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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29384/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

0/2025 della CORTE MILITARE APPELLO di Romaparte civile: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendol'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendol'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], concludechiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte militare di appello di Roma,ha respinto l’appello proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] RosarioBoccia, [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza n. 32del 26 novembre 2024 (dep. 2025), emessa dal Tribunale militare di Roma per ilreato di «minaccia a un inferiore» di cui all’art. 196, comma 1, cod. pen. mil. dipace, in danno di [OSCURATO:PERSONA], soldata dell’[OSCURATO:PERSONA],commesso in data 31 agosto 2022.2.

Avverso la sentenza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] GualtieroRosario [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e AlessiaDominique [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciatisecondo il disposto di cui all’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Con il primo articolato motivo, il ricorrente deduce la violazione di leggein relazione alle disposizioni di cui agli artt. 603 cod. proc. pen. e 196, comma 1,cod. pen. mil. di pace, nonché il vizio di motivazione.Il ricorrente deduce che con l’atto di appello sono stati formulati motivi digravame attinenti: a) all’attendibilità del racconto della persona offesa, b)all’attendibilità delle dichiarazioni del tenente Pirelli; c) alla credibilità delledichiarazioni rese dal ricorrente; d) alla insussistenza della fattispecie di reato.La difesa rappresenta, in particolare, che il Tribunale ha attribuito rilievo acircostanze fattuali, tra cui l’episodio del 29 agosto 2022, che nel corso delgiudizio erano state ritenute irrilevanti dallo stesso giudice, tanto da indurlo aridurre da venti a sette i testimoni indicati nella lista testimoniale della difesa.Per tale ragione, la difesa ha richiesto la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., al fine di acquisire letestimonianze ritenute idonee a corroborare la tesi difensiva del ricorrente,evidenziando come tale istanza sia stata rigettata con motivazione illogica econtraddittoria, avendo il Tribunale fondato il proprio convincimento proprio sufatti che, in precedenza, aveva reputato privi di rilevanza istruttoria.Quanto all’attendibilità della soldata [OSCURATO:PERSONA], in ordine alracconto relativo all’antefatto del 29 agosto 2022 e all’episodio oggetto dicontestazione, la difesa deduce che la motivazione dei Giudici di appello, fondatasulla corrispondenza tra quanto dalla stessa dichiarato in dibattimento e quantorisultante dalle relazioni da lei redatte, necessitava di un vaglio più approfonditoil fascicolo processuale.Rileva, poi, la difesa che la sentenza di appello non ha fornito unamotivazione adeguata in ordine alle incongruenze tra le dichiarazioni dellapersona offesa e quelle del teste Pirelli, in ordine all’episodio del 29 agosto 2022.Si rileva, al riguardo, che [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il soldatoAntonio [OSCURATO:PERSONA] l’avrebbe seguita perché anche lui “chiamato a rapporto” dalComandante di Compagnia, ma nessun riscontro lo confermerebbe.

Inoltre, lasoldatessa avrebbe descritto il ricorrente come agitato e “fuori controllo”, mentreil teste Pirelli ha riferito che ad essere adirata fosse proprio la soldatessa.Anche sull’ incontro del giorno successivo le versioni non coinciderebbero, inquanto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di una convocazione, mentre il testePirelli ha affermato che fu lei a presentarsi spontaneamente per spiegarenuovamente i fatti.Ulteriori incongruenze riguarderebbero l’episodio del non corretto uso dei“buoni pasto” da parte del soldato [OSCURATO:PERSONA]; in relazione a tale episodio lapersona offesa ha riferito di non aver detto effettuato alcun richiamo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre il teste [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di essere statorimproverato dalla soldatessaIn secondo luogo, il ricorrente eccepisce che la sentenza d’appello nonavrebbe adeguatamente risposto alle discrasie rilevate con i motivi di gravamecon riguardo alla valutazione delle deposizioni relative alla ricostruzione dei fattidel 31 agosto 2022, con particolare riferimento all’incontro del ricorrente con lapersona offesa.Una prima incongruenza riguarderebbe la valutazione delle dichiarazioni delPirelli; in particolare si rileva che la Corte militare di appello ha affermato che talidichiarazioni sarebbero in linea quelle della persona offesa, avendo il teste Pirellidichiarato di aver ricevuto nella mattina del 31 agosto 2022 la visita delricorrente – che si presentò come zio di [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli di nonprocedere alla punizione del nipote in relazione a quanto accaduto il 29 agosto2022.Ad avviso della difesa, i giudici di appello non avrebbero adeguatamenteconsiderato la deduzione difensiva secondo la quale il tenente Pirelli eraportatore di in interesse diretto nella vicenda avendo omesso di riferire l’episodiodel 29 agosto 2022 al suo diretto superiore il Ten.

Col. [OSCURATO:PERSONA]; ed avrebberoritenuto le dichiarazioni lineari e complete, giustificando l’errore da questicompiuto di aver fatto leggere al ricorrente la relazione di servizio redatta dallapersona offesa sul rilievo, privo di riscontro probatorio, che il Pirelli agì in uno“stato di soggezione” rispetto all’imputato.La difesa ha altresì dedotto che i Giudici militari di appello hanno dato percerto che il Pirelli informò il [OSCURATO:PERSONA] dell’accaduto, senzatuttavia spiegare su quali elementi hanno fondato questa convinzione.

Per taleragione si osserva nel ricorso che la difesa aveva richiesto l’escussione delComandante [OSCURATO:PERSONA], richiesta però respinta senza adeguata motivazione,nonostante tale testimonianza incidesse sull’attendibilità del teste Pirelli e suquella della persona offesa.Un’altra area di incongruenza ha riguardato la ricostruzione dell’incontro del31 agosto 2022 presso la fureria dove la persona offesa prestava servizio.

Ladifesa deduce che nella sentenza impugnata sono state ritenute inattendibili leversioni della teste Tirendi e del soldato [OSCURATO:PERSONA], liquidandole comecontraddittorie o imprecise.

Tuttavia, il contenuto della deposizione della testeTirendi sarebbe univoco, avendo riferito che il ricorrente entrò nella stanzainsieme al soldato [OSCURATO:PERSONA], chiedendole poi di uscire, lasciando all’interno dellastanza solo il ricorrente e la persona offesa.

Tale ricostruzione contrasterebbecon quanto dichiarato dalla stessa persona offesa, la quale ha sostenuto di averincontrato l’imputato da sola “di fronte alla fureria”, costituendo ciò un puntoessenziale che la sentenza impugnata non ha affrontato, svalutando di fattol’unica testimone imparziale presente all’incontro.Ulteriori contraddizioni atterrebbero alla valutazione della credibilitàdell’imputato.

Si osserva che la Corte ha ritenuto “inverosimile” la versionesecondo cui il ricorrente sarebbe intervenuto per tutelare il giovane soldatoAntonio [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebbe riferito di subire vessazioni in caserma e diessere in forte stato di disagio.

Si rileva, in particolare, che tali problematicheerano state confermate in dibattimento dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva parlatoesplicitamente di episodi assimilabili a forme di “nonnismo” cionondimeno, iGiudici militari di appello ignorando questa testimonianza, hanno affermato chenessun riscontro alle presunte vessazioni sarebbe emerso.La difesa, inoltre, rileva, il difetto di una adeguata motivazione circa il rigettodelle richieste ex art. 603 cod. proc. pen. consistite nel chiedere di escutereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza, padre di AntonioBoccia, di acquisire i messaggi tra padre e figlio; nonché di escutere AntoniettaManna, moglie del ricorrente, allo scopo di verificare l’effettivo stato di disagiodel ragazzo e il timore di un gesto autolesivo.Osserva la difesa che si trattava di prove potenzialmente decisive pervalutare la veridicità delle dichiarazioni dell’imputato e per comprendere leragioni del suo accesso in caserma che, invece, sono state considerate nonnecessarie benché gli stessi elementi che si chiedeva di verificare siano statiutilizzati dalla Corte di appello a sfavore del ricorrente.

