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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 28770/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21840-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S60 B963L) con la quale elettivamente domicilia in Caserta alla [OSCURATO:PERSONA], 68; -controricorrente - Ric. 2021 n. 21840 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 509/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Ap pello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la nullità del termine apposto ad un secondo contratto di lavoro intercorso con Alitalia – [OSCURATO:PERSONA] del 23 gennaio 2008 e la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla predetta data, con ordine alla società di provvedere al ripristino del rapporto e con condanna al pagamentoin favore della ricorrente della complessiva somma di € 9.766,74 titolo di indennità risarcitoria onnicomprensiva, oltre accessori e spese;

2. in estrema sintesi, la Corte, ha preliminarmente escluso lo scioglimento del contratto per mutuo consenso; inoltre, condividendo l’assunto del primo giudice quanto alla nullità del termine, ha affermato “l’illegittimità della clausola per difetto di specificità, in quanto nella formula utilizzata non vi è alcun elemento concretamente riferibile alla realtà aziendaletale da giustificare il ricorso al contratto a termine con conseguente invalidità della clausola appositiva del termine per carenza di un suo elemento essenziale di carattere formale”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ALITALIA – [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi; ha resistito con controricorso la Rauccio; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; Ric. 2021 n. 21840 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -3- lasocietà ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “ violazione degli artt. 1372 c.c, 1418 c.c., 1419 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”; la domanda della lavoratrice sarebbe inammissibile ab origine, stante l’intervenuta risoluzione consensuale del contratto, resa palese dal dall’avere agito “dopo oltre 3 anni dalla stipulazione del primo contratto a termine intercorso e dopo 2 anni dalla stipulazione dell’ultimo contratto”; la censura è inammissibile alla stregua dell'orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 29871 del 2017; tra le molte conf.: Cass. n. 13660 del 2018; Cass. n. 13958 del 2018), in virtù del quale in tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo svolgimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che si sottrae al sindacato di legittimità, laddove non sia enucleato un vizio radicale idoneo ad incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, secondo le rigorose regole previste dall'art. 360 n. 5 c.p.c. nella sua vigente formulazione; 2.il secondo mezzo deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, ed art. 10 del d.lgs. 368/2001 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nonché dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c.”; premesso che “il thema decidendum sottoposto al vaglio dei giudici di merito era circoscritto all’esame dei vizi formali del contatto di cui si controverte, e, quindi, alla verifica della ‘specificità’ della causale”, si sostiene che “il contratto a termine intercorso specificasse dettagliatamente e per iscritto l’esigenza sottesa alla stipulazione dello stesso”; la censura non è meritevole di accoglimento; Ric. 2021 n. 21840 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -4- in tema di rapporto di lavoro subordinato, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel consentire l'apposizione di un termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (tra le tante, v.

Cass. n. 840 del 2019); consapevole di tale principio, la Corte territoriale ha esaminato la clausola contrattuale in contesa, in base alla quale: “le ragioni della sua assunzione sono da ritenersi direttamente correlate all’avvio della nuova iniziativa imprenditoriale e alla conseguente temporanea fase iniziale relativa alla attuazione del progetto industriale della società, teso alla verifica della sussistenza di adeguati segmenti di mercato e/o tratte, non altrimenti programmabili, perché derivati da flussi di lavoro indotto da altri settori collegati e dalla successiva verifica della rispondenza del mercato”; la Corte ha quindi rilevato che “i motivi addotti ineriscono alla circostanza, pacifica tra le parti, che il primo contratto a termine, per il periodo dal 05.01.2007 al 04.07.2007 (prorogato poi dal 04.07.2007 al 04.01.2008), per stessa allegazione attorea, fosse stato stipulato nella fase di avvio della società [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 21840 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -5- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avendo la lavoratrice affermato che, a partire dal 6 giugno 2006, la società aveva regolarmente iniziato a svolgere le attività previste dal proprio oggetto sociale dando avvio al trasporto aereo ed a tutta una serie di funzioni correlate al suo esercizio, sicché, la clausola, letta alla luce del dato temporale e del pacifico avvio delle tratte aeree, pure indicate dalla lavoratrice, può ritenersi dotata di quel grado di sufficiente specificazione richiesto dalla disposizione invocata.

Diversamente, la riproposizione sic et simpliciter della medesima causale nel secondo contratto a termine stipulato tra le parti per il periodo dal 28.01.2008 al 27.11.2008, dunque quasi senza soluzione di continuità, è affetta da genericità.

