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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04265/2026

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 14631 / 20 22 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa, ex lege , dall’A vvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 14631/2022a.c.1 2 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

FDRGCR60RI 7B936D ), rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale allegata alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti; -controricorrente- Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , n. 3229 /20 21 , depositatain data 6 / 12 /20 21 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 12 dicembre 2025 ; Fatti di causa In data 7 febbraio 2013 fu notificata aGiancarlo [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “il contribuente”) una cartella di pagamento relativa all’anno 2007, con la quale l’Agenzia delle Entrate richiese al medesimo, in qualità di coobbligato, il pagamento dell’importo di euro 13.878 oltre interessi, pari alle ritenute non operate,ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, e non versate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui egli era socio e amministratore delegato.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, in data 25/6/2012, aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’atto impositivo mediante il quale, avendo accertato redditi occulti per euro 111.025 (che, trattandosi di società di capitali a ristretta base, si presumevano distribuiti ai soci), li aveva assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50%, determinando un’imposta dovuta pari ad euro

13.878. Nella suddetta società, il contribuente deteneva una partecipazione del 12,50%.

La società non impugnò l’atto impositivo notificatole, sicché in data 5 novembre 2012 l’Agenzia delle Entrate iscrisse a ruolo la somma di euro 13.878 (pari al 12,50% di euro 111.025) e notificò al contribuente odierno la cartella di pagamento oggetto della presente controversia, r.g. n. 14631/2022a.c.1 2 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di coobbligato solidale al pagamento delle ritenute non operate e non versate dalla società.

Avverso la cartella di pagamentonotificatagli, il contribuente propose tempestivo ricorso, chiedendo l’annullamento dell’atto deducendone l’illegittimità per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.

Dedusse il contribuente che l’atto impositivo era stato notificato solo alla società e che egli non aveva avuto la possibilità di conoscerlo, essendo cessato dalla carica di amministratore delegato prima della notifica alla società dell’atto impositivo.

Il contribuente, inoltre, eccepì la nullità della cartella per intervenuta prescrizione del diritto all’esazione del tributo nei confronti dell’obbligato in solido, atteso che, in relazione all’anno 2007, ai sensi dell’art. 43del d.P.R. n. 600 del 1973, l’atto impositivo doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2012.

La C.T.P. di Lecce accolse il ricorso del contribuente, con sentenza confermata dalla C.T.R. territoriale, su appello dell’ufficio.

Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un solo motivo.

Resiste il contribuente con controricorso.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.P.R. n. 602/1973 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata dal contribuentee a quest’ultimo notificata in qualità di obbligato in solido ex art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 per il debito tributario in questione, sul presupposto della mancata notifica a quest’ultimo r.g. n. 14631/2022a.c.1 2 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’atto prodromico(l’avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione), inviato unicamente alla società, obbligata in via principale.

Ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel caso in cui le ritenute alla fonte non siano state né operate, né versate, la solidarietà tributaria tra il sostituto (tenuto ad operare e a versare le ritenute)e il sostituitosussisterebbe solo in relazione alla fase della riscossione, non anche in relazione alla fase accertativa.

Con riferimento alla notifica della cartella di pagamento al sostituito , inoltre, il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, sarebbe rispettato in relazione al tempo della notifica dell’avviso di accertamentoal sostituto.

1.1. Il motivo è fondato.

Già dal punto di vista della disciplina normativa, deve rilevarsi che l’art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 fa nascere la coobbligazione solidale tra il sostituto e il sostituito “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti” (SS.UU.n. 10378/2019).

Se ne ricava, dunque, sul piano interpretativo, che il soggetto destinatario dell’esercizio del potere di accertamentonon è il sostituito, bensì il sostituto, nei cui confronti deve essere notificato, entro il termine di decadenza di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’avviso di accertamento.

Orbene, nel caso di specie, essendo stato notificato alla società, sostituto d’imposta(che non aveva né operato le ritenute dovute né le aveva versate), l’avviso di accertamento , la riscossione è stata legittimamente avviata nei confronti del sostituito (l’odierno contribuente)mercé la notifica , nel rispetto del termine di decadenza r.g. n. 14631/2022a.c.1 2 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previsto dall’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, della cartella di pagamento.

Il problema, semmai, è quello di tutelare il diritto di difesa del sostituito, al quale sia notificata direttamente la cartella di pagamento senza il presupposto atto impositivo.

La soluzione al problema è l’estensione al sostituito della possibilità di impugnare la cartella di pagamento anche per contestare la legittimità sostanziale (in relazione specificamente all’an e al quantum debeatur ) dell’avviso di accertamento notificato al sostituto, così come consentito dalla giurisprudenza di legittimità, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, con riferimento ad altri casi di responsabilità solidale per obbligazioni tributarie (cfr. Cass., n. 5169/2002; Cass., n. 4863/2002; Cass., n. 5202/2003; C orte Cost., n. 184/1989). 2.Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata , con l’affermazione del seguente principio di diritto: “nel caso in cui il sostituto d’imposta non operi e non versi le ritenute dovute per legge, l’avviso di accertamento è legittimamente notificato solo a lui, sicché il sostituito, al quale sia notificatadirettamente la cartella di pagamento nel rispetto dei termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto coobbligato in solidoai sensi dell’art. 35 del citato d.P.R., può, nell’impugnare l’atto esattivo, contestare anche la legittimità sostanziale dell’avviso di accertamento notificato al sostituto”.

Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere e non essendo state prospettate dalle parti ulteriori questioni da decidere, la causa può essere definitanel merito con il rigetto del ricorso proposto dal contribuente in primo grado. r.g. n. 14631/2022a.c.1 2 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre, per la particolarità della questione di diritto trattata, sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese deigiudizi di merito . [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 14631 / 20 22 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa, ex lege , dall’A vvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 14631/2022a.c.1 2 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. FDRGCR60RI 7B936D ), rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale allegata alcontroricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti; -controricorrente- Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , n. 3229 /20 21 , depositatain data 6 / 12 /20 21 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 12 dicembre 2025 ; Fatti di causa In data 7 febbraio 2013 fu notificata aGiancarlo [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “il contribuente”) una cartella di pagamento relativa all’anno 2007, con la quale l’Agenzia delle Entrate richiese al medesimo, in qualità di coobbligato, il pagamento dell’importo di euro 13.878 oltre interessi, pari alle ritenute non operate,ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, e non versate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui egli era socio e amministratore delegato. In particolare, l’Agenzia delle Entrate, in data 25/6/2012, aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’atto impositivo mediante il quale, avendo accertato redditi occulti per euro 111.025 (che, trattandosi di società di capitali a ristretta base, si presumevano distribuiti ai soci), li aveva assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50%, determinando un’imposta dovuta pari ad euro 13.878. Nella suddetta società, il contribuente deteneva una partecipazione del 12,50%. La società non impugnò l’atto impositivo notificatole, sicché in data 5 novembre 2012 l’Agenzia delle Entrate iscrisse a ruolo la somma di euro 13.878 (pari al 12,50% di euro 111.025) e notificò al contribuente odierno la cartella di pagamento oggetto della presente controversia, r.g. n. 14631/2022a.c.1 2 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di coobbligato solidale al pagamento delle ritenute non operate e non versate dalla società. Avverso la cartella di pagamentonotificatagli, il contribuente propose tempestivo ricorso, chiedendo l’annullamento dell’atto deducendone l’illegittimità per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento. Dedusse il contribuente che l’atto impositivo era stato notificato solo alla società e che egli non aveva avuto la possibilità di conoscerlo, essendo cessato dalla carica di amministratore delegato prima della notifica alla società dell’atto impositivo. Il contribuente, inoltre, eccepì la nullità della cartella per intervenuta prescrizione del diritto all’esazione del tributo nei confronti dell’obbligato in solido, atteso che, in relazione all’anno 2007, ai sensi dell’art. 43del d.P.R. n. 600 del 1973, l’atto impositivo doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2012. La C.T.P. di Lecce accolse il ricorso del contribuente, con sentenza confermata dalla C.T.R. territoriale, su appello dell’ufficio. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un solo motivo. Resiste il contribuente con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.P.R. n. 602/1973 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata dal contribuentee a quest’ultimo notificata in qualità di obbligato in solido ex art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 per il debito tributario in questione, sul presupposto della mancata notifica a quest’ultimo r.g. n. 14631/2022a.c.1 2 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’atto prodromico(l’avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione), inviato unicamente alla società, obbligata in via principale. Ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel caso in cui le ritenute alla fonte non siano state né operate, né versate, la solidarietà tributaria tra il sostituto (tenuto ad operare e a versare le ritenute)e il sostituitosussisterebbe solo in relazione alla fase della riscossione, non anche in relazione alla fase accertativa. Con riferimento alla notifica della cartella di pagamento al sostituito , inoltre, il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, sarebbe rispettato in relazione al tempo della notifica dell’avviso di accertamentoal sostituto. 1.1. Il motivo è fondato. Già dal punto di vista della disciplina normativa, deve rilevarsi che l’art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973 fa nascere la coobbligazione solidale tra il sostituto e il sostituito “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti” (SS.UU.n. 10378/2019). Se ne ricava, dunque, sul piano interpretativo, che il soggetto destinatario dell’esercizio del potere di accertamentonon è il sostituito, bensì il sostituto, nei cui confronti deve essere notificato, entro il termine di decadenza di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’avviso di accertamento. Orbene, nel caso di specie, essendo stato notificato alla società, sostituto d’imposta(che non aveva né operato le ritenute dovute né le aveva versate), l’avviso di accertamento , la riscossione è stata legittimamente avviata nei confronti del sostituito (l’odierno contribuente)mercé la notifica , nel rispetto del termine di decadenza r.g. n. 14631/2022a.c.1 2 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] previsto dall’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, della cartella di pagamento. Il problema, semmai, è quello di tutelare il diritto di difesa del sostituito, al quale sia notificata direttamente la cartella di pagamento senza il presupposto atto impositivo. La soluzione al problema è l’estensione al sostituito della possibilità di impugnare la cartella di pagamento anche per contestare la legittimità sostanziale (in relazione specificamente all’an e al quantum debeatur ) dell’avviso di accertamento notificato al sostituto, così come consentito dalla giurisprudenza di legittimità, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, con riferimento ad altri casi di responsabilità solidale per obbligazioni tributarie (cfr. Cass., n. 5169/2002; Cass., n. 4863/2002; Cass., n. 5202/2003; C orte Cost., n. 184/1989). 2.Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata , con l’affermazione del seguente principio di diritto: “nel caso in cui il sostituto d’imposta non operi e non versi le ritenute dovute per legge, l’avviso di accertamento è legittimamente notificato solo a lui, sicché il sostituito, al quale sia notificatadirettamente la cartella di pagamento nel rispetto dei termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto coobbligato in solidoai sensi dell’art. 35 del citato d.P.R., può, nell’impugnare l’atto esattivo, contestare anche la legittimità sostanziale dell’avviso di accertamento notificato al sostituto”. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere e non essendo state prospettate dalle parti ulteriori questioni da decidere, la causa può essere definitanel merito con il rigetto del ricorso proposto dal contribuente in primo grado. r.g. n. 14631/2022a.c.1 2 /12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre, per la particolarità della questione di diritto trattata, sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito. P.Q.M Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa tra le parti le spese deigiudizi di merito . [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassaz
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