sulla natura del contratto concluso da [OSCURATO:PERSONA] e gli altri convenuti. Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 184 e degli artt. 1571 ss. c.c., per aver la Corte dato rilievo alla mancata impugnazione della locazione conclusa dall’ex coniuge, trascurando che la Chirico aveva chiesto sin dal primo grado la quota parte dei frutti, domanda che non richiedeva il previo annullamento del contratto ai sensi dell’art. 184 c.p.c.. 2. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e risultano non fondati. La ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno causato dall’occupazione illegittima di porzione dell’immobile da parte del cognato e della moglie di lui e per esser stata estromessa dal godimento di altra porzione ad opera dell’ex marito , imputando ai convenuti una responsabilità da fatto illecito. Aveva poi contestato il contratto di locazione prodotto dai convenuti limitatamente alla programmata decurtazione dall’importo del canone del controvalore delle opere asseritamente eseguite da i conduttori, assumendo, al riguardo , che gli interventi erano stati realizzati daun terzo. Tale contestazione non metteva in discussione la sus s istenza della locazione, ma solo la regolazione economica del contratto. Nulla poteva, quindi, pretendere l’attrice a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima, essendo i convenuti muniti di un valido titolo di detenzione. Era al più consentito richiedere il pagamento diretto della quota del canone spettante al comproprietario a titolo di adempimento, non per responsabilità extracontrattuale e , tuttavia , l ’azione di pagamento non risulta introdotta in primo grado, in replica alle difese dei convenuti ai sensi dell’art. 183, comma V c.p.c., ma solo tardivamente in appello (cfr. ricorso, pag. 27), sicché legittimamente la sentenza non ne ha tenuto conto. In conclusione, i primi tre motivi sono in fondati poiché la Corte di merito, senza affatto procedere ad una diversa qualificazione del contratto concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri convenuti, si è limitata a respingere le tesi difensive della ricorrente , che aveva contestato l’esecuzione degli interventi migliorativi sull’immobile, evidenziando che tali difese non ponevano in discussione e non superavano l’esistenza di valido titolo di detenzione già riscontrata dal tribunale, e che era, perciò, s uperflua una più precisa qualificazione giuridica del contratto (cfr. sentenza, pag. 8) , sicché non sussisteva alcun obbligo di provocare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c.. Il quarto motivo è infondato, poiché essendo stata proposta un’azione risarcitoria, la sussistenza di un valido titolo di detenzione (non impugnato ai sensi dell’art. 184 c.c.) rendeva l’occupazione legittima, non potendo l’attrice avanzare pretese a titolo risarcitorio o pretendere il pagamento dei canoni sul presupposto della validità del contratto sulla base di una domanda di adempimento contrattuale tardivamente introdotta. Il ricorso è, pertanto, respinto, con aggravio delle spese di lite. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione ci