CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 44336/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto ex art. 625 bis cod. proc.pen. da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/1/2021 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la sesta sezione di questa Corte di cassazione, per quel che qui rileva, ha annullato senza rinvio la sentenza resa il 24 settembre 2019 dalla Corte di appello di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'arT. 74 comma quattro d.p.r. 309/90 che ha eliminato, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso. 2.Avverso la detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc.pen., deducendo che questa Corte di cassazione pur avendo eliminato l'aggravante del carattere armato della associazione non ha di conseguenza rideterminato la pena inflitta e tale omissione costituisce errore di fatto nel corso dell'attività di decisione. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso è dunque atto personale dell'imputato, da depositare a cura del difensore e l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è suscettibile di mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo la stessa al rilascio di un regolare mandato difensivo. Questa Corte ha avuto modo di precisare che anche il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 18315 del 25/03/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276039 - 01). Nel caso in esame il ricorso è sottoscritto personalmente dal condannato; dopo il testo del ricorso e le conclusioni, [OSCURATO:PERSONA] delega al deposito del ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Segue poi la firma del difensore «per autentica». Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D Borsellino DEPOSI