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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 14406/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è del tutto generico quanto alla contestazione sul trattamento sanzionatorio.

Il motivo sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della sentenza fondata sulla presenza di precedenti penali plurimi e specifici.

È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] ilire estensore Il Presidente LuSemeraro [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO' PRIA oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso è del tutto generico quanto alla contestazione sul trattamento sanzionatorio. Il motivo sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della sentenza fondata sulla presenza di precedenti penali plurimi e specifici. È sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] ilire estensore Il Presidente LuSemeraro [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO' PRIA oggi,
Sentenza Cassazione n. 14406/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris