CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 16229/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 settembre 2023 il Tribunale di Rimini, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata ai sensi dell'art.673 cod.proc.pen. da BIAGINI Massimo tesa ad ottenere l'immediata scarcerazione dell'imputato, la revoca della sentenza di condanna alla pena di anni cinque di reclusione per bancarotta fraudolenta divenuta irrevocabile in data 28 marzo 2023 stante la pretesa abolitio criminis correlata alla vigenza del d.lgs. n.14 del 2019 , l'espletamento di ulteriori indagini volte ad accertare e constatare in capo al BIAGINI la sussistenza di un unico fallimento, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 219 L. fall., la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. e, in subordine, l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che le deduzioni proposte si rivelano, singolarmente considerate, ora afferenti al merito processuale e, perciò, non legittimamente proponibili in sede esecutiva, ora prive di effettivo fondamento in fatto e in diritto . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BIAGINI Massimo. Il ricorrente, dopo ampia sintesi dei contenuti delle decisioni di merito, deduce erronea applicazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva. Si sostiene, in sintesi, l'assenza di continuità normativa tra il delitto di bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fall.) e la disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. n.14 del 12.1.2019 e, in ogni caso, l'omessa attivazione dei poteri istruttori in punto di esistenza di una holding di fatto. 2.1 Le doglianze difensive sono state reiterate con memoria difensiva del 3 gennaio 2024. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Quanto al profilo della continuità tra le norme incriminatrici va rilevato che questa Corte di legittimità ha già in più occasioni precisato che nessun profilo di abolitio criminis può dirsi derivante dalla vigenza del d.lgs. n.14 del 2019 (v. da ultimo Sez. V n. 33810 del 26.5.2023, rv 285107). 3.2 Quanto alla attivazione dei poteri istruttori la domanda è stata correttamente respinta dal giudice della esecuzione in riferimento ai limiti oggettivi del giudicato, tali da impedire la riapertura di verifiche in fatto su aspetti oggetto del giudizio di cognizione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore