CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 10157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -P—t-U-A-- 9- r - a-a- à- 4\fy) 4-e,e ii&C" r [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato, dalla data della sospensione cautelativa, ex art. 51-ter Ord. pen. (11 aprile 2022), da parte del Magistrato di sorveglianza, il provvedimento di concessione a [OSCURATO:PERSONA], della detenzione domiciliare con autorizzazione a svolgere attività lavorativa, in riferimento alla pena detentiva in esecuzione, di anni due mesi quattro di reclusione. 2. Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione, nonché violazione dell'art. 51-ter Ord. pen.) devolvono censure, pur alla luce delle ulteriori e puntuali argomentazioni, svolte con la memoria difensiva fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 12 dicembre 2022, inammissibili e, comunque, manifestamente infondate, in quanto si deduce violazione di norme processuali smentite dagli atti e vizio di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere lineare e logica, conforme alla disamina dei dati istruttori assunti. 2.1. Rilevato, invero, che nel testo del provvedimento censurato, si fa riferimento all'attività istruttoria svolta che ha condotto alla revoca, dunque senza determinazione automatica, rispetto all'accertata violazione di prescrizioni, di cui all'annotazione dei Carabinieri di Cic:ciano, da cui risultava l'accertata presenza del Marotta in luogo diverso da quello di lavoro ove era autorizzato a recarsi in determinati orari. 2.2.Considerato, dunque, che a tale conclusione il Tribunale è pervenuto attraverso la valutazione della violazione reputata, in relazione alle complessive circostanze descritte (cfr. pag. 3), di intrinseca gravità, tale da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino ad essa compiuto, quindi prescindendo dall'esame dal comportamento serbato dal condannato (a partire dal 2010„ epoca dell'ultimo reato e dalla sottoposizione al beneficio, come dedotto dal difensore : cfr. pag. 4 del ricorso; da ultimo, Sez. 1, n. 21975 del 17/07/2020, Rv. 279341 in tema di revoca della detenzione domiciliare in favore di collaboratori d giustizia, secondo cui la revoca postula una valutazione della condotta che può limitarsi ad un singolo episodio nel caso in cui esso si presenti di intrinseca gravità, tale da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino a quel momento compiuto). 2.2.Ritenuto, quindi, che il Tribunale ha reputato, con ragionamento di merito non manifestamente illogico e in base ad un giudizio di fatto, dunque non rivisitabile in questa sede di legittimità, inattuabile la prosecuzione della misura (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077 nel senso che la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter Ord. pen., non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura) e che, alla luce degli argomenti spesi, appare senz'altro implicito nel giudizio svolto quello sull'insussistenza dei presupposti per la concessione della detenzione domiciliare senza autorizzazione al lavoro, di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen. 2.3.Rilevato, da ultimo, sul punto che il giudizio negativo espletato sull'osservanza delle prescrizioni contiene, in sé, la prognosi sfavorevole rispetto alla misura alternativa richiesta in via subordinata. Tanto tenuto conto che per la concessione della detenzione domiciliare, nelle ipotesi indicate dal comma 1-bis dell'art. 47-ter Ord. pen., presupposto per la concessione della misura è la presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati, potendo detti elementi essere tratti dall'efficacia delle prescrizioni imposte, nella specie reputate dal giudice intenzionalmente disattese e, dunque, non idonee a prevenire rischi di recidiva. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023