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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37162/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAlette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 15 febbraio 2021 dal Tribunale di Bologna in funzione di Giudice di appello avverso la sentenza del locale Giudice di pace che aveva condannato ad 800 euro di ammenda [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 691 cod. pen., condanna cui era seguita anche la sospensione dell'esercizio commerciale da lei gestito per mesi tre.

L'ordinanza di inammissibilità fonda sulla circostanza che, a lume dell'art. 37 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'imputato può proporre appello solo contro la sentenza di condanna del Giudice di pace che applichi una pena diversa da quella detentiva, ipotesi non verificatasi nella specie, non potendo farsi riferimento alla pena accessoria in concreto applicata (ai sensi dell'art. 691, comma 2, cod. pen.), in quanto la disposizione del d.lgs 274 del 2000 menziona la sola pena principale.

L'ordinanza ha poi escluso la possibilità di una conversione dell'appello in ricorso per cassazione, tenuto conto delle contestazioni di puro merito contenute nella sentenza.

2. Contro l'anzidetta ordinanza, la condannata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, evocando la giurisprudenza secondo cui l'appello è consentito, a prescindere dall'irrogazione di una mera pena pecuniaria, quando, pur non impugnando il capo relativo alla responsabilità civile, l'imputato abbia contestato la responsabilità penale da cui discende quella civile.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e lamenta che l'istruttoria si fosse basata innanzitutto sulla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], che non aveva riferito di accertamenti obiettivi sullo stato di ebbrezza della donna e dell'uomo trovati sul posto, anche al fine di comprendere se tale ebbrezza preesistesse alla somministrazione dell'alcool oppure fosse conseguita a quest'ultima.

Neanche tale certezza derivava dalle informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base delle sommarie informazioni testimoniali della Ursachi, era difficile credere che ella, pur avendo già ingerito alcolici prima di giungere all'esercizio dell'imputata, fosse ubriaca.

Anche ammesso che vi fosse la prova dell'ebbrezza, non era certo che essa si fosse manifestata.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto la sentenza non era appellabile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge, evocando la giurisprudenza secondo cui l'appello è consentito, a prescindere dall'irrogazione di una mera pena pecuniaria, quando, pur non impugnando il capo relativo alla responsabilità civile, l'imputato abbia contestato la responsabilità penale da cui discende quella civile — è manifestamente infondato.

Esso sviluppa delle argomentazioni che risultano del tutto distoniche rispetto alla regiudicanda, dal momento che la sentenza cui si riferisce l'appello dichiarato inammissibile non contiene statuizioni civili, sicché non può applicarsi la giurisprudenza evocata dalla ricorrente.

In altri termini, la sentenza contro la quale è stato proposto appello era inappellabile ai sensi dell'art. 37 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sia perché era stata inflitta una condanna a sola pena pecuniaria, sia perché non vi era condanna al risarcimento del danno che potesse ritenersi esplicitamente o implicitamente impugnata.

Corretta appare altresì l'argomentazione del Tribunale — peraltro non avversata dalla ricorrente — secondo cui non avrebbe rilievo, ad inibire la regola di cui all'art. 37 cit., la circostanza che all'imputata fosse stata applicata la pena accessoria della sospensione dell'attività commerciale ex art. 691, comma 2, cod. pen., dal momento che si tratta di pena accessoria e non principale.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non si rivolge al provvedimento impugnato — l'ordinanza di inammissibilità — ma alla sentenza emessa dal Giudice di pace, peraltro sviluppando considerazioni di puro merito che non possono trovare sbocco nel giudizio di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAlette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 15 febbraio 2021 dal Tribunale di Bologna in funzione di Giudice di appello avverso la sentenza del locale Giudice di pace che aveva condannato ad 800 euro di ammenda [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 691 cod. pen., condanna cui era seguita anche la sospensione dell'esercizio commerciale da lei gestito per mesi tre. L'ordinanza di inammissibilità fonda sulla circostanza che, a lume dell'art. 37 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'imputato può proporre appello solo contro la sentenza di condanna del Giudice di pace che applichi una pena diversa da quella detentiva, ipotesi non verificatasi nella specie, non potendo farsi riferimento alla pena accessoria in concreto applicata (ai sensi dell'art. 691, comma 2, cod. pen.), in quanto la disposizione del d.lgs 274 del 2000 menziona la sola pena principale. L'ordinanza ha poi escluso la possibilità di una conversione dell'appello in ricorso per cassazione, tenuto conto delle contestazioni di puro merito contenute nella sentenza. 2. Contro l'anzidetta ordinanza, la condannata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, evocando la giurisprudenza secondo cui l'appello è consentito, a prescindere dall'irrogazione di una mera pena pecuniaria, quando, pur non impugnando il capo relativo alla responsabilità civile, l'imputato abbia contestato la responsabilità penale da cui discende quella civile. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e lamenta che l'istruttoria si fosse basata innanzitutto sulla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], che non aveva riferito di accertamenti obiettivi sullo stato di ebbrezza della donna e dell'uomo trovati sul posto, anche al fine di comprendere se tale ebbrezza preesistesse alla somministrazione dell'alcool oppure fosse conseguita a quest'ultima. Neanche tale certezza derivava dalle informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base delle sommarie informazioni testimoniali della Ursachi, era difficile credere che ella, pur avendo già ingerito alcolici prima di giungere all'esercizio dell'imputata, fosse ubriaca. Anche ammesso che vi fosse la prova dell'ebbrezza, non era certo che essa si fosse manifestata. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto la sentenza non era appellabile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge, evocando la giurisprudenza secondo cui l'appello è consentito, a prescindere dall'irrogazione di una mera pena pecuniaria, quando, pur non impugnando il capo relativo alla responsabilità civile, l'imputato abbia contestato la responsabilità penale da cui discende quella civile — è manifestamente infondato. Esso sviluppa delle argomentazioni che risultano del tutto distoniche rispetto alla regiudicanda, dal momento che la sentenza cui si riferisce l'appello dichiarato inammissibile non contiene statuizioni civili, sicché non può applicarsi la giurisprudenza evocata dalla ricorrente. In altri termini, la sentenza contro la quale è stato proposto appello era inappellabile ai sensi dell'art. 37 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sia perché era stata inflitta una condanna a sola pena pecuniaria, sia perché non vi era condanna al risarcimento del danno che potesse ritenersi esplicitamente o implicitamente impugnata. Corretta appare altresì l'argomentazione del Tribunale — peraltro non avversata dalla ricorrente — secondo cui non avrebbe rilievo, ad inibire la regola di cui all'art. 37 cit., la circostanza che all'imputata fosse stata applicata la pena accessoria della sospensione dell'attività commerciale ex art. 691, comma 2, cod. pen., dal momento che si tratta di pena accessoria e non principale. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non si rivolge al provvedimento impugnato — l'ordinanza di inammissibilità — ma alla sentenza emessa dal Giudice di pace, peraltro sviluppando considerazioni di puro merito che non possono trovare sbocco nel giudizio di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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