CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Venezia, 23/03/2016). 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e 533 cod. proc. pen., sulla carenza di prova in ordine alla riconducibilità della sostanza rinvenuta all'odierno ricorrente, alla finalità di spaccio della droga e al suo concorso nel reato. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta all'esterno e non all'interno dell'abitazione, occultata sotto travi e mattoni la cui titolarità e provenienza non sono state accertate; nessun riscontro oggettivo ed ulteriore vi è riguardo all'esclusiva riconducibilità della sostanza stupefacente alla coppia costituita dal ricorrente e dalla moglie; dubbia appare anche la finalità di spaccio della sostanza la cui quantità e qualità appare minima; non è stato trovato alcun cliente dell'ipotizzata attività di spaccio né sono stati segnalati movimenti sospetti; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 5 d.P.R. 309/90, laddove la Corte d'appello ha ritenuto infondato il motivo riguardante l'assenza di prova del concorso dell'imputato nel reato esclusivamente attribuibile dalla moglie. La posizione del ricorrente si configura solo come mera connivenza. Né la prova del concorso può essere desunta, come erroneamente fa il Giudice di appello, dal richiamo alla sentenza (irrevocabile) n. 1862/20 R.G. sent. del 17/07/2020 della Corte di appello di Venezia, trattandosi di fatti di reato commessi nel 2015, un anno prima quindi di quelli in esame e in un contesto territoriale, soggettivo e oggettivo diverso. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché oltre ad essere manifestamente infondato e versato in fatto, riproduce pedissequamente gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276970). Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza dì specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). 2. La Corte territoriale, in sintonia con il Giudice di primo grado, ha respinto le doglianze difensive argomentando ampiamente in merito alla responsabilità del ricorrente per concorso nel reato contestato. Con percorso motivazionale completo e logico ha evidenziato gli elementi comprovanti il possesso dello stupefacente in capo ad entrambi i coniugi (p. 4: lo stupefacente è stato rinvenuto in un'area del giardino di esclusiva pertinenza dell'abitazione dei coniugi Drekaj-Miri cui si accedeva solo dall'abitazione dell'imputato), la destinazione allo spaccio (p. 4: la suddivisione in dosi, la presenza del bilancino, nonché l'assenza di allegazioni sull'eventuale stato di assuntore da parte dell'imputato o di membri della sua famiglia), il concorso dell'imputato nella detenzione e il suo contributo causale (p. 5). Del resto, non sono emerse risultanze tali da provare gli assunti del ricorrente sul fatto che la droga detenuta fosse ascrivibile unicamente alla moglie, né questi ha allegato alcuna circostanza a sostegno delle proprie affermazioni. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15