Si tratterebbe dunque diun diniego immotivato e logicamente contraddittorio.In conclusione, la sentenza impugnata recherebbe una motivazionecarente,in cui molte contraddizioni della sentenza di primo grado non sono stateaffrontate e diversi profili – dall’attendibilità del Pirelli alla dinamica dell’incontroin fureria, fino alle ragioni dell’intervento dell’imputato in data 31 agosto 2022 –sono stati esaminati in modo parziale o illogico, incidendo sulla correttavalutazione del materiale probatorio.La difesa deduce, poi, vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenzadel reato di minaccia a un inferiore.Si sostiene che il reato di cui all’art. 196, comma 1, cod. pen. mil. di pacesarebbe insussistente perché la frase attribuita all’imputato (“con questa cosa siva in Procura e se ci va mio nipote ci vai anche te”) non esprime un maleingiusto, ma richiama un’eventuale controdenuncia che il ricorrente avrebbeprospettato a [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, l’esercizio di un diritto, nonvenendo in rilievo una minaccia penalmente rilevante.La difesa rileva che l’interpretazione della Corte militare di appello – secondocui si sarebbe voluta prospettare una controdenuncia pretestuosa e intimidatoriacon possibili riflessi negativi sul concorso al quale la persona offesa stavapartecipando – non trova alcun riscontro negli atti osservandosi al riguardo cheil supposto pregiudizio per la carriera sarebbe stato solo teorico, in quanto Mariain ferma prefissata quadriennale (VFP4) e i tempi di un’indagine non avrebberopotuto influire sul suo avanzamento, né un procedimento privo di condannaavrebbe prodotto effetti negativi.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell’esimente di cuiall’art. 133-bis cod. pen.Il ricorrente evidenzia che il diniego si è fondato su una erronea valutazionedegli elementi a disposizione, i quali deponevano per l’applicabilità dell’esimente.In particolare nel ricorso si evidenzia che la pena edittale prevista per ilreato di «minaccia a un inferiore» rientra nei limiti di legge; che l’offesa è stataminima, come dimostrato dall’esiguo danno liquidato dal Giudice di primo gradoin soli mille euro; che la condotta non ha prodotto alcun effetto pregiudizievoleconcreto sulla persona offesa, la quale ha regolarmente superato il concorso eproseguito la propria carriera; che l’imputato è soggetto incensurato e la suacarriera è stata irreprensibile.

La Corte, invece, si sarebbe limitata a richiamaregli stessi elementi già utilizzati per affermare la responsabilità, senzaconfrontarsi con le circostanze favorevoli emerse in atti, né con la motivazioneche aveva spinto l’imputato ad intervenire, legata al timore per il possibile gestoautolesionistico del giovane soldato.3.

Con requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.Le parti hanno concluso come riportato nella intestazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2.

I motivi prospettati dalla difesa del ricorrente risultano reiterativi di quelliformulati con l’atto di appello (indicati alle pagina da 28 a 36 della sentenzaimpugnata) e si limitano a confutare la non correttezza delle argomentazionidella sentenza impugnata, senza tuttavia confrontarsi con l’ ampia e complessivamotivazione confermativa della responsabilità, che si fonda sulla valutazione nonsoltanto sulle risultanze istruttorie oggetto dei motivi di ricorso, ma su ulterioridati probatori, la cui coerenza e linearità non è stata attinta dai motivi digravame.Deve al riguardo ricordarsi che secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione cheriproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello emotivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gliargomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in manieragenerica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).3.

In relazione al primo articolato motivo, deve rilevarsi che le doglianzedifensive, con le quali sono state evidenziate incongruenze del narrato dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del tenente Pirelli, sono manifestamenteinfondate.La difesa ha omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza che ariscontro delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine all’episodio del 29agosto 2022 ha valutato ulteriori elementi istruttori quali le dichiarazioni rese dalsoldato Scagnetti, presente nel momento in cui il soldato [OSCURATO:PERSONA] al saluto della [OSCURATO:PERSONA] con una "pernacchia" (in realtà con unaespressione ingiuriosa) raccontando in modo coerente con quanto riferito dallapersona offesa l’episodio nel quale la soldata veniva avvicinata dal soldato Bocciacon atteggiamento minaccioso, nonché ingiuriata.La sentenza dà atto che tale episodio è stato altresì riscontrato dalledichiarazioni del soldato [OSCURATO:PERSONA], presente ai fatti.Pertanto, il provvedimento impugnato pone correttamente in dubbio quantoriferito dal soldato [OSCURATO:PERSONA], il quale, in un primo momento, avevasminuito la portata dell’accaduto, pur confermandone il verificarsi nella relazionedi servizio da lui redatta.

Successivamente, nel corso del giudizio, egli hamodificato la propria deposizione, affermando che era stata la soldatessa aprovocare il militare con una risata, a seguito della quale quest’ultimo avevaingiuriato sia la soldata [OSCURATO:PERSONA], sia il soldato Scagnetti, apostrofandoli con iltermine “infami”.Inoltre, la Corte militare d’appello, in linea con le argomentazioni altrettantocorrette e puntuali sviluppate nella sentenza di primo grado, evidenzia lalinearità e la coerenza della deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA],formulando un giudizio positivo circa la sua attendibilità.Rispetto a tali argomentazioni, le censure formulate dal ricorrente si rivelanoinconferenti poiché le incongruenze dedotte non incidono sugli elementivalorizzati dal giudice di merito a fondamento della valutazione di credibilità dellateste.Nel reiterare le incongruenze già rilevate con l’atto di appello, i profili didoglianza contenuti nel ricorso, infatti, non si rapportano alla valutazione dellasentenza che nelle pagine 43, 44 e 45 fornisce una spiegazione esaustiva circal’insussistenza di tali discrasie e, in ogni caso, pone in rilievo come ai fini dellaricostruzione dell’episodio accaduto il 29 agosto 2022, le asserite incongruenzenon assurgono ad elementi significativi.Di tale circostanza la sentenza dà puntualmente conto, ricostruendo connitida precisione quanto accaduto il 29 agosto 2022.

Tale episodio, comecorrettamente evidenziato dal giudice, costituisce tuttavia soltanto l’antefattodegli eventi verificatisi il 31 agosto 2022, questi ultimi rappresentando il realeoggetto della contestazione formulata nel capo d’imputazione.La sentenza impugnata, con riferimento a tale ultimo episodio, alle pagine45 e seguenti, ha puntualmente evidenziato la linearità, la coerenza e l’intrinsecaalla luce dei riscontri emersi dalle dichiarazioni del tenente Pirelli.

La decisione haaltresì esaminato le censure formulate dalla difesa, rilevando come le asseriteincongruenze evidenziate nei motivi di appello non siano idonee a incidere sullatenuta logica e argomentativa della motivazione resa dal giudice di primo gradoin ordine alla responsabilità dell’imputato.La sentenza dà conto, infatti, della circostanza che il ricorrente si presentò altenente Pirelli per chiedere di non procedere alla punizione del soldato AntonioBoccia, che indicò essere suo nipote, in ordine a quanto accaduto il 29 agosto2022, per non pregiudicarlo ai fini dell’accesso nella Guardia di finanza.