Appare infatti evidente che, a distanza di un lungo lasso di tempo dall’avvio dell’attività aziendale la società avrebbe dovuto indicare e circoscrivere quali i “segmenti di mercato e/o tratte”, quali i “flussi di lavoro indotti da altri settori collegati”, quali gli esiti della “verifica della rispondenza del mercato” al fine di consentire poi il successivo controllo dell’effettività delle ragioni addotte e dell’utilizzazione della lavoratrice proprio in relazione alle nuove tratte aeree connesse all’attuazione del progetto industriale.

Invece, avere riproposto, a distanza di tempo dall’avvio dell’operatività della società, la medesima clausola già utilizzata per reiterare l’assunzione a termine della medesima lavoratrice, è in sé indice di estrema genericità atteso che è indubitabile che i veloci mutamenti del mercato avevano già dato esiti tali da riempiere di contenuto la causale"; si tratta evidentemente di un congruo apprezzamento di merito che non può essere rivisitato in sede di legittimità; invero, l'apposizione del termine al contratto di lavoro – come innanzi ricordato - impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un Ric. 2021 n. 21840 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -6- determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato; spetta tuttavia al giudice di merito accertare - con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità - la sussistenz a di tali presupposti (cfr. Cass. n. 10033 del 2010; tra le successive conformi v.: Cass. n. 1931 del 2011; Cass. n. 24954 del 2014; Cass. n. 21701 del 2016; Cass. n. 4906 del 2017; Cass. nn. 10019 e 10020 del 2017; Cass. n. 5953 del 2018; da ultimo Cass. n. 30805 del 2021), tanto più in presenza di una c.d.

«doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019);

3. col terzo motivo si denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 368/01 e dell’art. 2697 c.c., dell’art. 421 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”; la sentenza della Corte di Appello di Napoli avrebbe errato nel non considerare i documenti e le prove testimoniali offerte dalle società idonei a provare l’effettività della causale sottesa al contratto; la censura è inammissibile perché inconferente rispetto al decisum che attiene alla genericità della clausola appositiva del termine, vizio genetico sufficiente a determinare la nullità dell’apposizione del termine a prescindere dalla ricorrenza della dimostrazione in concreto delle condizioni legittimanti il ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato;

