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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 23193/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14678-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14678/2016 Cron.

Rep.

Ud. 27/04/2022 CC avverso la sentenza n. 195/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/04/2016 R.G.N. 811/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 7 aprile 2016 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’AGENZIA DELLE ENTRATE inquadrato in area terza con profilo di funzionario tributario, per l'accertamento del dimensionamento subito e per il risarcimento del danno. 2.Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale premettevaessersi formato il giudicato interno sulla assenza del demansionamento nei periodi di lavoro diversi dall’arco temporale compreso tra il27 ottobre ed il 31 dicembre 2006 nonchétra maggio ad agosto 2007; invero l’ appello incidentale proposto dal lavoratore non articolava specifici motivi di censura per i restanti periodi di causa, in relazione ai quali il demansionamento era stata escluso ma riguardava unicamente l’ accertamento e la quantificazione dei danni operati dal Tribunale. 3.Quanto al periodo dell'accertato dimensionamento, il giudice del merito accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate. 4.Esponeva che il Tribunale aveva ravvisato il demansionamento unicamente in ragione del fatto che il ROLLI era stato adibito nei suddetti intervalli temporali ad un'attività di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e non di controllo sostanziale.

5. Osservava che, ai sensi dell'articolo 20 [OSCURATO:PERSONA] della Agenzia delle Entrate 2002/2005, in sede di prima attuazione del nuovo sistema di classificazione il personale dell'Agenzia delle Entrate era stato automaticamente inquadrato nei nuovi profili professionali secondo il quadro di confluenza di cui all’ allegato C al contratto ; il funzionario di area C― area di inquadramento del ROLLI secondo il precedente sistema di classificazione― era stato classificato come addetto al controllo, senza alcuna distinzione tra controllo formale e controllo sostanziale della dichiarazione dei redditi.

6. L'appello dell'amministrazione era dunque fondato, in applicazione del principio secondo il quale nel pubblico impiego privatizzato rileva esclusivamente il criterio dell'equivalenza formale tra le mansioni, definita dalla contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita dal lavoratore.

7. Il giudice dell’appello non riteneva rilevante il riferimento alle diverse competenze dell'assistente di controllo rispetto a quelle dell'investigatore, osservando che la distinzionesi riferiva ai ruoli dei processi di missione, di cui all'allegato D del CCNI e non ai profili professionali di inquadramento, di cui all'allegato C, cui rinviavail comma uno dell’ articolo 20. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura ed illustrato con memoria; l'AGENZIA DELLE ENTRATE, cui il ricorso è stato notificato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di censura il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, addebitando al giudice dell’appello la erronea interpretazione dell'articolo 20 del [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005 per i dipendenti dell’AGENZIA DELLE ENTRATE e dei relativi allegati C e D nonché delle norme sul demansionamento. 2.Ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’attività di controllo sostanziale non sarebbe equivalente a quella di controllo formale e che tale equivalenza neppure sarebbe stata affermata dall'allegato C del CCNI, richiamato dall'articolo 20 dello stesso contratto.

3. Il ricorrente ha assunto, in sostanza, che anche all’esito della nuova classificazione del personale operata dal contratto integrativo dell’anno 2002, il «funzionario tributario» della terza area― area e profilo in cui egli era inquadrato― svolgerebbe i controlli sostanziali mentre i controlli formali sarebbero assegnati all'«assistente tributario», inquadrato nell'inferiore area seconda. 4.Ha aggiunto che anche il parametro dell'equivalenza formale delle mansioni era destinato a cedere in caso di sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa.5.Ha riportato la declaratoria dei profili di «investigatore» di area terza e di «assistente al controllo» di area seconda, contenuta nell'allegato D al CCNI ed evidenziato che l'allegato C non opererebbe alcuna equiparazione tra ledue aree funzionali. 6.Il ricorso è inammissibile. 7.In primo luogo, va evidenziata la totale assenza della esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta a pena di inammissibilità dall’articolo 366 nr. 3 cod.proc.civ. 8.Inoltre― ed il rilievo costituisce una autonoma e concorrente ragione di inammissibilità― la denuncia del vizio di cui all’articolo 360 nr.3 cod.proc.civ. è articolata in riferimento alle previsioni del [OSCURATO:PERSONA] della Agenzia delle Entrate 2002/2005. 9.Questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, n.12498; 27/03/2020, n.7568; 09/06/2017, n.14449; Cass. 5745/2014, 19227/2011, 28859/2008) che i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360 cod.proc.civ., n. 5 nel testo applicabile ratione temporis.

10. Il ricorrente non ha proposto la censura facendo riferimento alla violazione dei criteri legali di ermeneutica dei contratti ma ha denunciato in via diretta la violazione del contratto nazionale integrativo, chiedendo a questa Corte di procedere alla sua interpretazione.

11. Anche la censura formulata in relazione alle norme sul demansionamento (articolo 52 D.Lgs nr. 165/2001) si fonda sul presupposto che il contratto integrativo di ente non stabilirebbe l’equivalenza tra le mansioni di inquadramento e quelle di controllo formale contestate.12.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; tale conclusione esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione della notificazione alla AGENZIA DELLE ENTRATE presso l'Avvocatura generale, stante la nullità della notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale (sul principio, ex aliis, Cass. 13/01/2021, n.394; Cass. 26/11/2020, n.26997; Cass. nr.6924/2020).

13. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.

14. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.