E dàaltresì rilievo alla circostanza che su richiesta dell’imputato, venne chiamato ilsoldato [OSCURATO:PERSONA], il quale negò tutto e solo dopo l’insistenza del ricorrenteammise di aver pronunciato frasi ingiuriose nei confronti della soldata [OSCURATO:PERSONA].I Giudici della Corte militare di appello si soffermano, poi, sulla precisionedella deposizione del tenente Pirelli evidenziandone il racconto circostanziato diquanto accaduto nell’incontro, rimarcandone la portata di conferma deglielementi forniti dalla soldata [OSCURATO:PERSONA].I rilievi difensivi volti a screditare l’attendibilità del Pirelli, reiterati con ilricorso per cassazione, risultano, pertanto generici e aspecifici non spiegando leragioni per le quali un asserito diretto interesse del teste nella vicenda, peravere omesso di riferire l’episodio del 29 agosto 2022 al diretto superioreColonnello [OSCURATO:PERSONA], possa avere minato la sua deposizione; né si confrontanocon le argomentazioni dei Giudici militari di appello che evidenziano a tal finecome l’ammissione del teste di avere errato nell’aver fatto leggere al ricorrentela relazione di servizio redatta dalla soldata [OSCURATO:PERSONA], fosse espressione di genuinitàdelle dichiarazioni.Nel ricorso, poi, non risultano specificate le ragioni della illogicità dellamotivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ricollegato ilcomportamento del teste ad uno stato di soggezione rispetto al TenenteColonnello, che lo aveva indotto a fargli leggere la relazione, non potendo taleillogicità essere rapportata, come afferma la difesa, alla mancanza di riscontririsultanti dagli atti.Vanno, dunque, ritenute manifestamente infondate le doglianze difensivecon le quali vengono denunciati vizi motivazionali in ordine alla coerenza delleprove dichiarative.3.1.

Manifestamente infondate risultano, poi, le censure indirizzate alla partedella sentenza in cui si afferma la inverosimiglianza e la contraddittorietà dellaversione fornita dall’imputato, profilo sul quale i Giudici militari di appello sisoffermano nelle pagine da 52 a 55 del provvedimento impugnato, fermarestando l ' intr inseca debolezza del l 'argomentazione difensiva chesostanzialmente incentra sulle dichiarazioni dell'imputato, - il quale, a differenzadi tutti gli altri soggetti esaminati nel giudizio, non è neppure sottopostoall'obbligo di dire la verità - la critica alla valutazione delle prove.La sentenza evidenzia la non credibilità della versione difensiva alla lucedelle rilevanti contraddizioni emerse tra le dichiarazioni rese in sede di esamedibattimentale (svoltosi all’udienza del 14 maggio 2024 e proseguito all’udienzadel 26 novembre 2024) e quelle rese nel corso delle indagini preliminari (in sededi interrogatorio del 15 febbraio 2023); contraddizioni che hanno determinato, aisensi dell’art. 503, comma 5, cod. proc. pen., l’acquisizione del verbale diinterrogatorio.La versione difensiva secondo la quale il ricorrente non si sarebbe rivolto allasoldata [OSCURATO:PERSONA] riferendole la frase intimidatoria di cui al capo di imputazione (“conquesta cosa si va in Procura e se ci va mio nipote ci vai anche te”), sostenendo diessere intervenuto al solo fine di tutelare il soldato [OSCURATO:PERSONA], figlio di unsuo amico [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di finanza, il quale manifestava disagioper le vessazioni che affermava di subire in caserma manifestando l’intenzione disottrae al sindacato di questa Corte, perché non risulta viziata da manifestaillogicità.I Giudici militari della Corte di appello pervengono infatti al giudizio negativosulla credibilità del ricorrente evidenziando come dal medesimo verbaledell’esame dibattimentale risultino le contraddizioni significative riguardantil’incontro con la [OSCURATO:PERSONA].Nella sentenza si rileva che nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere entrato unitamente al soldatoAntonio [OSCURATO:PERSONA] nella fureria dove si trovava la [OSCURATO:PERSONA], lì dove in sede diinterrogatorio aveva affermato di non essere entrato nell’ufficio della personaoffesa ritenendo inopportuno rimanere da solo con una donna; ancora, sievidenzia che nel corso dell’esame dibattimentale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riferito di un unico colloquio con la soldata [OSCURATO:PERSONA] alla presenza del soldatoAntonio [OSCURATO:PERSONA], mentre durante l’interrogatorio aveva dichiarato di avere avutodapprima una breve interlocuzione con la persona offesa e poi con il suo assensoera stato chiamato il soldato [OSCURATO:PERSONA].Ulteriore elemento ritenuto in sentenza espressivo di significativacontraddittorietà è rappresentato dal fatto che il ricorrente, durantel’interrogatorio, aveva dichiarato di essersi qualificato dinanzi al tenente Pirelli ealla soldata [OSCURATO:PERSONA] come zio del soldato [OSCURATO:PERSONA], salvo poi negare talecircostanza nel corso dell’esame dibattimentale.Con specifico riguardo alla circostanza concernente l’ingresso del soldatoAntonio [OSCURATO:PERSONA] in fureria soltanto in un momento successivo e noncontestualmente al ricorrente, come sostenuto dalla difesa, la sentenza fornisceuna puntuale motivazione delle ragioni per le quali non possa attribuirsi valenzaprobatoria alla testimonianza della teste soldata Tirendi; al riguardo, vieneevidenziato come la stessa non disponesse di un ricordo preciso dell’accaduto,alla luce delle difformi dichiarazioni rese sul punto nel corso dell’udienza del 14maggio 2024.Tanto evidenziato deve rilevarsi che alla luce della puntuale disamina delcompendio probatorio, non si ravvisano ragioni per ritenere viziate le conclusionidei Giudici militari di appello che hanno ritenuto credibile la versione dei fatticostantemente resa dalla persona offesa, secondo la quale il soldato BocciaAntonio fu chiamato soltanto in un momento successivo e non era presente findall’ingresso del ricorrente in fureria.Di conseguenza, risulta coerente l’affermazione contenuta nella sentenza lìdove si conferma il giudizio di inattendibilità formulato dal Tribunale militare inordine alle dichiarazioni del soldato [OSCURATO:PERSONA], fondato sulla valutazionecomplessiva della sua testimonianza, risultata smentita delle risultanzeistruttorie.Inoltre, quanto alla versione difensiva, nella sentenza impugnata sievidenzia, con argomentazioni connotate da linearità e coerenza, non soltantoche dall’istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi in ordine allepresunte vessazioni subite in caserma dal soldato [OSCURATO:PERSONA] (per essere statoAntonio [OSCURATO:PERSONA] assegnato a servizi che egli percepiva come umilianti), ma,soprattutto si osserva, che non risulta che il ricorrente - a suo dire recatosi aparlare di questa situazione con i superiori del militare - abbia fatto alcunriferimento a tale condizione di vessazione, limitando il suo interesse all’episodiodel 29 agosto 2022 e alla relazione di servizio del 29 agosto 2022 redatta daMaria [OSCURATO:PERSONA], redatta ben prima dell'episodio per il quale è processo.Sul punto, a riprova della non persuasività della versione difensiva,coerentemente, nella sentenza si rileva che tale condizione di disagio non è stataoggetto del colloquio tra il ricorrente e il tenente Pirelli, né oggetto di confrontocon il Comandante di Battaglione, come risulta dalle medesime dichiarazioni reseall’udienza del 14 maggio 2024 dal medesimo ricorrente il quale ha parlatoesclusivamente dell’episodio del 29 agosto 2022.Pertanto non risultano ragioni per ritenere viziata da contraddittorietà o daillogicità manifesta la motivazione in punto di non persuasività della versionedifensiva.Va, al riguardo ribadito il principio secondo cui non è sindacabile in sede dilegittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, lavalutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza edivergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D'ippedico, Rv. 271623 - 01).In definitiva, deve rilevarsi che le doglianze difensive, oggetto del primodiffuso motivo di ricorso, denunciano incongruenze della motivazione dellasentenza di primo grado sulle quali i Giudici militari di appello hanno fornitoadeguate argomentazioni dovendosi, in ogni caso, ricordare il principio secondo ilquale in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una dellemolteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restantioffrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non puòcomportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lostesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di unaverifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito,risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impiantodella decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227 - 01).Le deduzioni difensive alla luce del complessivo impianto argomentativo nonevidenziano, pertanto, profili di decisività in grado di scardinare il giudizio diresponsabilità confermato dalla Corte militare di appello di Roma.3.2.

