Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27835/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

9 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].– p.i.v.a. 0 6569550012 – in p e r s o na del l eg a le rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliat i in Rom a, allavia [OSCURATO:PERSONA] , n. 31 , presso lo studio de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], l i rappresenta no e difend ono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. /p.i.v .a. 00348170101 – in p e r s o na del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Vinadioed elettivamente domiciliata in Roma, alla via L. Bissolati, n. 76, presso lo studio dell’avvocatoTommaso [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 1931/2018 del la Corte d’Appello di Torino , udita la relazione nella camera di consiglio del19 giugno 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto ritualmente notificat o la “G.D.” s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citava no a comparire i n nanzi al Tribunale di Torino“[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] che la “G.D.” s.r.l. aveva intrattenuto con l’ istituto di credito convenuto un rapporto, successivamente chiuso, diconto corrente; che [OSCURATO:PERSONA], Luca, Davide e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto veste di fideiussori. [OSCURATO:SOCIETA] che l’istituto convenuto aveva provveduto all’a pplicazione di interessi usurari ed anatocistici.

Chiedevano condannare parte convenuta alla restituzione dell a somm a di euro 343.642,65per l’indebita percezione degli importi tutti non dovuti , oltre interessi legali e risarcimento del danno. 2.Si costituiva “ [OSCURATO:PERSONA] ” s. p.a .

Instava per il rigetto dell’avversadomanda.

In riconvenzionale chiedeva condannarsi gli attori al pagamento della somma di euro 446.423,63, quale scoperto del conto corrente alla data di chiusura del rapporto.3.

Espletat e l e c.t.u. , con sent enza n. 11 /20 17 , il tribunale condannava l’istituto bancario convenuto a corrispondere a gli attori l a somma d i euro 303.419,39, oltre interessi legali e spese di lite. 4.Proponeva appello “[OSCURATO:PERSONA]” s. p.a .

Si costituivano la “ G.D. ” s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Instavano, tra l’altro, per il rigetto dell’avverso gravame.

5. Con sentenza n. 1 9 3 1 / 2 018 la C orte d’ A ppello di Torino accoglieva il gravame ed in riforma dell’appellata sentenza rigettava le domande tutte esperite in prime cure dagli attori; compensava fino a concorrenza di ½ le spese del doppio grado e condannava gli appellati a rimborsare a controparte la residua metà.

Premetteva la corte che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al tribunale “[OSCURATO:PERSONA]” aveva dichiarato, come da verbale, di rinunciare “alla domanda riconvenzionale… senza rinunciare al diritto di credito che sarà eventualmente oggetto di altro giudizio”(cfr. sentenza d’appello, pag. 11).

Indi evidenziavache, contrariamente all’assunto del primo giudice, l’istituto bancario non aveva inteso conseguire una pronuncia estintiva exart. 306 cod. proc. civ. neppure limitatamente alla sola domanda riconvenzionale, ma aveva, più semplicemente, inteso rinunciare “ ad ottenere nell’ambito di questo processo una qualsivoglia pronuncia di merito (…) su lla domanda riconvenzionalee solo su questa” (c osì sentenza d’appello, pag. 12) .

Evidenziava ulteriormente che siffatta iniziativa, pienamente legittima in quanto espressione del principio dispositivo, senz’altro atta ad impedire al giudice la possibilità di pronunciare nel merito ed esplicante effetti solo processualisenza dismissione della posizione sostanziale, non abbisognava della accettazione della controparte costituita, “essendo sufficiente la manifestazione espressa di volontà della parte interessata, in concreto univocamente intervenuta” (cosìsentenza d’appello, pag. 12).

Premetteva altresìche, a fronte dell’onere degli iniziali attori di comprovare il fondamento dell’azionata pretesa restitutoria, il tribunale aveva, sulla scorta del principio di non contestazione exart. 115 cod. proc. civ., “ritenuto intempestive le osservazioni della banca in ordine all’inadeguatezza della documentazione prodotta dalla controparte” (così sentenza d’appello, pag. 14).

Nondimenoevidenziava che l’art. 115 cod. proc. civ. è norma che riguarda le circostanze di fatto allegate dalla parte avversa e non concerne il materiale probatorio e la relativa valutazione (cfr. sentenza d’appello, pagg. 14- 15 ) .

Evidenziava inoltre che era pacifico che fossero stati prodotti solo estratti - conto parziali, sicché la documentazione allegata dagli iniziali attori non consentiva “la ricostruzione completa e certa dei rapporti di dare- avere tra la correntista e la banca per tutta la durata dei rapporti bancari in contestazione” (così sentenza d’appello, pag. 16).

Evidenziava quindi che il mancato assolvimento dell’onere probatorio comportava il rigetto delle domande attoree (cfr. sentenza d’appello, pag. 17).

Evidenziava poiche non poteva indurre a conclusioni di segno opposto l’esito delle consulenze tecniche disposte in prime cure, siccome “la ricostruzione dell’andamento dei rapporti bancari avrebbe richiesto per essere effettiva la produzione degli estratti conto integrali” (così sentenza d’appello, pag. 17).

Evidenziava ancora che la carenza dell a documentazione allegata non consentiva né “di individuare in modo univoco i tassi sogliadi riferimento per la valutazione dell’usura” (così sentenza d’appello, pag. 18) né di far luogo a i riscontri, postulati dall’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito, circa la natura “affidata” dei conti(cfr. sentenza d’appello, pag. 18) .