Nella per le spese Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14678-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14678/2016 Cron. Rep. Ud. 27/04/2022 CC avverso la sentenza n. 195/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/04/2016 R.G.N. 811/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 7 aprile 2016 la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’AGENZIA DELLE ENTRATE inquadrato in area terza con profilo di funzionario tributario, per l'accertamento del dimensionamento subito e per il risarcimento del danno. 2.Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale premettevaessersi formato il giudicato interno sulla assenza del demansionamento nei periodi di lavoro diversi dall’arco temporale compreso tra il27 ottobre ed il 31 dicembre 2006 nonchétra maggio ad agosto 2007; invero l’ appello incidentale proposto dal lavoratore non articolava specifici motivi di censura per i restanti periodi di causa, in relazione ai quali il demansionamento era stata escluso ma riguardava unicamente l’ accertamento e la quantificazione dei danni operati dal Tribunale. 3.Quanto al periodo dell'accertato dimensionamento, il giudice del merito accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate. 4.Esponeva che il Tribunale aveva ravvisato il demansionamento unicamente in ragione del fatto che il ROLLI era stato adibito nei suddetti intervalli temporali ad un'attività di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e non di controllo sostanziale. 5. Osservava che, ai sensi dell'articolo 20 [OSCURATO:PERSONA] della Agenzia delle Entrate 2002/2005, in sede di prima attuazione del nuovo sistema di classificazione il personale dell'Agenzia delle Entrate era stato automaticamente inquadrato nei nuovi profili professionali secondo il quadro di confluenza di cui all’ allegato C al contratto ; il funzionario di area C― area di inquadramento del ROLLI secondo il precedente sistema di classificazione― era stato classificato come addetto al controllo, senza alcuna distinzione tra controllo formale e controllo sostanziale della dichiarazione dei redditi. 6. L'appello dell'amministrazione era dunque fondato, in applicazione del principio secondo il quale nel pubblico impiego privatizzato rileva esclusivamente il criterio dell'equivalenza formale tra le mansioni, definita dalla contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita dal lavoratore. 7. Il giudice dell’appello non riteneva rilevante il riferimento alle diverse competenze dell'assistente di controllo rispetto a quelle dell'investigatore, osservando che la distinzionesi riferiva ai ruoli dei processi di missione, di cui all'allegato D del CCNI e non ai profili professionali di inquadramento, di cui all'allegato C, cui rinviavail comma uno dell’ articolo 20. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura ed illustrato con memoria; l'AGENZIA DELLE ENTRATE, cui il ricorso è stato notificato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di censura il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, addebitando al giudice dell’appello la erronea interpretazione dell'articolo 20 del [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005 per i dipendenti dell’AGENZIA DELLE ENTRATE e dei relativi allegati C e D nonché delle norme sul demansionamento. 2.Ha dedotto che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’attività di controllo sostanziale non sarebbe equivalente a quella di controllo formale e che tale equivalenza neppure sarebbe stata affermata dall'allegato C del CCNI, richiamato dall'articolo 20 dello stesso contratto. 3. Il ricorrente ha assunto, in sostanza, che anche all’esito della nuova classificazione del personale operata dal contratto integrativo dell’anno 2002, il «funzionario tributario» della terza area― area e profilo in cui egli era inquadrato― svolgerebbe i controlli sostanziali mentre i controlli formali sarebbero assegnati all'«assistente tributario», inquadrato nell'inferiore area seconda. 4.Ha aggiunto che anche il parametro dell'equivalenza formale delle mansioni era destinato a cedere in caso di sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa.5.Ha riportato la declaratoria dei profili di «investigatore» di area terza e di «assistente al controllo» di area seconda, contenuta nell'allegato D al CCNI ed evidenziato che l'allegato C non opererebbe alcuna equiparazione tra ledue aree funzionali. 6.Il ricorso è inammissibile. 7.In primo luogo, va evidenziata la totale assenza della esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta a pena di inammissibilità dall’articolo 366 nr. 3 cod.proc.civ. 8.Inoltre― ed il rilievo costituisce una autonoma e concorrente ragione di inammissibilità― la denuncia del vizio di cui all’articolo 360 nr.3 cod.proc.civ. è articolata in riferimento alle previsioni del [OSCURATO:PERSONA] della Agenzia delle Entrate 2002/2005. 9.Questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, n.12498; 27/03/2020, n.7568; 09/06/2017, n.14449; Cass. 5745/2014, 19227/2011, 28859/2008) che i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360 cod.proc.civ., n. 5 nel testo applicabile ratione temporis. 10. Il ricorrente non ha proposto la censura facendo riferimento alla violazione dei criteri legali di ermeneutica dei contratti ma ha denunciato in via diretta la violazione del contratto nazionale integrativo, chiedendo a questa Corte di procedere alla sua interpretazione. 11. Anche la censura formulata in relazione alle norme sul demansionamento (articolo 52 D.Lgs nr. 165/2001) si fonda sul presupposto che il contratto integrativo di ente non stabilirebbe l’equivalenza tra le mansioni di inquadramento e quelle di controllo formale contestate.12. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; tale conclusione esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione della notificazione alla AGENZIA DELLE ENTRATE presso l'Avvocatura generale, stante la nullità della notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale (sul principio, ex aliis, Cass. 13/01/2021, n.394; Cass. 26/11/2020, n.26997; Cass. nr.6924/2020). 13. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata. 14. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nella per le spese Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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