È, poi, manifestamente infondata anche la doglianza con la quale sideducono vizi motivazionali sul diniego in ordine alle richieste di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale, proposte ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.,fermo restando che i testi "a discarico" erano ben noti alla difesa che avrebbedovuto richiederne tempestivamente l'esame proprio sulle circostanze sulle qualiha edificato l'impianto difensivo.Va anzitutto ricordato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio diappello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primogrado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorsoesclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poterdecidere allo stato degli atti (Sez.

U,n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci,Rv. 266820 - 01).Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il rigetto della richiesta diassumere ex art. 603 cod. proc. pen. la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], padredi [OSCURATO:PERSONA], di acquisire i messaggi tra padre e figlio, nonché di escutereAntonietta Manna al fine della prova della sussistenza delle lamentate vessazionisubite dal soldato [OSCURATO:PERSONA] e delle sue condizioni di salute risulta adeguatamentemotivato, a fronte di una richiesta che non è stata ritenuta necessaria per ladecisione.Come già evidenziato, a pagina 60 della sentenza si dà atto che l’istruttoriadibattimentale non ha fatto emergere alcun elemento in ordine alle dedottevessazioni subite dal soldato [OSCURATO:PERSONA] in caserma; inoltre, si sottolinea che lostesso ricorrente non ha mai riferito di una siffatta importante condizione didisagio.Pertanto, la motivazione con quale la Corte militare di appello ha escluso ladecisività delle prove richieste ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., reputandolenon necessarie ai fini della decisione risulta coerente, trattandosi di unacircostanza che, del resto, eraben nota alla difesa fin dalla fase delle indaginipreliminari, ma che è stata introdotta soltanto nel giudizio di appello a seguitodella modificazione della dichiarazioni dell'imputato delle quali già si è detto.Analogamente, adeguatamente motivato è anche il diniego della richiesta dirinnovazione istruttoria attraverso l’escussione del [OSCURATO:PERSONA].Nella sentenza si dà conto della significativa circostanza che fu lo stessotenente Pirelli a riferire di aver contattato telefonicamente il proprio superiore,[OSCURATO:PERSONA], per informarlo della impropria visita (in uniforme,non annunziata e non giustificata da ragioni di servizio) ricevuta dal ricorrente[OSCURATO:PERSONA], provvedendo altresì a redigere una relazione di serviziosull’accaduto proprio per l'anomalia della situazione.Da ciò si evince con chiarezza come la Corte abbia ritenuto superflual’assunzione della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], reputandolapriva di autonoma rilevanza probatoria e, pertanto, non decisiva ai fini delladecisione, risultando già acquisita la completezza del dato probatorio, nondubitando della coincidenza tra quanto riportato nella relazione e quantocomunicato al superiore gerarchico, il quale del resto, non ha redatto note disegno contrario.Al riguardo deve rilevarsi che i Giudici militari di appello hanno fatto correttaapplicazione del principio secondo il quale il rigetto dell'istanza di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimitàquando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondogrado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine allaresponsabilità. (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 –01;Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741 - 01).3.3.

Il ricorrente ha poi confutato la correttezza della sussunzione dei fattinel reato di cui all’art. 196, comma 1, cod. pen. mil. di pace.Anche tale doglianza è manifestamente infondata, giacché la sentenza hamotivato in modo esaustivo e corretto la sussistenza di una minacciagiuridicamente rilevante.La sentenza impugnata, alle pagine 62 e seguenti ha rilevato che la fraserivolta alla soldata [OSCURATO:PERSONA] (“con questa cosa si va in procura e se ci va mio nipoteci vai pure tu”, frase riferita al rapporto stilato il 29 agosto 2022 da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del soldato [OSCURATO:PERSONA]) è tale da integrare la minaccia di un maleingiusto consistito nella prospettazione di una palesemente infondata“controdenuncia”, nel caso di avvio di un procedimento penale nei confronti delsoldato [OSCURATO:PERSONA] per l’episodio del 31 agosto 2022; ed ha sottolineato comel’accentuazione delle conseguenze negative che la eventuale controdenunciaavrebbe determinato per la carriera militare della soldata [OSCURATO:PERSONA], sia in ragionedella posizione ricoperta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (in servizio proprio nelsettore del reclutamento e progressione dei mlilitari), sia in ragione dell’età dellapersona offesa (vicina al limite temporale per la partecipazione al concorso),fosse espressione della palese ingiustizia del male prospettato.La sentenza, poi, ha anche rilevato come la minaccia fosse credibileconsiderato sia il grado e la funzione del soggetto da cui è promanata, ovvero daun soggetto con il grado di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] in serviziodel settore del reclutamento e progressione del personale, sia il disposto di cuial l ’art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codicedell’Ordinamento militare) che fissa precise regole ai fini del reclutamento nelleper delitti non colposi.Correttamente, dunque, la Corte di appello militare ha rilevato chel’instaurazione di un giudizio penale avrebbe comportato alla soldata FrancescaMaria [OSCURATO:PERSONA] un pregiudizio per la prosecuzione della carriera nelle Forze armate.Di conseguenza, i Giudici di appello hanno coerentemente richiamato ilprincipio di diritto elaborato da questa Corte in tema di reato di estorsionesecondo il quale la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esterioreapparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art629 cod. pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto,ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi agiustizia (Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini, Rv. 256874 - 01).Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: «integra il delittodi minaccia a un inferiore, previsto dall'art. 196, comma 1, cod. pen. mil. di pacela condotta del militare che, al fine di indurre il destinatario a ritirare unarelazione di servizio dalla quale sia derivato o possa derivare un procedimentopenale o disciplinare, prospetti minacciosamente la presentazione di unacontrodenuncia penale palesemente infondata ma ostentatamente sostenuta daparte dal militare intromessosi per l'altrui interesse, rappresentando chel'instaurazione del relativo procedimento precluderebbe la progressione nellacarriera militare, nonché la partecipazione a un concorso per il reclutamentonelle Forze armate, atteso il disposto di cui all'art. 635, lett. g-bis del d.lgs. 15marzo 2010, n. 66».4.

È, poi, manifestamente infondata la doglianza difensiva con la quale sisono eccepiti vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione dell’esimentedi cui all’ art. 131-bis cod. pen.Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenzaimpugnata che a pagina 63 ha dato conto delle ragioni della gravità dellacondotta posta in essere dal ricorrente tale da escludere la particolare tenuità delfatto.In tale direzione, i Giudici militari della Corte di appello hanno attribuitodecisivo rilievo alle modalità della condotta e alla intensità del dolocaratterizzanti l’agire del [OSCURATO:PERSONA] il quale risulta essersipresentato, in uniforme, senza ragioni di servizio, senza preavviso e senzaalcuna preventiva comunicazione ai superiori diretti della soldata [OSCURATO:PERSONA],intrattenendo un minaccioso colloquio riservato con la stessa, nonostantequest’ultima avesse chiesto di far presenziare all’incontro un superiore, alloscopo di indurla a ritirare un atto dell'ufficio.La sentenza ha in tal modo evidenziato un agire realizzato con abuso diautorità anche per il fatto che il ricorrente si è presentato quale zio del soldatoBoccia, determinando il convincimento che il soldato [OSCURATO:PERSONA] fosse sostenutodall’Ufficiale dell’esercito, intervenuto a protezione del familiare per evitargli leconseguenze negative delle condotte rappresentate nella relazione di servizio.L’esclusione della causa non punibilità è stata correttamente fondata su unavalutazione complessiva del fatto che ha posto in rilievo il contestoparticolarmente intimidatorio dal quale è derivato che la soldata [OSCURATO:PERSONA] harealmente percepito, a conclusione del colloquio, che la sua carriera militarefosse effettivamente pregiudicata.Si tratta di una motivazione particolarmente esaustiva nei confronti dellaquale le doglianze difensive non indirizzano elementi idonei a rappresentarelacune motivazionali.5.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiaratoinammissibile.5.1.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00.5.2.

