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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16478/2026

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661) in persona del legale rap-presentante in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’avvoca-tura generale dello stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliato ope legisin via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, Roma [OSCURATO:TELEFONO] pec ags.rm @mailcert.avvocaturastato.itRicorrentecontropersona del suo Amministratore e legale rappresentante pro-tem-pore [OSCURATO:PERSONA], C.F. e P.I. 00113230692, con sede incontrada [OSCURATO:PERSONA] di Ortona (CH) ed elettivamente domici-liata in Roma alla via del Viminale n.38, presso e nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50I07 H501Q,rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inPescara al viale

V. Colonna n.97, codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59A27G482O, in virtù di procura speciale conferita su supporto cartaceoseparato, autenticata nelle forme ordinarie, la cui copia informaticaè stata sottoscritta anche con firma digitale dal difensore, il qualeNumero registro generale 22665/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 16478/2026Data pubblicazione 27/05/2026dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notifi-cazioni tra i difensori di cui agli artt.372 e 390 c.p.c. al numero di[OSCURATO:TELEFONO] ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica cer-tificata [OSCURATO:EMAIL] comuni-cato all’ordine di appartenenza.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n° 317 depo-sitata il 12 marzo 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro € 248.954,00) ed al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale.

P.Q.MNumero registro generale 22665/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 16478/2026Data pubblicazione 27/05/2026dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 26 maggio 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
661) in persona del legale rap-presentante in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’avvoca-tura generale dello stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliato ope legisin via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, Roma [OSCURATO:TELEFONO] pec ags.rm @mailcert.avvocaturastato.itRicorrentecontropersona del suo Amministratore e legale rappresentante pro-tem-pore [OSCURATO:PERSONA], C.F. e P.I. 00113230692, con sede incontrada [OSCURATO:PERSONA] di Ortona (CH) ed elettivamente domici-liata in Roma alla via del Viminale n.38, presso e nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50I07 H501Q,rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inPescara al viale V. Colonna n.97, codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59A27G482O, in virtù di procura speciale conferita su supporto cartaceoseparato, autenticata nelle forme ordinarie, la cui copia informaticaè stata sottoscritta anche con firma digitale dal difensore, il qualeNumero registro generale 22665/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 16478/2026Data pubblicazione 27/05/2026dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notifi-cazioni tra i difensori di cui agli artt.372 e 390 c.p.c. al numero di[OSCURATO:TELEFONO] ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica cer-tificata [OSCURATO:EMAIL] comuni-cato all’ordine di appartenenza.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n° 317 depo-sitata il 12 marzo 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro € 248.954,00) ed al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale. P.Q.MNumero registro generale 22665/2025Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 16478/2026Data pubblicazione 27/05/2026dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 26 maggio 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti
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