CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] STANISL40 SCARLINI; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. lette le memorie del difensore dell'imputata che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e del difensore della parte civile che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 settembre 2021, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 476, 482 e 491 cod. pen., per avere formato il falso testamento olografo a firma apparente di [OSCURATO:PERSONA], datato 1 gennaio 2011 e pubblicato il 16 settembre 2013, irrogando la pena indicata in dispositivo e condannandola a risarcire i danni patiti dalla costituita parte civile. 1.1. La Corte distrettuale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto segue. Il perito incaricato dalla Corte di appello aveva attribuito la formazione del falso testamento alla mano dell'imputata che, del resto, era collei che, da tale falsa scheda testamentaria, avrebbe tratto vantaggio. Un accertamento, questo, non smentito da alcun altro elaborato tecnico. Il termine di prescrizione non era maturato dovendosi considerare i rinvii per legittimo impedimento dal 28 novembre 2017 al 26 febbraio 2018 e dal 4 dicembre 2020 al 25 febbraio 2021, a cui dovevano aggiungersi i 64 giorni per la sospensione del processo disposta dai provvedimenti legislativi conseguenti alla pandemia Covid-19. 2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi. 2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine alla data del commesso reato. La data di pubblicazione del testamento non era il 16 sel:tembre 2013 ma il precedente 13 settembre 2013, come si poteva dedurre anche dall'elaborato del perito grafologo nominato dalla Corte territoriale. La necessaria correzione della data aveva rilievo anche in relazione al decorso del termine di prescrizione del reato (anticipando di tre giorni il dies a quo). 2.2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla dedotta responsabilità della prevenuta alla luce degli esiti della perizia grafologica disposta in grado di appello. Nell'espletamento della perizia, infatti, erano state violate le regole dell'esperimento peritale, violando, anche, il necessario contraddittorio.Il perito, infatti, era stato autorizzato a servirsi dei soli documenti legittimamente presenti nel fascicolo processuale ed avrebbe potuto avvalersi delle copie fotostatiche del documento, di cui era denunciata la falsità, solo dopo averne adeguatamente accertata la rispondenza all'originale. Aveva utilizzato, invece, la copia, solo informatica, della scheda testamentaria inviatagli dal consulente tecnico di parte civile. E come scritture di comparazione aveva utilizzato i documenti inviati, sempre in formato digitale, dal medesimo consulente di parte avversa. Così non consentendo di interloquire alla difesa dell'imputato (che non era più assistita da un consulente di parte, avendo, quello incaricato nel primo grado, cessato, del tutto, l'attività professionale). Quale scrittura di comparazione, il perito aveva utilizzato una scrittura offertagli dalla persona offesa di cui non era certa la provenienza dell'imputata (una lettera datata 18/12/12). Il perito, poi, nonostante ne fosse stato autorizzato dal giudice, non aveva raccolto alcun saggio grafico dall'imputata; un saggio che avrebbe consentito di avvalersi di un documento certamente di mano della predetta. 2.3. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato. Si erano infatti calcolati i periodi di sospensione del termine in giorni 90 per il rinvio per legittimo impedimento del difensore dal 28 novembre 2017 al 26 febbraio 2018, in giorni 83 per il legittimo impedimento dell'imputata dal 4 dicembre 2020 al 25 febbraio 2021 e, ancora, in 64 giorni per la normativa conseguente alla pandemia. Si sarebbero, invece, dovuti considerare solo, per i due rinvii per legittimo impedimento, rispettivamente, 61 e 62 (o al più 70) giorni - 60 giorni a decorrere dalla cessazione dell'impedimento - che conduceva, aggiunti i 64 giorni per la pandemia, ad una sospensione del termine per un totale pari a giorni 195 così che il reato, consumato il 13 (e non il 16) settembre 2013, si sarebbe prescritto il 14 settembre 2021 e quindi prima della data della pronuncia della sentenza di appello, il 20 settembre 2021. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato le proprie conclusioni chiedendo l'inammissibilità del ricorso.4. Il difensore della parte civile ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la condanna dell'imputata alla rifusine delle spese del grado (euro 3.510 oltre accessori di legge). 5. Il difensore della ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, spesi sulla utilizzabilità e sulla attendibilità della perizia grafologica della scheda testamentaria, sono inammissibili perché interamente versati in fatto e perché si limitano a dedure irregolarità varie, asseritamente commesse dal perito grafologico incaricato dalla Corte distrettuale di valutare la riconducibilità del testamento all'imputata piuttosto che alla dante causa, senza però nulla argomentare sull'erroneità delle conclusioni raggiunte dal perito stesso. Deve, infatti, ricordarsi che questa Corte, in tema di perizia grafica, ha affermato come: - ai fini dell'esecuzione della perizia grafica, non è indispensabile il documento originale che si suppone falsificato, potendo essa effettuarsi anche su una copia fotostatica di tale documento (Sez. 4, n. 29080 del 27/03/2018, Bellitto, Rv. 272962); - in tema di perizia grafica, sono utilizzabili a fini di comparazione anche le scritture espressamente disconosciute dall'imputato ovvero non autenticate, oltre a quelle non sottoposte allo stesso ai fini del riconoscimento, a condizione che siano a lui, comunque, attribuibili in base al prudente apprezzamento del giudice (Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, G., Rv. 272574); - la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla perizia grafica, allorché l'esame diretto della grafia addebitata all'imputato, raffrontata con scritture diverse certamente riferibili al medesimo, convincano il giudice, in base ai principi del libero convincimento e della libertà di prova, che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato (Sez. 5, n. 42679 del 14/10/2010, Geremia, Rv. 249143). Nell'odierno caso di specie, la Corte distrettuale aveva così congruamente considerato come il perito incaricato avesse concluso, formando il proprio convincimento su solide premesse tecniche, che il testamento, di cui si era denunciata la falsità, non era stato redatto dalla dante causa ed era stato invece formato proprio dall'imputata, la cui colpevolezza trovava poh ulteriore riscontro logico nel fatto che costei era anche l'unica beneficiaria delle disposizioni, false, in esso contenute. A fronte di tale inequivoca valutazicne del perito, e del logico riscontro evidenziato dalla Corte territoriale, risultano affette da totale inconferenza, circa l'utilizzabilità e la concludenza della perizia, le doglianze della difesa circa l'erroneo procedere dell'accertamento peritale (potendosi, invece e come si è visto, utilizzare le copie e non il solo originale del documento da verificare e, così anche, le scritture di comparazione comunque ritenute attribuibili all'imputata) visto, poi, che le stesse non tendono neppure ad accreditare, con concrete ed idonee osservazioni di carattere tecnico, un diverso esito della verifica demandata al perito stesso (giungendo a sostenere l'autenticità delle disposizioni di ultima volontà della dante causa). 2. Il primo motivo, sulla retrodatazione della data del commesso reato, ed il quinto, sulla prescrizione dello stesso in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, sono manifestamente infondati. Si deve, infatti, osservare come, anche retrocedendo la data di pubblicazione del testamento al 13 settembre 2013, i sette anni e sei mesi del termine di prescrizione a cui si aggiungono i 195 giorni di sospensione indicati nel ricorso, sarebbero decorsi solo il 24 settembre 2021 e, quindi, in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, del 20 settembre 2021. Ale ragioni di sospensione del termine indicate in ricorso, deve poi aggiungersi l'ulteriore periodo intercorrente fra l'udienza del 15 ottobre 2019 (in cui, per l'assenza ingiustificata del difensore, non potuto sostituire perchè era programmata la discussione, il processo era stato rinviato con l'espressa disposizione, mai censurata dalla difesa, della "sospensione dei termini di prescrizione del reato") e la successiva udienza del 2 dicembre 2019. Diventa pertanto del tutto irrilevante la richiesta retrodatazione della data del consumato reato, doglianza che, peraltro, è anch'essa inammissibile, posto che si tratta di questione di fatto che deriverebbe, poi, dalla sola indicazione ricavabile dalle premesse dell'elaborato peritale, senza che vi sia certezza alcuna che tale scritturazione non costituisca un mero errore materiale posto che, dagli altri atti del processo, risulta confermata la, diversa, data presente in imputazione (né al ricorso è allegata copia dell'atto di pubblicazione del testamento dal quale evincere il dato che si assume errato).3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Daniela