In considerazione del fattivo contributo offerto dalla parte civile alladialettica del contraddittorio (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv.285598 - 01) segue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Marialegge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FierroMaria francesca che liquida in complessivi euro 3.500, 00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/2025 della CORTE MILITARE APPELLO di Romaparte civile: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendol'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendol'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], concludechiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte militare di appello di Roma,ha respinto l’appello proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] RosarioBoccia, [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza n. 32del 26 novembre 2024 (dep. 2025), emessa dal Tribunale militare di Roma per ilreato di «minaccia a un inferiore» di cui all’art. 196, comma 1, cod. pen. mil. dipace, in danno di [OSCURATO:PERSONA], soldata dell’[OSCURATO:PERSONA],commesso in data 31 agosto 2022.2. Avverso la sentenza, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] GualtieroRosario [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e AlessiaDominique [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciatisecondo il disposto di cui all’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo articolato motivo, il ricorrente deduce la violazione di leggein relazione alle disposizioni di cui agli artt. 603 cod. proc. pen. e 196, comma 1,cod. pen. mil. di pace, nonché il vizio di motivazione.Il ricorrente deduce che con l’atto di appello sono stati formulati motivi digravame attinenti: a) all’attendibilità del racconto della persona offesa, b)all’attendibilità delle dichiarazioni del tenente Pirelli; c) alla credibilità delledichiarazioni rese dal ricorrente; d) alla insussistenza della fattispecie di reato.La difesa rappresenta, in particolare, che il Tribunale ha attribuito rilievo acircostanze fattuali, tra cui l’episodio del 29 agosto 2022, che nel corso delgiudizio erano state ritenute irrilevanti dallo stesso giudice, tanto da indurlo aridurre da venti a sette i testimoni indicati nella lista testimoniale della difesa.Per tale ragione, la difesa ha richiesto la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., al fine di acquisire letestimonianze ritenute idonee a corroborare la tesi difensiva del ricorrente,evidenziando come tale istanza sia stata rigettata con motivazione illogica econtraddittoria, avendo il Tribunale fondato il proprio convincimento proprio sufatti che, in precedenza, aveva reputato privi di rilevanza istruttoria.Quanto all’attendibilità della soldata [OSCURATO:PERSONA], in ordine alracconto relativo all’antefatto del 29 agosto 2022 e all’episodio oggetto dicontestazione, la difesa deduce che la motivazione dei Giudici di appello, fondatasulla corrispondenza tra quanto dalla stessa dichiarato in dibattimento e quantorisultante dalle relazioni da lei redatte, necessitava di un vaglio più approfonditoil fascicolo processuale.Rileva, poi, la difesa che la sentenza di appello non ha fornito unamotivazione adeguata in ordine alle incongruenze tra le dichiarazioni dellapersona offesa e quelle del teste Pirelli, in ordine all’episodio del 29 agosto 2022.Si rileva, al riguardo, che [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il soldatoAntonio [OSCURATO:PERSONA] l’avrebbe seguita perché anche lui “chiamato a rapporto” dalComandante di Compagnia, ma nessun riscontro lo confermerebbe. Inoltre, lasoldatessa avrebbe descritto il ricorrente come agitato e “fuori controllo”, mentreil teste Pirelli ha riferito che ad essere adirata fosse proprio la soldatessa.Anche sull’ incontro del giorno successivo le versioni non coinciderebbero, inquanto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di una convocazione, mentre il testePirelli ha affermato che fu lei a presentarsi spontaneamente per spiegarenuovamente i fatti.Ulteriori incongruenze riguarderebbero l’episodio del non corretto uso dei“buoni pasto” da parte del soldato [OSCURATO:PERSONA]; in relazione a tale episodio lapersona offesa ha riferito di non aver detto effettuato alcun richiamo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre il teste [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di essere statorimproverato dalla soldatessaIn secondo luogo, il ricorrente eccepisce che la sentenza d’appello nonavrebbe adeguatamente risposto alle discrasie rilevate con i motivi di gravamecon riguardo alla valutazione delle deposizioni relative alla ricostruzione dei fattidel 31 agosto 2022, con particolare riferimento all’incontro del ricorrente con lapersona offesa.Una prima incongruenza riguarderebbe la valutazione delle dichiarazioni delPirelli; in particolare si rileva che la Corte militare di appello ha affermato che talidichiarazioni sarebbero in linea quelle della persona offesa, avendo il teste Pirellidichiarato di aver ricevuto nella mattina del 31 agosto 2022 la visita delricorrente – che si presentò come zio di [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli di nonprocedere alla punizione del nipote in relazione a quanto accaduto il 29 agosto2022.Ad avviso della difesa, i giudici di appello non avrebbero adeguatamenteconsiderato la deduzione difensiva secondo la quale il tenente Pirelli eraportatore di in interesse diretto nella vicenda avendo omesso di riferire l’episodiodel 29 agosto 2022 al suo diretto superiore il Ten. Col. [OSCURATO:PERSONA]; ed avrebberoritenuto le dichiarazioni lineari e complete, giustificando l’errore da questicompiuto di aver fatto leggere al ricorrente la relazione di servizio redatta dallapersona offesa sul rilievo, privo di riscontro probatorio, che il Pirelli agì in uno“stato di soggezione” rispetto all’imputato.La difesa ha altresì dedotto che i Giudici militari di appello hanno dato percerto che il Pirelli informò il [OSCURATO:PERSONA] dell’accaduto, senzatuttavia spiegare su quali elementi hanno fondato questa convinzione. Per taleragione si osserva nel ricorso che la difesa aveva richiesto l’escussione delComandante [OSCURATO:PERSONA], richiesta però respinta senza adeguata motivazione,nonostante tale testimonianza incidesse sull’attendibilità del teste Pirelli e suquella della persona offesa.Un’altra area di incongruenza ha riguardato la ricostruzione dell’incontro del31 agosto 2022 presso la fureria dove la persona offesa prestava servizio. Ladifesa deduce che nella sentenza impugnata sono state ritenute inattendibili leversioni della teste Tirendi e del soldato [OSCURATO:PERSONA], liquidandole comecontraddittorie o imprecise. Tuttavia, il contenuto della deposizione della testeTirendi sarebbe univoco, avendo riferito che il ricorrente entrò nella stanzainsieme al soldato [OSCURATO:PERSONA], chiedendole poi di uscire, lasciando all’interno dellastanza solo il ricorrente e la persona offesa. Tale ricostruzione contrasterebbecon quanto dichiarato dalla stessa persona offesa, la quale ha sostenuto di averincontrato l’imputato da sola “di fronte alla fureria”, costituendo ciò un puntoessenziale che la sentenza impugnata non ha affrontato, svalutando di fattol’unica testimone imparziale presente all’incontro.Ulteriori contraddizioni atterrebbero alla valutazione della credibilitàdell’imputato. Si osserva che la Corte ha ritenuto “inverosimile” la versionesecondo cui il ricorrente sarebbe intervenuto per tutelare il giovane soldatoAntonio [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebbe riferito di subire vessazioni in caserma e diessere in forte stato di disagio. Si rileva, in particolare, che tali problematicheerano state confermate in dibattimento dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva parlatoesplicitamente di episodi assimilabili a forme di “nonnismo” cionondimeno, iGiudici militari di appello ignorando questa testimonianza, hanno affermato chenessun riscontro alle presunte vessazioni sarebbe emerso.La difesa, inoltre, rileva, il difetto di una adeguata motivazione circa il rigettodelle richieste ex art. 603 cod. proc. pen. consistite nel chiedere di escutereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza, padre di AntonioBoccia, di acquisire i messaggi tra padre e figlio; nonché di escutere AntoniettaManna, moglie del ricorrente, allo scopo di verificare l’effettivo stato di disagiodel ragazzo e il timore di un gesto autolesivo.Osserva la difesa che si trattava di prove potenzialmente decisive pervalutare la veridicità delle dichiarazioni dell’imputato e per comprendere leragioni del suo accesso in caserma che, invece, sono state considerate nonnecessarie benché gli stessi elementi