CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e del Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 2/2/2016 (data dell'esecuzione del fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa) sino al 24/10/2016 e alla successiva misura degli arresti domiciliari applicati da tale ultima data sino al 3/5/2017, in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dagli artt. 110, 575 e 577, n.4, in relazione all'art.61, n.1, cod.pen. (contestato in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Alessandro ed [OSCURATO:PERSONA]); imputazione in riferimento alla quale, all'esito del giudizio di primo grado, lo stesso istante era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza della Corte d'assise di Siracusa del 23/9/2020. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta, avendo lo stesso contribuito con il proprio comportamento a indurre l'autorità giudiziaria ad intervenire nei propri confronti. Ha specificamente rilevato che l'istante aveva tenuto una condotta dolosa o comunque gravemente negligente e consapevole, che aveva quanto meno concorso a dare causa al quadro indiziario originariamente valutato nei propri confronti. In particolare, ha rilevato che il ricorrente si era avvalso - sia in sede di procedimento di convalida del fermo e sia in sede di interrogatorio espletato ai sensi dell'art.294 cod.proc.pen. - della facoltà di non rispondere, pur a fronte di un quadro accusatorio che lo vedeva gravemente indiziato del delitto di omicidio in concorso con i fratelli e con il padre, in danno di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (figlio della vittima) e delle tracce ematiche rinvenuti sugli indumenti propri e dei fratelli; ha rilevato che, in sede di successivo interrogatorio reso il 11/8/2016, il ricorrente aveva ricostruito le modalità del fatto riferendo che l'uccisione del Dezio era stata consumata dal padre, al fine di difendere il fratello Alessandro, mentre l'altro fratello Antonino non avrebbe partecipato alla colluttazione; smentendo in tale modo il racconto reso da [OSCURATO:PERSONA], in base al quale i tre fratelli avrebbero tenuto ferma la vittima mentre il genitore lo accoltellava. La Corte ha osservato quindi che, in sede di dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] aveva modificato la propria versione dei fatti, riferendo di non avere visto il coltello in mano al padre; rilevando altresì che la Corte d'assise aveva ritenuto conclusivamente non attendibili le dichiarazioni autoindizianti rese da [OSCURATO:PERSONA], in quanto anche incompatibili con il meccanismo di determinazione delle ferite riscontrate sul cadavere in ordine alla presenza di ferite generate da armi diverse, in modo da ritenere che il suddetto imputato si fosse addossato la responsabilità dell'omicidio al solo fine di scagionare i figli, senza peraltro potere giungere a un individualizzato giudizio di responsabilità. La Corte ha quindi argomentato che le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente dovevano ritenersi mendaci alla luce della ricostruzione dei fatto emersa in giudizio sulla base dei pareri resi dai periti e dai medici legali; contrastando le stesse, oltre che con le dichiarazioni rese dal figlio della vittima, con un dato oggettivo non superabile ovvero quello rappresentato dalla presenza dì tracce ematiche sui vestiti e sulle suole delle scarpe del fratello Antonino e sulle suole delle scarpe del fratello Alessandro; ha quindi ritenuto che tali dichiarazioni mendaci e contrastanti avevano assunto rilievo in sede di applicazione della misura cautelare, anche al fine di prevenire il rischio di inquinamento probatorio, contribuendo a rafforzare il convincimento in ordine alla colpevolezza del dichiarante; ha altresì argomentato che, subito dopo l'omicidio, l'odierno ricorrente aveva tenuto una condotta di depistaggio e favoreggiamento, invitando i due dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attirati dalle grida, a recarsi a lavorare presso un altro luogo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) in relazione all'art.314, comma 1, cod.proc.pen. ed in correlazione all'art.315 cod.proc.pen. per erronea o falsa applicazione di legge processuale, contraddittorietà e illogicità della motivazione anche in riferimento all'art.24 Cost.. Ha dedotto come nessun elemento ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo potesse essere tratto dal silenzio serbato in sede di convalida del fermo e di interrogatorio di garanzia, giusta la modifica stabilita dal d.lgs. n.188/2021; ha altresì dedotto che nessun rilievo avevano le dichiarazioni asseritamente mendaci rese in sede di successivo interrogatorio, atteso che tra le esplicazioni del diritto di difesa garantito dall'art.24 Cost. rientrerebbe anche la facoltà per l'imputato di mentire; ha quindi ritenuto che non potesse ravvisarsi alcun comportamento connotato da dolo o colpa grave.3. Si è costituito nel presente giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, depositando memoria nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha pure concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739). 