4. conclusivamente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione stante la dichiarazione di averle anticipate da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); Ric. 2021 n. 21840 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -7- P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21840-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S60 B963L) con la quale elettivamente domicilia in Caserta alla [OSCURATO:PERSONA], 68; -controricorrente - Ric. 2021 n. 21840 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 509/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Ap pello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la nullità del termine apposto ad un secondo contratto di lavoro intercorso con Alitalia – [OSCURATO:PERSONA] del 23 gennaio 2008 e la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla predetta data, con ordine alla società di provvedere al ripristino del rapporto e con condanna al pagamentoin favore della ricorrente della complessiva somma di € 9.766,74 titolo di indennità risarcitoria onnicomprensiva, oltre accessori e spese; 2. in estrema sintesi, la Corte, ha preliminarmente escluso lo scioglimento del contratto per mutuo consenso; inoltre, condividendo l’assunto del primo giudice quanto alla nullità del termine, ha affermato “l’illegittimità della clausola per difetto di specificità, in quanto nella formula utilizzata non vi è alcun elemento concretamente riferibile alla realtà aziendaletale da giustificare il ricorso al contratto a termine con conseguente invalidità della clausola appositiva del termine per carenza di un suo elemento essenziale di carattere formale”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ALITALIA – [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi; ha resistito con controricorso la Rauccio; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; Ric. 2021 n. 21840 sez. ML -ud. 26-05-2022 -3- lasocietà ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “ violazione degli artt. 1372 c.c, 1418 c.c., 1419 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”; la domanda della lavoratrice sarebbe inammissibile ab origine, stante l’intervenuta risoluzione consensuale del contratto, resa palese dal dall’avere agito “dopo oltre 3 anni dalla stipulazione del primo contratto a termine intercorso e dopo 2 anni dalla stipulazione dell’ultimo contratto”; la censura è inammissibile alla stregua dell'orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 29871 del 2017; tra le molte conf.: Cass. n. 13660 del 2018; Cass. n. 13958 del 2018), in virtù del quale in tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo svolgimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che si sottrae al sindacato di legittimità, laddove non sia enucleato un vizio radicale idoneo ad incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, secondo le rigorose regole previste dall'art. 360 n. 5 c.p.c. nella sua vigente formulazione; 2.il secondo mezzo deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, ed art. 10 del d.lgs. 368/2001 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nonché dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c.”; premesso che “il thema decidendum sottoposto al vaglio dei giudici di merito era circoscritto all’esame dei vizi formali del contatto di cui si controverte, e, quindi, alla verifica della ‘specificità’ della causale”, si sostiene che “il contratto a termine intercorso specificasse dettagliatamente e per iscritto l’esigenza sottesa alla stipulazione dello stesso”; la censura non è meritevole di accoglimento; Ric. 2021 n. 21840 sez. ML -ud. 26-05-2022 -4- in tema di rapporto di lavoro subordinato, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel consentire l'apposizione di un termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (tra le tante, v. Cass. n. 840 del 2019); consapevole di tale principio, la Corte territoriale ha esaminato la clausola contrattuale in contesa, in base alla quale: “le ragioni della sua assunzione sono da ritenersi direttamente correlate all’avvio della nuova iniziativa imprenditoriale e alla conseguente temporanea fase iniziale relativa alla attuazione del progetto industriale della società, teso alla verifica della sussistenza di adeguati segmenti di mercato e/o tratte, non altrimenti programmabili, perché derivati da flussi di lavoro indotto da altri settori collegati e dalla successiva verifica della rispondenza del mercato”; la Corte ha quindi rilevato che “i motivi addotti ineriscono alla circostanza, pacifica tra le parti, che il primo contratto a termine, per il periodo dal 05.01.2007 al 04.07.2007 (prorogato poi dal 04.07.2007 al 04.01.2008), per stessa allegazione attorea, fosse stato stipulato nella fase di avvio della società [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 21840 sez. ML -ud. 26-05-2022 -5- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avendo la lavoratrice affermato che, a partire dal 6 giugno 2006, la società aveva regolarmente iniziato a svolgere le attività previste dal proprio oggetto sociale dando avvio al trasporto aereo ed a tutta una serie di funzioni correlate al suo esercizio, sicché, la clausola, letta alla luce del dato temporale e del pacifico avvio delle tratte aeree, pure indicate dalla lavoratrice, può ritenersi dotata di quel grado di sufficiente specificazione richiesto dalla disposizione invocata. Diversamente, la riproposizione sic et simpliciter della medesima causale nel secondo contratto a termine stipulato tra le parti per il periodo dal 28.01.2008 al 27.11.2008, dunque quasi senza soluzione di continuità, è affetta da genericità. Appare infatti evidente che, a distanza di un lungo lasso di tempo dall’avvio dell’attività aziendale la società avrebbe dovuto indicare e circoscrivere quali i “segmenti di mercato e/o tratte”, quali i “flussi di lavoro indotti da altri settori collegati”, quali gli esiti della “verifica della rispondenza del mercato” al fine di consentire poi il successivo controllo dell’effettività delle ragioni addotte e dell’utilizzazione della lavoratrice proprio in relazione alle nuove tratte aeree connesse all’attuazione del progetto industriale. Invece, avere riproposto, a distanza di tempo dall’avvio dell’operatività della società, la medesima clausola già utilizzata per reiterare l’assunzione a termine della medesima lavoratrice, è in sé indice di estrema genericità atteso che è indubitabile che i veloci mutamenti del mercato avevano già dato esiti tali da riempiere di contenuto la causale"; si tratta evidentemente di un congruo apprezzamento di merito che non può essere rivisitato in sede di legittimità; invero, l'apposizione del termine al contratto di lavoro – come innanzi ricordato - impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un Ric. 2021 n. 21840 sez. ML -ud. 26-05-2022 -6- determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato; spetta tuttavia al giudice di merito accertare - con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità - la sussistenz a di tali presupposti (cfr. Cass. n. 10033 del 2010; tra le successive conformi v.: Cass. n. 1931 del 2011; Cass. n. 24954 del 2014; Cass. n. 21701 del 2016; Cass. n. 4906 del 2017; Cass. nn. 10019 e 10020 del 2017; Cass. n. 5953 del 2018; da ultimo Cass. n. 30805 del 2021), tanto più in presenza di una c.d. «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); 3. col terzo motivo si denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 368/01 e dell’art. 2697 c.c., dell’art. 421 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”; la sentenza della Corte di Appello di Napoli avrebbe errato nel non considerare i documenti e le prove testimoniali offerte dalle società idonei a provare l’effettività della causale sottesa al contratto; la censura è inammissibile perché inconferente rispetto al decisum che attiene alla genericità della clausola appositiva del termine, vizio genetico sufficiente a determinare la nullità dell’apposizione del termine a prescindere dalla ricorrenza della dimostrazione in concreto delle condizioni legittimanti il ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato; 4. conclusivamente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione stante la dichiarazione di averle anticipate da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); Ric. 2021 n. 21840 sez. ML -ud. 26-05-2022 -7- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
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