CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22730/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso isuoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in amministrazione straordinaria;- intimata -avversola sentenza n. 5511, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia il 10.9.2019, e pubblicata il 27.9.2019;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso diaccertamento n. TXB030100011/2011, avente ad oggetto il tributodell’Irap con riferimento all’anno 2006. La società aveva usufruito delleNumero registro generale 9950/2020Numero sezionale 5305/2026Numero di raccolta generale 22730/2026Data pubblicazione 06/07/2026agevolazioni relative all’Irap previste dall’art. 15 della legge regionaledella Sicilia n. 21 del 2003 per gli anni 2003 e 2004. Quindi nelladichiarazione dei redditi 2006, relativa ai redditi del 2005, ne avevaulteriormente beneficiato. L’Agenzia delle Entrate, rilevato che nell’indicatotriennio era stato superato il limite massimo di Euro 100.000,00 degli aiutidi Stato consentiti in base al Regolamento europeo ‘de minimis’applicabile, disconosceva l’agevolazione e richiedeva il pagamentodell’Irap, con aggiunta di interessi e sanzioni.2. La società impugnava l’avviso di accertamento innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Palermo, sostenendo, tra l’altro, cheil nuovo Regolamento europeo ‘de minimis’ (n. 1998/2006) aveva elevatoil limite degli aiuti di Stato consentiti ad Euro 200.000,00, che pertantonon era stato superato, e comunque sussisteva un’obiettiva incertezzanormativa che escludeva l’applicabilità delle sanzioni. La CTP rigettava ilsuo ricorso.3. La contribuente spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevoleconseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA], riproponendo i propri argomenti. La CTR accoglievaparzialmente l’impugnativa. Confermava che il nuovo Regolamentoeuropeo de minimis era entrato in vigore soltanto con decorrenzadall’anno 2007, e quindi non poteva trovare applicazione nel caso dispecie, in cui doveva applicarsi il precedente (Regolamento CE n.69/2001). Riteneva però sussistere un’obiettiva incertezza normativa sulladisciplina applicabile, e pertanto annullava l’atto impositivo con riferimentoalle sanzioni.4. Avverso la parte della pronuncia del giudice dell’appello in cui erarimasta soccombente, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a tre motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] haricevuto la notificazione del ricorso presso il difensore costituito in grado diNumero registro generale 9950/2020Numero sezionale 5305/2026Numero di raccolta generale 22730/2026Data pubblicazione 06/07/2026appello, a mezzo Pec consegnata il 4.3.2020, ma non ha svolto difese nelgiudizio di legittimità.Motivi della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art.10 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), dell’art. 8del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, peravere la CTR erroneamente valutato che sussistesse un’obiettivaincertezza interpretativa sulla normativa applicabile idonea a giustificare ladisapplicazione delle sanzioni.1.1. La CTR ha annullato le sanzioni rilevando che “sussiste in effettiuna obiettiva incertezza sulla portata delle norme contenute neiregolamenti comunitari e le norme interne cui il regolamento comunitariorinvia quando fa riferimento agli ‘esercizi finanziari’ utilizzati dall’impresanello Stato membro interessato. Da tale incertezza nasce l’interpretazione,errata per quanto già detto, spiegata dalla società appellante nelle suedifese” (sent. CTR, p. IV).1.2. La tesi sostenuta dal giudice del gravame non apparecondivisibile.L’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15dicembre 2006, statuisce inequivocabilmente l’entrata in vigore alla datadel 1°.1.2007 del nuovo testo normativo, il cui art. 2 eleva il limite del deminimis da 100.000,00 a 200.000,00 Euro nel triennio, che deve esserecalcolato con riferimento agli anni d’imposta in relazione ai quali ilcontributo è stato richiesto. Riguardo alle imposte dovute in relazione aglianni in controversia nel presente giudizio, pertanto 2003, 2004 e 2005,non sussiste incertezza circa l’applicabilità del precedente limite di valore,fissato in Euro 100.000,00 dall’art. 2 del Regolamento CE n. 69 del 2001,che è stato pacificamente superato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il nuovo limite siNumero registro generale 9950/2020Numero sezionale 5305/2026Numero di raccolta generale 22730/2026Data pubblicazione 06/07/2026applica con decorrenza dall’anno 2007. Non si riscontra, pertanto,incertezza normativa in materia.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciò essereaccolto.2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’Amministrazione finanziariacensura la nullità della decisione impugnata, in conseguenza dellaviolazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR erroneamente annullato lesanzioni anche in applicazione del comma 5 bis dell’art. 6 del D.Lgs. n.472 del 1997, ritenendo non essere stato arrecato alcun pregiudizioall’attività di controllo e non essere stata incisa la determinazione dellabase imponibile, pronunciando però su una domanda che non era statamai proposta dalla società, che in materia di sanzioni aveva solo e semprelamentato un’affermata incertezza normativa.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3. C.p.c., l’Ente impositore critica la violazione e falsaapplicazione dell’art. 6, comma 5 bis del D.Lgs. n. 472 del 1997, per averela CTR erroneamente ritenuto che dichiarando di avere diritto adun’agevolazione non riconoscibile, la società non abbia inciso sulladeterminazione della base imponibile, mentre non solo questa èsicuramente rimasta incisa, ma anche la determinazione dell’imposta ed iltributo dovuto.3.1. Il secondo ed il terzo strumento d’impugnazione presentanoelementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente perragioni di sintesi e chiarezza espositiva.L’Amministrazione finanziaria contesta la valutazione del giudice delgravame secondo cui le sanzioni non sarebbero dovute anche perché “aisensi del comma 5 bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, la violazionecommessa non è punibile perché non ha arrecato alcun pregiudizioNumero registro generale 9950/2020Numero sezionale 5305/2026Numero di raccolta generale 22730/2026Data pubblicazione 06/07/2026all’azione di controllo e non ha inciso sulla determinazione della baseimponibile” (sent. CTR, p. 4).3.2. Invero è compito precipuo del giudice applicare le corrette normegiuridiche alle fattispecie che gli sono sottoposte, in base alle domande edeccezioni introdotte dalle parti. Risulta non controverso che la societàabbia sempre contestato che le sanzioni non avrebbero dovuto esserleapplicate. Non incorre in una pronuncia extra petita il giudice che accolgala domanda chiaramente articolata da una parte sul fondamento di unadisciplina normativa vigente, anche se non espressamente richiamata daquesta.Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciòessere respinto.3.3. Tanto premesso, però, occorre rilevare che, comecondivisibilmente contesta l’Amministrazione finanziaria, la CTR non hacorrettamente applicato la disciplina richiamata.Il comma 5 bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, infatti, nellaformula ratione temporis applicabile, statuisce che “5-bis. Non sono inoltrepunibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azionidi controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile,dell'imposta e sul versamento del tributo”.La società ha esposto in dichiarazione di avere diritto ad un contributopubblico che invece non poteva esserle riconosciuto. Tanto ha inciso,evidentemente, sia sulla determinazione della base imponibile, siasull’ammontare dell’imposta dovuta.Il terzo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciò essereaccolto.4. Devono pertanto essere accolti il primo ed il terzo motivo di ricorsoproposti dall’Amministrazione finanziaria e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, questa Corte di legittimità, pronunciando ai sensiNumero registro generale 9950/2020Numero sezionale 5305/2026Numero di raccolta generale 22730/2026Data pubblicazione 06/07/2026dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., deve decidere nel merito, rigettandol’originario ricorso della contribuente anche con riferimento alle sanzioni.5. Le spese di lite sono state convenientemente compensate tra leparti con riferimento ai gradi di merito del processo. Le spese del giudiziodi legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate e del valore della controversia.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delleEntrate, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondocomma, c.p.c., rigetta l’originario ricorso della contribuente anche inmateria di sanzioni.Condanna la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite del giudizio dilegittimità, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotatea debito.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti