CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2024
Cassazione n. 01197/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2170/2024 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32362/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050SOXU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 luglio 1997; avverso la sentenza dell’11 marzo 2024 della Corte d’appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, eliminando la relativa statuizione, e per l’inammissibilità nel resto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Ancona, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio, con il riconoscimento dell’attenuante di cui al n. 4 dell’art. 62 cod. pen in regime di prevalenza, unitamente alle già riconosciute attenuanti generiche, rispetto all’aggravante contestata e revoca della sospensione condizionale della pena), ha ritenuto Moez CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1197/2025 Roma, lì, 10/01/2025 Akari responsabile del reato di tentato furto aggravato ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del servizio pubblico di vendita di beni per l’amministrazione carceraria. 2. Il ricorso si compone di due motivi di censura, entrambi formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. Il primo attiene alla sussistenza dell’aggravante contestata, ritenuta dalla Corte territoriale, sostiene la difesa, alla luce della sola allocazione del magazzino (ove si è consumato il fatto) all’interno della struttura carceraria. E tanto non permetterebbe di qualificare il predetto magazzino come stabilimento pubblico. Il secondo deduce violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte territoriale, nel revocare la sospensione condizionale della pena, avrebbe riformato in peius l’originaria pronuncia di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è eccentrico rispetto alla contestazione. All’imputato, invero, è contestata l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen. non perché il fatto è stato commesso all’interno di uno stabilimento pubblico, ma perché avente per oggetto un bene destinato a pubblico servizio, quindi in ragione della oggettiva destinazione del bene sottratto al soddisfacimento di un interesse riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773). Aggravante che, nella sua consistenza, non solo non è aggredita dalle censure difensive, ma è effettivamente sussistente. Ciò che caratterizza la fattispecie circostanziata, infatti, non è né la forma giuridica del soggetto che svolge il servizio, né la sua costituzione secondo le norme di diritto pubblico, né il dato che l’attività sia espletata direttamente dal soggetto pubblico ovvero, indirettamente, attraverso l'avvalimento di soggetti privati (Sez. 2, n. 45258 del 07/10/2022, Mohamed, Rv. 283991), ma esclusivamente la destinazione del bene sottratto al soddisfacimento di un pubblico interesse. E, per come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il fatto è stato commesso all’interno del magazzino tenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ubicato all’interno della struttura carceraria e destinato unicamente al servizio dei detenuti. Ed è proprio l’esclusività del servizio svolto e la sua direzionalità (a soddisfare un interesse riconducibile alla stessa amministrazione penitenziaria) che dà conto della natura pubblica del servizio svolto dalla [OSCURATO:SOCIETA], e, con essa, della destinazione dei beni oggetto di sottrazione da parte del ricorrente. 2. Il secondo motivo è, invece, fondato. Va premesso che la revoca della sospensione condizionale ha trovato il suo antecedente logico nella condanna alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione (ostativa al riconoscimento del beneficio), divenuta definitiva il 12 dicembre 2022, quindi in un momento successivo alla decisione di primo grado e, pertanto, non valutabile da quest’ultimo. Ebbene, al giudice d’appello, in ossequio al principio devolutivo che informa il giudizio d’impugnazione, in assenza di formale impugnazione del Pubblico Ministero o, comunque di una sollecitazione formale in tal senso, è precluso il potere di revoca d'ufficio del beneficio riconosciuto in primo grado, in presenza di una causa ostativa a lui ignota (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004). Per come evidenziato nella predetta pronuncia, il giudice di appello si pronuncia ordinariamente nell'ambito della materia devoluta con l'atto di impugnazione e conosce fuori dei punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti a condizione che la legge estenda specificamente il suo ambito cognitivo oltre i confini segnati dalla parte impugnante. E ciò nonostante la natura meramente dichiarativa del provvedimento e la concorrente competenza del giudice dell'esecuzione. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, statuizione che deve essere eleminata. Per il resto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli