Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 29/1973
ECLI:IT:COST:1973:29
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Il tribunale di Ferrara, nel corso di un procedimento in
camera di consiglio provocato dalla richiesta di internamento
definitivo in manicomio di tale Buzzoni, avanzata dal pubblico
ministero, sollevava questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, che ha
escluso ogni intervento dell'autorità giudiziaria per le richieste di
ammissione volontaria in ospedale psichiatrico, in riferimento alla
riserva di giurisdizione disposta dall'art. 13 della Costituzione in
tema di provvedimenti definitivi restrittivi della libertà personale.
In particolare, osserva l'ordinanza di remissione, il pericolo per
la libertà individuale, non più tutelata dal controllo
giurisdizionale, sarebbe costituito, da un lato, dalla mancata
previsione, nella norma impugnata, della facoltà del ricoverato
volontario di fare cessare liberamente l'internamento, e, d'altro
canto, dalla possibilità di trasformare in volontario un ricovero
originariamente autoritativo, dandosi così efficacia all'atto di
disposizione di un soggetto incapace.
È intervenuta in questa sede la Presidenza del Consiglio dei
ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto di deduzioni depositato il 10 aprile 1971, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che, a seguito della introduzione
del nuovo istituto del ricovero volontario a fini curativi, operata
dalla norma impugnata in accoglimento delle più moderne concezioni
terapeutiche, è possibile una netta contrapposizione tra la custodia
coattiva degli alienati pericolosi per sì e per gli altri o
determinanti pubblico scandalo, ed il ricovero volontario dei soggetti
bisognosi di cure tempestive. Mentre per la categoria dei ricoverati
pericolosi, venendo meno la loro libertà, è previsto il controllo
giurisdizionale, per i secondi, che sono liberi di lasciare il luogo di
cura, non trovano applicazione le norme sulle ammissioni e dimissioni
di autorità; ché se insorgessero elementi ostativi al rilascio, il
ricovero volontario dovrebbe essere trasformato in coatto, con
l'osservanza peraltro di tutte le garanzie stabilite dalla vecchia
legge sugli ospedali psichiatrici. Nulla impedirebbe poi, per il mutare
dei presupposti, la trasformazione del ricovero coatto in volontario.
2. - Il tribunale di Ferrara, riunitosi il 12 maggio 1971 in camera
di consiglio, su richiesta di internamento dell'alienata [OSCURATO:PERSONA]
avanzata dal pubblico ministero, veniva a conoscenza che, nelle more,
la medesima, già ricoverata provvisoriamente d'autorità, era stata
successivamente dimessa in prova per guarigione (art. 64 r.d. 16 agosto
1909, n. 615) e nello stesso giorno ricoverata volontariamente ai
sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431. Conseguentemente,
il giudice a quo riconosceva che non vi sarebbe stato più luogo a
provvedere ai sensi del primo comma del predetto art. 4, che esclude
qualsiasi forma di controllo giudiziario sui ricoveri volontari di cui
alla legge n. 431 del 1968, ma che, ove tale norma fosse venuta meno a
seguito di dichiarazione d'illegittimità costituzionale, avrebbe
potuto ricevere applicazione l'art. 53 del r.d. 16 agosto 1909, n. 615,
prescrivente l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Pertanto il tribunale di Ferrara sollevava questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.
431, prospettando il dubbio che la combinazione del consenso di un
incapace con il provvedimento autorizzativo del sanitario, non potesse
validamente sostituire il controllo sulle restrizioni della libertà
personale affidato all'autorità giudiziaria dall'art. 13 della
Costituzione.
:
1. - Le cause vanno riunite, perché concernono la medesima
questione, e decise con unica sentenza.
2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 4
della legge 18 marzo 1968, n. 431, che ha introdotto nel nostro
ordinamento l'istituto del c.d. ricovero volontario in ospedale
psichiatrico, contrasti o meno con l'art. 13 della Costituzione, che
garantisce l'inviolabilità della libertà personale, e ne permette
restrizioni in via definitiva soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria.