che si chiedeva di verificare siano statiutilizzati dalla Corte di appello a sfavore del ricorrente. Si tratterebbe dunque diun diniego immotivato e logicamente contraddittorio.In conclusione, la sentenza impugnata recherebbe una motivazionecarente,in cui molte contraddizioni della sentenza di primo grado non sono stateaffrontate e diversi profili – dall’attendibilità del Pirelli alla dinamica dell’incontroin fureria, fino alle ragioni dell’intervento dell’imputato in data 31 agosto 2022 –sono stati esaminati in modo parziale o illogico, incidendo sulla correttavalutazione del materiale probatorio.La difesa deduce, poi, vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenzadel reato di minaccia a un inferiore.Si sostiene che il reato di cui all’art. 196, comma 1, cod. pen. mil. di pacesarebbe insussistente perché la frase attribuita all’imputato (“con questa cosa siva in Procura e se ci va mio nipote ci vai anche te”) non esprime un maleingiusto, ma richiama un’eventuale controdenuncia che il ricorrente avrebbeprospettato a [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, l’esercizio di un diritto, nonvenendo in rilievo una minaccia penalmente rilevante.La difesa rileva che l’interpretazione della Corte militare di appello – secondocui si sarebbe voluta prospettare una controdenuncia pretestuosa e intimidatoriacon possibili riflessi negativi sul concorso al quale la persona offesa stavapartecipando – non trova alcun riscontro negli atti osservandosi al riguardo cheil supposto pregiudizio per la carriera sarebbe stato solo teorico, in quanto Mariain ferma prefissata quadriennale (VFP4) e i tempi di un’indagine non avrebberopotuto influire sul suo avanzamento, né un procedimento privo di condannaavrebbe prodotto effetti negativi.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell’esimente di cuiall’art. 133-bis cod. pen.Il ricorrente evidenzia che il diniego si è fondato su una erronea valutazionedegli elementi a disposizione, i quali deponevano per l’applicabilità dell’esimente.In particolare nel ricorso si evidenzia che la pena edittale prevista per ilreato di «minaccia a un inferiore» rientra nei limiti di legge; che l’offesa è stataminima, come dimostrato dall’esiguo danno liquidato dal Giudice di primo gradoin soli mille euro; che la condotta non ha prodotto alcun effetto pregiudizievoleconcreto sulla persona offesa, la quale ha regolarmente superato il concorso eproseguito la propria carriera; che l’imputato è soggetto incensurato e la suacarriera è stata irreprensibile. La Corte, invece, si sarebbe limitata a richiamaregli stessi elementi già utilizzati per affermare la responsabilità, senzaconfrontarsi con le circostanze favorevoli emerse in atti, né con la motivazioneche aveva spinto l’imputato ad intervenire, legata al timore per il possibile gestoautolesionistico del giovane soldato.3. Con requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.Le parti hanno concluso come riportato nella intestazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2. I motivi prospettati dalla difesa del ricorrente risultano reiterativi di quelliformulati con l’atto di appello (indicati alle pagina da 28 a 36 della sentenzaimpugnata) e si limitano a confutare la non correttezza delle argomentazionidella sentenza impugnata, senza tuttavia confrontarsi con l’ ampia e complessivamotivazione confermativa della responsabilità, che si fonda sulla valutazione nonsoltanto sulle risultanze istruttorie oggetto dei motivi di ricorso, ma su ulterioridati probatori, la cui coerenza e linearità non è stata attinta dai motivi digravame.Deve al riguardo ricordarsi che secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione cheriproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello emotivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gliargomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in manieragenerica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).3. In relazione al primo articolato motivo, deve rilevarsi che le doglianzedifensive, con le quali sono state evidenziate incongruenze del narrato dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del tenente Pirelli, sono manifestamenteinfondate.La difesa ha omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza che ariscontro delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine all’episodio del 29agosto 2022 ha valutato ulteriori elementi istruttori quali le dichiarazioni rese dalsoldato Scagnetti, presente nel momento in cui il soldato [OSCURATO:PERSONA] al saluto della [OSCURATO:PERSONA] con una "pernacchia" (in realtà con unaespressione ingiuriosa) raccontando in modo coerente con quanto riferito dallapersona offesa l’episodio nel quale la soldata veniva avvicinata dal soldato Bocciacon atteggiamento minaccioso, nonché ingiuriata.La sentenza dà atto che tale episodio è stato altresì riscontrato dalledichiarazioni del soldato [OSCURATO:PERSONA], presente ai fatti.Pertanto, il provvedimento impugnato pone correttamente in dubbio quantoriferito dal soldato [OSCURATO:PERSONA], il quale, in un primo momento, avevasminuito la portata dell’accaduto, pur confermandone il verificarsi nella relazionedi servizio da lui redatta. Successivamente, nel corso del giudizio, egli hamodificato la propria deposizione, affermando che era stata la soldatessa aprovocare il militare con una risata, a seguito della quale quest’ultimo avevaingiuriato sia la soldata [OSCURATO:PERSONA], sia il soldato Scagnetti, apostrofandoli con iltermine “infami”.Inoltre, la Corte militare d’appello, in linea con le argomentazioni altrettantocorrette e puntuali sviluppate nella sentenza di primo grado, evidenzia lalinearità e la coerenza della deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA],formulando un giudizio positivo circa la sua attendibilità.Rispetto a tali argomentazioni, le censure formulate dal ricorrente si rivelanoinconferenti poiché le incongruenze dedotte non incidono sugli elementivalorizzati dal giudice di merito a fondamento della valutazione di credibilità dellateste.Nel reiterare le incongruenze già rilevate con l’atto di appello, i profili didoglianza contenuti nel ricorso, infatti, non si rapportano alla valutazione dellasentenza che nelle pagine 43, 44 e 45 fornisce una spiegazione esaustiva circal’insussistenza di tali discrasie e, in ogni caso, pone in rilievo come ai fini dellaricostruzione dell’episodio accaduto il 29 agosto 2022, le asserite incongruenzenon assurgono ad elementi significativi.Di tale circostanza la sentenza dà puntualmente conto, ricostruendo connitida precisione quanto accaduto il 29 agosto 2022. Tale episodio, comecorrettamente evidenziato dal giudice, costituisce tuttavia soltanto l’antefattodegli eventi verificatisi il 31 agosto 2022, questi ultimi rappresentando il realeoggetto della contestazione formulata nel capo d’imputazione.La sentenza impugnata, con riferimento a tale ultimo episodio, alle pagine45 e seguenti, ha puntualmente evidenziato la linearità, la coerenza e l’intrinsecaalla luce dei riscontri emersi dalle dichiarazioni del tenente Pirelli. La decisione haaltresì esaminato le censure formulate dalla difesa, rilevando come le asseriteincongruenze evidenziate nei motivi di appello non siano idonee a incidere sullatenuta logica e argomentativa della motivazione resa dal giudice di primo gradoin ordine alla responsabilità dell’imputato.La sentenza dà conto, infatti, della circostanza che il ricorrente si presentò altenente Pirelli per chiedere di non procedere alla punizione del soldato AntonioBoccia, che indicò essere suo nipote, in ordine a quanto accaduto il 29 agosto2022, per non pregiudicarlo ai fini dell’accesso nella Guardia di finanza. E dàaltresì rilievo alla circostanza che su richiesta dell’imputato, venne chiamato ilsoldato [OSCURATO:PERSONA], il quale negò tutto e solo dopo l’insistenza del ricorrenteammise di aver pronunciato frasi ingiuriose nei confronti della soldata [OSCURATO:PERSONA].I Giudici della Corte militare di appello si soffermano, poi, sulla precisionedella deposizione del tenente Pirelli evidenziandone il racconto circostanziato diquanto accaduto nell’incontro, rimarcandone la portata di conferma deglielementi forniti dalla soldata [OSCURATO:PERSONA].I rilievi difensivi volti a screditare l’attendibilità del Pirelli, reiterati con ilricorso per cassazione, risultano, pertanto generici e aspecifici non spiegando leragioni per le quali un asserito diretto interesse del teste nella vicenda, peravere omesso di riferire l’episodio del 29 agosto 2022 al diretto superioreColonnello [OSCURATO:PERSONA], possa avere minato la sua deposizione; né si confrontanocon le argomentazioni dei Giudici militari di appello che evidenziano a tal finecome l’ammissione del teste di avere errato nell’aver fatto leggere al ricorrentela relazione di servizio redatta dalla soldata [OSCURATO:PERSONA], fosse espressione di genuinitàdelle dichiarazioni.Nel ricorso, poi, non risultano specificate le ragioni della illogicità dellamotivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ricollegato ilcomportamento del teste ad uno stato di soggezione rispetto al TenenteColonnello, che lo aveva indotto a fargli leggere la relazione, non potendo taleillogicità essere rapportata, come afferma la difesa, alla mancanza di riscontririsultanti dagli atti.Vanno, dunque, ritenute manifestamente infondate le doglianze difensivecon le quali vengono denunciati vizi motivazionali in ordine alla coerenza delleprove dichiarative.3.1. Manifestamente infondate risultano, poi, le censure indirizzate alla partedella sentenza in cui si afferma la inverosimiglianza e la contraddittorietà dellaversione fornita dall’imputato, profilo sul quale i Giudici militari di appello sisoffermano nelle pagine da 52 a 55 del provvedimento impugnato, fermarestando l ' intr inseca debolezza del l 'argomentazione difensiva chesostanzialmente incentra sulle dichiarazioni dell'imputato, - il quale, a differenzadi tutti gli altri soggetti esaminati nel giudizio, non è neppure sottopostoall'obbligo di dire la verità - la critica alla valutazione delle prove.La sentenza evidenzia la non credibilità della versione difensiva alla lucedelle rilevanti contraddizioni emerse tra le dichiarazioni rese in sede di esamedibattimentale (svoltosi all’udienza del 14 maggio 2024 e proseguito all’udienzadel 26 novembre 2024) e quelle rese nel corso delle indagini preliminari (in sededi interrogatorio del 15 febbraio 2023); contraddizioni che hanno determinato, aisensi dell’art. 503, comma 5, cod. proc. pen., l’acquisizione del verbale diinterrogatorio.La versione difensiva secondo la quale il ricorrente non si sarebbe rivolto allasoldata [OSCURATO:PERSONA] riferendole la frase intimidatoria di cui al capo di imputazione (“conquesta cosa si va in Procura e se ci va mio nipote ci vai anche te”), sostenendo diessere intervenuto al solo fine di tutelare il soldato [OSCURATO:PERSONA], figlio di unsuo amico [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di finanza, il quale manifestava disagioper le vessazioni che affermava di subire in caserma manifestando l’intenzione disottrae al sindacato di questa Corte, perché non risulta viziata da manifestaillogicità.I Giudici militari della Corte di appello pervengono infatti al giudizio negativosulla credibilità del ricorrente evidenziando come dal medesimo verbaledell’esame dibattimentale risultino le contraddizioni significative riguardantil’incontro con la [OSCURATO:PERSONA].Nella sentenza si rileva che nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere entrato unitamente al soldatoAntonio [OSCURATO:PERSONA] nella fureria dove si trovava la [OSCURATO:PERSONA], lì dove in sede diinterrogatorio aveva affermato di non essere entrato nell’ufficio della personaoffesa ritenendo inopportuno rimanere da solo con una donna; ancora, sievidenzia che nel corso dell’esame dibattimentale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riferito di un unico colloquio con la soldata [OSCURATO:PERSONA] alla presenza del soldatoAntonio [OSCURATO:PERSONA], mentre durante l’interrogatorio aveva dichiarato di avere avutodapprima una breve interlocuzione con la persona offesa e poi con il suo assensoera stato chiamato il soldato [OSCURATO:PERSONA].Ulteriore elemento ritenuto in sentenza espressivo di significativacontraddittorietà è rappresentato dal fatto che il ricorrente, durantel’interrogatorio, aveva dichiarato di essersi qualificato dinanzi al tenente Pirelli ealla soldata [OSCURATO:PERSONA] come zio del soldato [OSCURATO:PERSONA], salvo poi negare talecircostanza nel corso dell’esame dibattimentale.Con specifico riguardo alla circostanza concernente l’ingresso del soldatoAntonio [OSCURATO:PERSONA] in fureria soltanto in un momento successivo e noncontestualmente al ricorrente, come sostenuto dalla difesa, la sentenza fornisceuna puntuale motivazione delle ragioni per le quali non possa attribuirsi valenzaprobatoria alla testimonianza della teste soldata Tirendi; al riguardo, vieneevidenziato come la stessa non disponesse di un ricordo preciso dell’accaduto,alla luce delle difformi dichiarazioni rese sul punto nel corso dell’udienza del 14maggio 2024.Tanto evidenziato deve rilevarsi che alla luce della puntuale disamina delcompendio probatorio, non si ravvisano ragioni per ritenere viziate le conclusionidei Giudici militari di appello che hanno ritenuto credibile la versione dei fatticostantemente resa dalla persona offesa, secondo la quale il soldato BocciaAntonio fu chiamato soltanto in un momento successivo e non era presente findall’ingresso del ricorrente in fureria.Di conseguenza, risulta coerente l’affermazione contenuta nella sentenza lìdove si conferma il giudizio di inattendibilità formulato dal Tribunale militare inordine alle dichiarazioni del soldato [OSCURATO:PERSONA], fondato sulla valutazionecomplessiva della sua testimonianza, risultata smentita delle risultanzeistruttorie.Inoltre, quanto alla versione difensiva, nella sentenza impugnata sievidenzia, con argomentazioni connotate da linearità e coerenza, non soltantoche dall’istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi in ordine allepresunte vessazioni subite in caserma dal soldato [OSCURATO:PERSONA] (per essere statoAntonio [OSCURATO:PERSONA] assegnato a servizi che egli percepiva come umilianti), ma,soprattutto si osserva, che non risulta che il ricorrente - a suo dire recatosi aparlare di questa situazione con i superiori del militare - abbia fatto alcunriferimento a tale condizione di vessazione, limitando il suo interesse all’episodiodel 29 agosto 2022 e alla relazione di servizio del 29 agosto 2022 redatta daMaria [OSCURATO:PERSONA], redatta ben prima dell'episodio per il quale è processo.Sul punto, a riprova della non persuasività della versione difensiva,coerentemente, nella sentenza si rileva che tale condizione di disagio non è stataoggetto del colloquio tra il ricorrente e il tenente Pirelli, né oggetto di confrontocon il Comandante di Battaglione, come risulta dalle medesime dichiarazioni reseall’udienza del 14 maggio 2024 dal medesimo ricorrente il quale ha parlatoesclusivamente dell’episodio del 29 agosto 2022.Pertanto non risultano ragioni per ritenere viziata da contraddittorietà o daillogicità manifesta la motivazione in punto di non persuasività della versionedifensiva.Va, al riguardo ribadito il principio secondo cui non è sindacabile in sede dilegittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, lavalutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza edivergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D'ippedico, Rv. 271623 - 01).In definitiva, deve rilevarsi che le doglianze difensive, oggetto del primodiffuso motivo di ricorso, denunciano incongruenze della motivazione dellasentenza di primo grado sulle quali i Giudici militari di appello hanno fornitoadeguate argomentazioni dovendosi, in ogni caso, ricordare il principio secondo ilquale in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una dellemolteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restantioffrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non puòcomportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lostesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di unaverifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito,risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impiantodella decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227 - 01).Le deduzioni difensive alla luce del complessivo impianto argomentativo nonevidenziano, pertanto, profili di decisività in grado di scardinare il giudizio diresponsabilità confermato dalla Corte militare di appello di Roma.3.2. È, poi, manifestamente infondata anche la doglianza con la quale sideducono vizi motivazionali sul diniego in ordine alle richieste di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale, proposte ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.,fermo restando che i testi "a discarico" erano ben noti alla difesa che avrebbedovuto richiederne tempestivamente l'esame proprio sulle circostanze sulle qualiha edificato l'impianto difensivo.Va anzitutto ricordato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio diappello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primogrado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorsoesclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poterdecidere allo stato degli atti (Sez. U,n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci,Rv. 266820 - 01).Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il rigetto della richiesta diassumere ex art. 603 cod. proc. pen. la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], padredi [OSCURATO:PERSONA], di acquisire i messaggi tra padre e figlio, nonché di escutereAntonietta Manna al fine della prova della sussistenza delle lamentate vessazionisubite dal soldato [OSCURATO:PERSONA] e delle sue condizioni di salute risulta adeguatamentemotivato, a fronte di una richiesta che non è stata ritenuta necessaria per ladecisione.Come già evidenziato, a pagina 60 della sentenza si dà atto che l’istruttoriadibattimentale non ha fatto emergere alcun elemento in ordine alle dedottevessazioni subite dal soldato [OSCURATO:PERSONA] in caserma; inoltre, si sottolinea che lostesso ricorrente non ha mai riferito di una siffatta importante condizione didisagio.Pertanto, la motivazione con quale la Corte militare di appello ha escluso ladecisività delle prove richieste ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., reputandolenon necessarie ai fini della decisione risulta coerente, trattandosi di unacircostanza che, del resto, eraben nota alla difesa fin dalla fase delle indaginipreliminari, ma che è stata introdotta soltanto nel giudizio di appello a seguitodella modificazione della dichiarazioni dell'imputato delle quali già si è detto.Analogamente, adeguatamente motivato è anche il diniego della richiesta dirinnovazione istruttoria attraverso l’escussione del [OSCURATO:PERSONA].Nella sentenza si dà conto della significativa circostanza che fu lo stessotenente Pirelli a riferire di aver contattato telefonicamente il proprio superiore,[OSCURATO:PERSONA], per informarlo della impropria visita (in uniforme,non annunziata e non giustificata da ragioni di servizio) ricevuta dal ricorrente[OSCURATO:PERSONA], provvedendo altresì a redigere una relazione di serviziosull’accaduto proprio per l'anomalia della situazione.Da ciò si evince con chiarezza come la Corte abbia ritenuto superflual’assunzione della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], reputandolapriva di autonoma rilevanza probatoria e, pertanto, non decisiva ai fini delladecisione, risultando già acquisita la completezza del dato probatorio, nondubitando della coincidenza tra quanto riportato nella relazione e quantocomunicato al superiore gerarchico, il quale del resto, non ha redatto note disegno contrario.Al riguardo deve rilevarsi che i Giudici militari di appello hanno fatto correttaapplicazione del principio secondo il quale il rigetto dell'istanza di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimitàquando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondogrado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine allaresponsabilità. (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 –01;Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741 - 01).3.3. Il ricorrente ha poi confutato la correttezza della sussunzione dei fattinel reato di cui all’art. 196, comma 1, cod. pen. mil. di pace.Anche tale doglianza è manifestamente infondata, giacché la sentenza hamotivato in modo esaustivo e corretto la sussistenza di una minacciagiuridicamente rilevante.La sentenza impugnata, alle pagine 62 e seguenti ha rilevato che la fraserivolta alla soldata [OSCURATO:PERSONA] (“con questa cosa si va in procura e se ci va mio nipoteci vai pure tu”, frase riferita al rapporto stilato il 29 agosto 2022 da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del soldato [OSCURATO:PERSONA]) è tale da integrare la minaccia di un maleingiusto consistito nella prospettazione di una palesemente infondata“controdenuncia”, nel caso di avvio di un procedimento penale nei confronti delsoldato [OSCURATO:PERSONA] per l’episodio del 31 agosto 2022; ed ha sottolineato comel’accentuazione delle conseguenze negative che la eventuale controdenunciaavrebbe determinato per la carriera militare della soldata [OSCURATO:PERSONA], sia in ragionedella posizione ricoperta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (in servizio proprio nelsettore del reclutamento e progressione dei mlilitari), sia in ragione dell’età dellapersona offesa (vicina al limite temporale per la partecipazione al concorso),fosse espressione della palese ingiustizia del male prospettato.La sentenza, poi, ha anche rilevato come la minaccia fosse credibileconsiderato sia il grado e la funzione del soggetto da cui è promanata, ovvero daun soggetto con il grado di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] in serviziodel settore del reclutamento e progressione del personale, sia il disposto di cuial l ’art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codicedell’Ordinamento militare) che fissa precise regole ai fini del reclutamento nelleper delitti non colposi.Correttamente, dunque, la Corte di appello militare ha rilevato chel’instaurazione di un giudizio penale avrebbe comportato alla soldata FrancescaMaria [OSCURATO:PERSONA] un pregiudizio per la prosecuzione della carriera nelle Forze armate.Di conseguenza, i Giudici di appello hanno coerentemente richiamato ilprincipio di diritto elaborato da questa Corte in tema di reato di estorsionesecondo il quale la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esterioreapparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art629 cod. pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto,ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi agiustizia (Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini, Rv. 256874 - 01).Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: «integra il delittodi minaccia a un inferiore, previsto dall'art. 196, comma 1, cod. pen. mil. di pacela condotta del militare che, al fine di indurre il destinatario a ritirare unarelazione di servizio dalla quale sia derivato o possa derivare un procedimentopenale o disciplinare, prospetti minacciosamente la presentazione di unacontrodenuncia penale palesemente infondata ma ostentatamente sostenuta daparte dal militare intromessosi per l'altrui interesse, rappresentando chel'instaurazione del relativo procedimento precluderebbe la progressione nellacarriera militare, nonché la partecipazione a un concorso per il reclutamentonelle Forze armate, atteso il disposto di cui all'art. 635, lett. g-bis del d.lgs. 15marzo 2010, n. 66».4. È, poi, manifestamente infondata la doglianza difensiva con la quale sisono eccepiti vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione dell’esimentedi cui all’ art. 131-bis cod. pen.Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenzaimpugnata che a pagina 63 ha dato conto delle ragioni della gravità dellacondotta posta in essere dal ricorrente tale da escludere la particolare tenuità delfatto.In tale direzione, i Giudici militari della Corte di appello hanno attribuitodecisivo rilievo alle modalità della condotta e alla intensità del dolocaratterizzanti l’agire del [OSCURATO:PERSONA] il quale risulta essersipresentato, in uniforme, senza ragioni di servizio, senza preavviso e senzaalcuna preventiva comunicazione ai superiori diretti della soldata [OSCURATO:PERSONA],intrattenendo un minaccioso colloquio riservato con la stessa, nonostantequest’ultima avesse chiesto di far presenziare all’incontro un superiore, alloscopo di indurla a ritirare un atto dell'ufficio.La sentenza ha in tal modo evidenziato un agire realizzato con abuso diautorità anche per il fatto che il ricorrente si è presentato quale zio del soldatoBoccia, determinando il convincimento che il soldato [OSCURATO:PERSONA] fosse sostenutodall’Ufficiale dell’esercito, intervenuto a protezione del familiare per evitargli leconseguenze negative delle condotte rappresentate nella relazione di servizio.L’esclusione della causa non punibilità è stata correttamente fondata su unavalutazione complessiva del fatto che ha posto in rilievo il contestoparticolarmente intimidatorio dal quale è derivato che la soldata [OSCURATO:PERSONA] harealmente percepito, a conclusione del colloquio, che la sua carriera militarefosse effettivamente pregiudicata.Si tratta di una motivazione particolarmente esaustiva nei confronti dellaquale le doglianze difensive non indirizzano elementi idonei a rappresentarelacune motivazionali.5. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiaratoinammissibile.5.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00.5.2. In considerazione del fattivo contributo offerto dalla parte civile alladialettica del contraddittorio (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv.285598 - 01) segue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Marialegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FierroMaria francesca che liquida in complessivi euro 3.500, 00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]