CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale le imputate erano state ritenuti responsabili di concorso nei delitti aggravati di furto in abitazione e di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano la mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per carenza motivazionale, è manifestamente infondato, atteso che — come ben chiarito dalla Corte di merito, che richiamava i principi di diritto enunciati da costante giurisprudenza di legittimità - le eventuali lacune di motivazione potevano essere colmate dallo stesso giudice di appello senza necessità di dichiarare la nullità del provvedimento (si veda, a tal proposito, la prima parte di pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a), lamentando un travisamento dei fatti da parte dei giudici di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre a reiterare quanto già dedotto in sede di appello, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda pag. 6 del provvedimento impugnato); Rilevato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano che la Corte di merito non abbia colmato le lacune motivazionali del provvedimento di primo grado in relazione alla sussistenza dei presupposti del tentativo del delitto di furto in abitazione di cui al capo b), è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ben chiariva (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) perché le condotte delle imputate potessero ritenersi entrambe idonee ad integrare il tentativo di furto in abitazione; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. W Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così