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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19516/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 92dto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c7e ha concluso chiedendo ' rt4b,-L-2 I o il difensore Aj-21' siduo i QA.,.) u2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal gip presso il tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato colpevole del reato di cui all'articolo 216, comma 1, legge fall.

In particolare, all'imputato è ascritto di avere, quale titolare dell'omonima ditta individuale dichiarata fallita, omesso di conservare, consegnare ovvero occultato l'intero impianto contabile, impedendo così al curatore di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite i difensori di fiducia, avv.ti G. Buondonno e A. Bazzoni, deducendo con due distinti atti di ricorso i seguenti motivi.

Con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo articolato, deduce la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. con riferimento alla conferma della affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

In realtà il fatto addebitato all'imputato avrebbe dovuto al più essere qualificato quale bancarotta semplice in quanto il ricorrente, convocato dal curatore, ometteva di consegnare le scritture contabili pur consegnando dichiarazione di modello unico in suo possesso; da tale condotta il G.u.p. prima, e la Corte di appello poi, hanno desunto la commissione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

La Corte di appello, in particolare, ritiene che il Biava avesse omesso di consegnare o di tenere le scritture contabili o comunque le avesse distrutte allo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari senza però motivare in ordine alle ragioni per cui poteva ravvisarsi il dolo specifico.

Col ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi.

Col primo, lamenta che il giudice di merito abbia desunto il dolo specifico dai fatto che l'imputato avrebbe taciuto circostanze relative al proprio patrimonio personale, laddove le scritture contabili che si assumono dolosamente non consegnate attengono all'impresa e quindi nulla hanno a che vedere con i beni personali dell'imprenditore.

In ogni caso della sorte dei propri beni il Biava si è comprensibilmente preoccupato nell'imminenza del fallimento ponendo in essere condotte che potevano costituire motivo di azione revocatoria da parte del curatore, ma che non erano causalmente collegate con la tenuta della contabilità e dei libri obbligatori.

Col secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato agli argomenti spesi dal P.G. nella requisitoria scritta, insistendo nell'accoglimento del ricorso, riportandosi anche ai motivi integrativi formulati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.11 ricorso, nella sua duplice formulazione, è inammissibile, essendo tutti i motivi articolati aspecifici.

Ed invero, la sentenza impugnata attraverso la descrizione del comportamento assunto dall'imputato dopo la dichiarazione di fallimento - non esauritosi nella mancata consegna delle scritture contabili e di qualsivoglia documento utile per la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari - ad eccezione di una dichiarazione dei redditi modello unico - ma esplicatosi in un atteggiamento nel suo complesso fortemente reticente circa l'effettiva consistenza del proprio patrimonio e le vicende dell'impresa - ha evidenziato come la condotta omissiva dal medesimo posta in essere con riferimento alle scritture contabili dovesse ritenersi certamente supportata dalla specifica intenzione di recare pregiudizio ai creditori; e quanto al nesso tra scritture contabili e altri documenti idonei a delineare la sorte dei beni o del loro ricavato, la corte territoriale ha altresì evidenziato come la carenza di ogni tipo di documentazione, non essendo stato prodotto alcunchè al curatore, avesse impedito tra l'altro anche di accertare la eventuale esistenza di crediti e la destinazione delle somme intascate dalla vendita di un immobile - intervenuta pochi mesi prima del fallimento al prezzo di euro 400.000; laddove all'attivo nulla era acquisito, se non un'autovettura del valore di euro 400,00, essendo stato l'altro immobile di proprietà del fallito conferito in trust di cui era beneficiaria la figlia, a fronte di un passivo accertato di 145.810,20 costituito prevalentemente da debito fiscale.

Quanto alle attenuanti generiche è solo il caso di evidenziare che esse sono state negate - secondo quanto riporta lo stesso ricorso e risulta dalla pronuncia impugnata - in quanto non si sono rinvenuti elementi positivi a supporto del loro riconoscimento, oltre che per i plurimi precedenti penali.

D'altronde il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/9/2014, Papini, Rv. 260610), laddove nel caso di specie è stata rilevata anche la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato.

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6/4/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,Sessa GeratdoSabeone ( CORTE DI CASSAZIONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 92dto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c7e ha concluso chiedendo ' rt4b,-L-2 I o il difensore Aj-21' siduo i QA.,.) u2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal gip presso il tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato colpevole del reato di cui all'articolo 216, comma 1, legge fall. In particolare, all'imputato è ascritto di avere, quale titolare dell'omonima ditta individuale dichiarata fallita, omesso di conservare, consegnare ovvero occultato l'intero impianto contabile, impedendo così al curatore di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite i difensori di fiducia, avv.ti G. Buondonno e A. Bazzoni, deducendo con due distinti atti di ricorso i seguenti motivi. Con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo articolato, deduce la violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. con riferimento alla conferma della affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale. In realtà il fatto addebitato all'imputato avrebbe dovuto al più essere qualificato quale bancarotta semplice in quanto il ricorrente, convocato dal curatore, ometteva di consegnare le scritture contabili pur consegnando dichiarazione di modello unico in suo possesso; da tale condotta il G.u.p. prima, e la Corte di appello poi, hanno desunto la commissione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di appello, in particolare, ritiene che il Biava avesse omesso di consegnare o di tenere le scritture contabili o comunque le avesse distrutte allo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari senza però motivare in ordine alle ragioni per cui poteva ravvisarsi il dolo specifico. Col ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Col primo, lamenta che il giudice di merito abbia desunto il dolo specifico dai fatto che l'imputato avrebbe taciuto circostanze relative al proprio patrimonio personale, laddove le scritture contabili che si assumono dolosamente non consegnate attengono all'impresa e quindi nulla hanno a che vedere con i beni personali dell'imprenditore. In ogni caso della sorte dei propri beni il Biava si è comprensibilmente preoccupato nell'imminenza del fallimento ponendo in essere condotte che potevano costituire motivo di azione revocatoria da parte del curatore, ma che non erano causalmente collegate con la tenuta della contabilità e dei libri obbligatori. Col secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato agli argomenti spesi dal P.G. nella requisitoria scritta, insistendo nell'accoglimento del ricorso, riportandosi anche ai motivi integrativi formulati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.11 ricorso, nella sua duplice formulazione, è inammissibile, essendo tutti i motivi articolati aspecifici. Ed invero, la sentenza impugnata attraverso la descrizione del comportamento assunto dall'imputato dopo la dichiarazione di fallimento - non esauritosi nella mancata consegna delle scritture contabili e di qualsivoglia documento utile per la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari - ad eccezione di una dichiarazione dei redditi modello unico - ma esplicatosi in un atteggiamento nel suo complesso fortemente reticente circa l'effettiva consistenza del proprio patrimonio e le vicende dell'impresa - ha evidenziato come la condotta omissiva dal medesimo posta in essere con riferimento alle scritture contabili dovesse ritenersi certamente supportata dalla specifica intenzione di recare pregiudizio ai creditori; e quanto al nesso tra scritture contabili e altri documenti idonei a delineare la sorte dei beni o del loro ricavato, la corte territoriale ha altresì evidenziato come la carenza di ogni tipo di documentazione, non essendo stato prodotto alcunchè al curatore, avesse impedito tra l'altro anche di accertare la eventuale esistenza di crediti e la destinazione delle somme intascate dalla vendita di un immobile - intervenuta pochi mesi prima del fallimento al prezzo di euro 400.000; laddove all'attivo nulla era acquisito, se non un'autovettura del valore di euro 400,00, essendo stato l'altro immobile di proprietà del fallito conferito in trust di cui era beneficiaria la figlia, a fronte di un passivo accertato di 145.810,20 costituito prevalentemente da debito fiscale. Quanto alle attenuanti generiche è solo il caso di evidenziare che esse sono state negate - secondo quanto riporta lo stesso ricorso e risulta dalla pronuncia impugnata - in quanto non si sono rinvenuti elementi positivi a supporto del loro riconoscimento, oltre che per i plurimi precedenti penali. D'altronde il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/9/2014, Papini, Rv. 260610), laddove nel caso di specie è stata rilevata anche la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,Sessa GeratdoSabeone ( CORTE DI CASSAZIONE
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