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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00455/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4496-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] de' Cavalieri, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti avverso la sentenza n. 2892/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 23/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 04496 sez.

M3 - ud. 23-11-2022 Suprema Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2892 del 2021 del Tribunale di Bologna esponendo che: -avevano promosso esecuzione per obblighi di fare ex art. 612 cod. proc. civ., in particolare per ottenere la rimozione di una veduta su immobile ovvero la sua trasformazione in luce; - il giudice dell'esecuzione, all'esito di verifiche demandate all'ufficiale giudiziario, aveva ritenuto adempiuto l'obbligo, dichiarando non luogo a provvedere sul ricorso; - quest'ultimo provvedimento, ritenuto avere natura di sentenza, era appellato dai deducenti; - la Corte di appello, aderendo a un orientamento nonnofilattico indicato come mutato, aveva dichiarato inammissibile il gravame, osservando che il provvedimento del giudice dell'esecuzione in parola avrebbe dovuto come tale essere opposto ex art. 617 cod. proc. civ.; - quest'ultima sentenza non era stata impugnata, passando in giudicato; - nei venti giorni successivi a quest'ultima sentenza, i deducenti avevano proposto ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., contestualmente avanzando istanza di rimessione in termini in ragione del richiamato "prospective overruling"; - il giudice dell'esecuzione investito aveva dichiarato inammissibile l'opposizione e la contestuale istanza di rimessione in termini; - i deducenti, in mancanza di fissazione del termine per la riassunzione del giudizio di pieno merito, avevano proceduto a quest'ultima autonomamente, ma il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per omessa opposizione, ex art. 617 cod. proc. civ., del provvedimento del giudice dell'esecuzione da ultimo richiamato;RG n 4496 del 2022 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] - il Tribunale aveva condannato i deducenti anche a titolo di responsabilità processuale aggravata; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 616, 617, 618 cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il provvedimento interinale di definizione della fase sommaria privo della fissazione del termine per la riassunzione del giudizio di pieno merito, quale sopra descritto, non era come tale opponibile, mentre legittimava gli opponenti a procedere autonomamente all'introduzione del giudizio stesso; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ., poiché, come desumibile dalla giurisprudenza di legittimità afferente alla prima censura, il Tribunale avrebbe dovuto escludere il difetto di quella normale diligenza nell'esperimento delle vie giudiziali presupposta dalla condanna in parola; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: le questioni poste impongono il rinvio della causa alla pubblica udienza; P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Roma, 23 novembre 2022 Dercks.titnto in C ncellr:ria Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4496-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] de' Cavalieri, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti avverso la sentenza n. 2892/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 23/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 04496 sez. M3 - ud. 23-11-2022 Suprema Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2892 del 2021 del Tribunale di Bologna esponendo che: -avevano promosso esecuzione per obblighi di fare ex art. 612 cod. proc. civ., in particolare per ottenere la rimozione di una veduta su immobile ovvero la sua trasformazione in luce; - il giudice dell'esecuzione, all'esito di verifiche demandate all'ufficiale giudiziario, aveva ritenuto adempiuto l'obbligo, dichiarando non luogo a provvedere sul ricorso; - quest'ultimo provvedimento, ritenuto avere natura di sentenza, era appellato dai deducenti; - la Corte di appello, aderendo a un orientamento nonnofilattico indicato come mutato, aveva dichiarato inammissibile il gravame, osservando che il provvedimento del giudice dell'esecuzione in parola avrebbe dovuto come tale essere opposto ex art. 617 cod. proc. civ.; - quest'ultima sentenza non era stata impugnata, passando in giudicato; - nei venti giorni successivi a quest'ultima sentenza, i deducenti avevano proposto ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., contestualmente avanzando istanza di rimessione in termini in ragione del richiamato "prospective overruling"; - il giudice dell'esecuzione investito aveva dichiarato inammissibile l'opposizione e la contestuale istanza di rimessione in termini; - i deducenti, in mancanza di fissazione del termine per la riassunzione del giudizio di pieno merito, avevano proceduto a quest'ultima autonomamente, ma il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per omessa opposizione, ex art. 617 cod. proc. civ., del provvedimento del giudice dell'esecuzione da ultimo richiamato;RG n 4496 del 2022 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] - il Tribunale aveva condannato i deducenti anche a titolo di responsabilità processuale aggravata; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 616, 617, 618 cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il provvedimento interinale di definizione della fase sommaria privo della fissazione del termine per la riassunzione del giudizio di pieno merito, quale sopra descritto, non era come tale opponibile, mentre legittimava gli opponenti a procedere autonomamente all'introduzione del giudizio stesso; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ., poiché, come desumibile dalla giurisprudenza di legittimità afferente alla prima censura, il Tribunale avrebbe dovuto escludere il difetto di quella normale diligenza nell'esperimento delle vie giudiziali presupposta dalla condanna in parola; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: le questioni poste impongono il rinvio della causa alla pubblica udienza; P.Q.M. La Corte rinvia alla pubblica udienza. Roma, 23 novembre 2022 Dercks.titnto in C ncellr:ria Il
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