3. Viene altresì direttamente in questione nella fattispecie in esame la questione relativa all'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere ovvero al comportamento qualificato da reticenza o mendacio; in relazioni ai quali la giurisprudenza di legittimità aveva già ritenuto che tali modalità di esplicitazione delle facoltà difensive costituissero legittimo esercizio del diritto di difesa, ma che le stesse potessero rilevare ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave quando l'interessato non avesse riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez.4, 12/11/2008, n.47041, Calzetta, RV. 242757). Sul punto, va quindi rilevato che - con disposizione inserita nel comma 1 dell'art.314 cod.proc.pen. dall'art.4, comma 1, lett.b), del d.lgs. 8/11/2021, n. 188 - l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art.64, comma 3, lett.b), cod.proc.pen., non incide sul diritto alla riparazione, con la conseguente impossibilità da parte del giudice di tenere conto dell'esercizio della predetta facoltà difensiva quale elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.Peraltro, come evidenziato dalla Corte territoriale, pur non potendosi tenere conto dell'intervenuto esercizio della facoltà di non rispondere inizialmente esercitata dall'indagato in sede di convalida del fermo e di interrogatorio di garanzia, va rilevato come lo stesso ricorrente - in sede di successivo interrogatorio reso al GIP - abbia fornito dichiarazioni che sono state ritenute, con motivazione esaustiva ed esente da censura, come oggettivamente mendaci alla luce delle argomentazioni addotte dal giudice della cognizione a fondamento della sentenza di assoluzione. In particolare, come ricavabile dalla motivazione della sentenza e in passaggio argomentativo espressamente valorizzato dal giudice della riparazione, l'odierno ricorrente ha riferito di avere visto il solo padre infliggere delle coltellate alla persona offesa, con dichiarazione del tutto incompatibile rispetto alle valutazioni dei periti e dei medici legali (compresi quelli della difesa) in ordine alla tipologia di arma usata e alla direzione dei colpi, oltre che contrastante con il dato rappresentato dal ritrovamento di tracce ematiche sui vestiti e sulle suole delle scarpe del fratello Antonino e sulle suole delle scarpe del fratello Alessandro; aggiungendosi che non avevano trovato alcun riscontro oggettivo le dichiarazioni in ordine alla presenza di un coltello nella disponibilità del padre dell'imputato e così come l'ipotetica arma impugnata dal Dezio non era, in realtà, mai stata rinvenuta. Va quindi rilevato, che - anche nel quadro normativo venutosi a determinare dopo la suddetta modifica dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen. - le dichiarazioni mendaci rese dall'indagato in sede di interrogatorio, pur essendo espressione del diritto di difesa, possono assumere rilievo, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, nel caso in cui, a fronte di un quadro indiziario di per sé significativo, abbiano contribuito a rafforzare il convincimento della colpevolezza del dichiarante (Sez.4, 28/9/2021, n.849/2022, V., RV. 282564; Sez.4, 20/1/2022, n.3755, Pacifico, RV. 282581), ciò in quanto il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez.4, 2/12/2020, n.36478, Gallo, RV. 280082). Deve quindi ritenersi che la condotta mendace tenuta dall'indagato - ed accertata dal giudice della cognizione - abbia avuto, nel tenere celata l'effettiva realtà processuale, un'incidenza causale diretta sulla protrazione dello stato detentivo, in tale modo concretizzando a tutti gli effetti la condotta ostativa connotata dal dolo. A ciò aggiungendosi che, come rilevato dal giudice della riparazione in passaggio argomentativo non fatto oggetto di censura, l'odierno ricorrente - subito dopo il fatto - risulta avere tenuto comunque una condotta di tipo favoreggiatrice, invitando i due dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (attirati sul luogo dell'omicidio dalle grida) ad allontanarsi dal luogo con l'avviso di non tornarvi se non dietro sua autorizzazione, comportamento connotato dal chiaro indice della volontà dell'indagato di approntare la mendace ricostruzione del fatto successivamente fornita all'autorità procedente. 4. Deve quindi ritenersi - in condivisione con le argomentazioni spiegate dalla Corte territoriale - che l'odierno ricorrente abbia tenuto, in virtù dell'esame complessiva della propria condotta processuale, un comportamento caratterizzato dall'attributo del dolo e, in quanto tale, ostativo rispetto al riconoscimento del diritto all'indennizzo, considerazioni da cui segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione della avvenuta costituzione in giudizio mediante memoria difensiva pedissequamente riproduttiva delle ragioni poste alla base dell'originario rigetto della domanda, sussistono i presupposti per nulla disporre sulle spese del presente giudizio di legittimità in ordine al rapporto processuale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.