La norma impugnata, infatti, secondo cui l'ammissione volontaria
del malato è autorizzata dal medico di guardia, senza intervento
successivo dell'autorità giudiziaria, sembrerebbe dare illegittima
efficacia all'atto di disposizione di un incapace, nulla prevedendo,
secondo l'interpretazione supposta dal giudice a quo, circa la facoltà
dell'alienato di far cessare volontariamente lo stato di ricovero, e
permettendo altresì la trasformazione in volontario di un ricovero
originariamente coatto.
Questa Corte ritiene che i dubbi prospettati nell'ordinanza di
remissione siano infondati, sol che si dia corretta interpretazione del
nuovo istituto, ora introdotto anche in Italia in accoglimento dei voti
espressi dagli ambienti scientifici più qualificati.
Va innanzitutto rilevato che non è assurdo concepire che gli
affetti da disturbi neuro-psichici possano esprimere il desiderio di
ricoverarsi in ospedale. È noto, infatti, che essi, entro certi
limiti, sono in grado di determinarsi volontariamente, e che lo stesso
ordinamento giuridico riconosce da tempo tale fenomeno, dettando
un'apposita disciplina, nel campo penale e civile, che tenga adeguato
conto degli stati mentali intermedi (ad es. artt. 89 del codice penale
e 415 del codice civile). Pertanto non può meravigliare l'ammissione
volontaria di un malato in ospedale psichiatrico, consentita dalla
nuova legge quando il ricoverando abbia, sotto il profilo
naturalistico, quel minimo di discernimento, controllato dal sanitario,
che gli consenta di determinarsi volontariamente e di chiedere d'essere
ricoverato. Discende quindi con certezza, dall'interpretazione logica e
teleologica della norma impugnata, che, come è libera l'entrata in
ospedale, così è altrettanto libera l'uscita. Invero appare evidente
che il ricovero previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431,
può essere consentito sempre che non ricorrano gli elementi della
pericolosità o del pubblico scandalo, la cui sussistenza impone il
ricovero coattivo ai sensi della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e la
cui eventuale sopravvenienza ugualmente esige la trasformazione del
ricovero volontario in ricovero coattivo, con l'osservanza delle
garanzie giurisdizionali disposte dalla citata normativa del 1904,
quale risulta dalla sentenza di questa Corte n. 74 del 1968.
Risulta quindi dimostrato che l'ammissione volontaria in ospedale
psichiatrico, essendo consentita nei limiti in cui è accompagnata
dalla persistenza di una valida volontà di rimanere in ospedale, non
menoma la libertà personale del malato tutelata dall'art. 13 della
Costituzione, mentre ad impedire eventuali abusi - che avverrebbero
comunque in violazione della norma impugnata - soccorrono sempre le
comuni disposizioni del codice penale, dirette ad assicurare il pieno
godimento della libertà personale.
Particolarmente delicato è il compito affidato dalla legge in
esame all'autorità sanitaria in tema di trasformazione del ricovero
originariamente coattivo in volontario: infatti per la cessazione
definitiva dello stato di custodia è indispensabile che, venuti meno i
presupposti della pericolosità o del pubblico scandalo, l'autorità
abbia revocato il provvedimento di ricovero coattivo e che nel contempo
il malato possegga quel minimo discernimento che gli abbia consentito
di manifestare il desiderio di rimanere ricoverato volontariamente. Ma
è ben comprensibile che il legislatore abbia affidato tale
valutazione, implicante particolarissime conoscenze tecniche, proprio
agli psichiatri dell'ospedale, il cui giudizio, se effettuato
correttamente, non dà luogo agli inconvenienti paventati.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante "Provvidenze per
l'assistenza psichiatrica", sollevata, in riferimento all'art. 13 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere