CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PARISI 31-10N [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati entrambi condannati, con le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 mesi di arresto e di 200,00 euro di ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, il primo una spranga in ferro e un cacciavite (capo B) e il secondo un coltello a serramanico lungo 20 cm (capo C); fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4, legge n. 110 del 1975. Dall'istruttoria svolta non sarebbero emersi validi elementi per poter ritenere che gli oggetti in possesso di Parisi fossero stati da lui utilizzati come "armi", sicché egli avrebbe potuto avere portato con sé tali oggetti per tutt'altra motivazione, ad esempio per lavori di manutenzione, potendo entrambi gli oggetti essere utilizzati per riparazioni idrauliche. E del resto egli ben avrebbe potuto rinvenire gli oggetti in questione sul posto. Fermo restando che gli strumenti detenuti da Parisi non potrebbero essere ricompresi nella categoria delle armi previste dall'art. 4, legge n. 110 del 1975. In ogni caso, il primo Giudice avrebbe errato nel considerare quale autore del reato l'odierno ricorrente sulla base delle dichiarazioni imprecise degli operanti. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Nel caso che occupa, non verrebbe in rilievo nessuno degli indici di non particolare tenuità previsti dal secondo comma della disposizione; né il comportamento potrebbe dirsi abituale ai sensi del terzo comma dello stesso articolo. Dal punto di vista dell'oggettività materiale, nessuna lesione del bene giuridico protetto dalla norma sarebbe stata integrata nel caso specifico. Inoltre, Parisi avrebbe beneficiato sia delle circostanze attenuanti generiche, sia della sospensione condizionale della pena; riconoscimento sintomatico di un comportamento non abituale. 3. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, 546, lett. e), cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione perché il fatto non sussiste e/o non costituisce reato. La Corte territoriale, con riferimento all'assunto difensivo secondo cui il coltello sarebbe stato raccolto da terra da [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe limitata a sostenere che la condotta sarebbe stata comunque da censurare in quanto contraria agli ordinari canoni comportamentali, senza specificare in che cosa essi consistessero. La Corte avrebbe, altresì, errato nel non applicare l'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul presupposto che l'imputato avesse portato fuori dalla propria abitazione il coltello senza giustificato motivo. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione al mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo dei due ricorsi, attinente alla ritenuta insussistenza del reato contestato, osserva il Collegio che la condotta ascritta ai due imputati è stata ricostruita, in maniera niente affatto illogica, a partire dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], assistente dell'[OSCURATO:PERSONA] del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere visto Parisi che brandiva una spranga di ferro e un giravite nonché [OSCURATO:PERSONA] mentre gettava per terra, attraverso il finestrino divisorio della volante, un coltello a serramanico, immediatamente recuperato. Pacifico che i due giovani portassero gli strumenti di offesa al momento in cui erano stati fermati dagli agenti, deve escludersi la rilevanza della circostanza che essi possano averli raccolti da terra, posto che, nel momento in cui ne avevano acquisito la disponibilità, la condotta di porto in luogo pubblico era stata realizzata. Né può ragionevolmente porsi un problema di sussistenza dell'elemento soggettivo, avuto riguardo, in ogni caso, alla generale rilevanza della colpa nelle fattispecie contravvenzionali.Corretta, infine, la qualificazione della spranga, del cacciavite e del coltello a serramanico lungo cm 20 come armi improprie, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 11812 del 26/2/2009, Lungu, Rv. 243488 - 01; Sez. 1, n. 19927 del 9/4/2014, Teti, Rv. 259539 - 01; Sez. 5, n. 43753 del 6/11/2008, Bertacci, Rv. 241674 - 01). 3. Quanto, poi, alla doglianza, articolata in entrambi i ricorsi, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità, le sentenze hanno chiarito come l'avere portato in un centro urbano strumenti atti a offendere, unitamente al contesto altamente offensivo in cui i due imputati sono stati fermati (caratterizzato da un litigio con altri giovani) non consentisse di qualificare i fatti come lievi. Un apprezzamento fattuale, questo, che appartiene all'ambito della cognizione del Giudice di merito e che, come tale, si sottrae a qualunque sindacato in sede di legittimità, tanto più in assenza di pregnanti argomentazioni da parte dei ricorrenti, le cui deduzioni hanno, sul punto, carattere meramente confutativo. 5. Manifestamente infondato è, infine, il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], concernente la richiesta di declaratoria di prescrizione, atteso che, come correttamente rilevato dalla sentenza, trattandosi di reato contravvenzionale commesso il 27/11/2016, il termine massimo di prescrizione è pari a 5 anni, sicché esso è maturato il 27/11/2021, ovvero successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al