6. Avverso t ale s e ntenza ha nno proposto ricorso la “G.D.” s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ne hanno chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 7.La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il prim o motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ; l’erronea applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in ordine alla domanda riconvenzionale dell’istituto di credito.

Deducono che, contrariamente all’assunto della Corte di Torino, la dichiarazione di rinuncia cui, nel verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al tribunale, “[OSCURATO:PERSONA]” ha fatto luogo,costituisce una rinuncia agli atti del giudizio exart. 306 cod. proc. civ., per la cui efficacia è necessaria l’ accettazione della controparte(cfr. ricorso, pag. 7).

Deducono che la corte d’appello, in sede di qualificazione della dichiarazione di rinuncia,non ha tenuto conto che autore ne è stato , non già il difensore bensì ilprocuratore speciale, ai fini della partecipazione al giudizio, di “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pagg. 7 e 8).Deducono quindi che a causa dell’inefficacia della dichiarazione di rinuncia, atteso il difetto dell’imprescindibile accettazione di essi ricorrenti, iniziali attori, la corte di merito avrebbe dovuto far luogo al rigetto della domanda riconvenzionale in quanto per nulla comprovata(cfr. ricorso, pagg. 9 - 10 ) . 9.Il primo motivo di ricorso va respinto. 10.L’accertamento “in fatto” cui – nei termini surriferiti - la Corte di Torino ha atteso in ordine alla rinuncia alla quale “[OSCURATO:PERSONA]” aveva provvedutoinnanzi al tribunale –accertamento “in fatto” in questa sede neppure impugnato ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. sotto il profilo del vizio motivazionale –è corretto.

Si ribadisce che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al tribunale “[OSCURATO:PERSONA]” aveva dichiarato di rinunciare “alla domanda riconvenzionale… senza rinunciare al diritto di credito che sarà eventualmente oggetto di altro giudizio”.

“[OSCURATO:PERSONA]”,dunque, non solo non ha inteso rinuncia re ad azionare il diritto sostanziale di credito, ma, facendolo espressamente salvo , si è, addirittura, riservata di azionarlo in un successivo giudizio, così limitandosi ad abbandonare la domanda (riconvenzionale) ben vero esclusivamente con riferimento a l giudizio de quointrapreso dagli iniziali attori, ricorrenti in questa sede(cfr. Cass.30.5.2016, n. 11157, ove, in relazione all’abbandono di alcune domande in sede di precisazione delle conclusioni, si puntualizza che l’abbandono ha unicamente un effetto processuale, impedendo al giudice di decidere sulle domande abbandonate, ma non pregiudica né il diritto sostanziale né il diritto d’azione, sicché la parte, salvo non vi abbia esplicitamente rinunciato, può successivamente riproporle in un separato giudizio).Correttamente, quindi, la corte territoriale ha escluso sia la rinuncia agli atti del giudizioex art. 306 cod. proc. civ., che richiede l’accettazione delle altre parti costituite –rinuncia ex art. 306 cod. proc. civ. , dunque , non formulata da “[OSCURATO:PERSONA]”, che ha dichiarato esclusivamente di non voler coltivarela domanda nelgiudizio intrapreso nei suoi confronti - sia la rinuncia alla domanda , che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l’azione (cfr. a tal ultimo riguardo Cass. 19.12.2019, n. 33761; Cass. 14.11.2011, n. 23749). 11.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.

Deducono che “gli estratti conto scalari prodotti agli atti comprovano in modo inequivoco gli interessi anatocistici e le altre voci di spesa (…) chieste in restituzione” (così ricorso, pag. 13)e che “[OSCURATO:PERSONA]” “non ha mai contestato la mancanza di prova dell’addebito” (così ricorso, pag. 13).

Deducono quindi che correttamente il tribunale aveva ritenuto che, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., gli addebiti delle poste chieste in restituzione dovevano reputarsi comprovati (cfr. ricorso, pag. 13). 12.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

Deducono che la “ documentazione prodotta è sufficiente per poter determinare tutte le voci dovute in restituzione” (così ricorso, pag. 17); che i fatti allegati sono comprovati, “in quanto nella documentazione prodotta non sussiste la clausola di reciprocità per quanto concerne gli interessi anatocistici ovvero la presenza di una valida pattuizione per quanto concerne le commissioni e le altre spese chieste in restituzione” (così ricorso, pag. 15).

Deducono che la mancanzadi una parte della documentazione intermedia è ininfluentealla luce delle risultanze della c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 15); che, del resto, “qualora la documentazione prodotta non fosse stata sufficiente per rispondere ai quesiti,i c.t.u. non avrebbero potuto redigere tout court le perizie” (così ricorso, pag. 17). 13.Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

Deducono che ha errato la Corte di Torino a reputare non comprovato l’ “affidamento”alla stregua degli elementi indiziari r itenuti , viceversa , idonei dal primo giudice (cfr.ricorso, pagg. 17 - 18 ) .

Deducono che nella specie “l’esistenza del contratto di apertura di credito non è contestata” (così ricorso, pag. 18) , siccome “[OSCURATO:PERSONA]” ha con la riconvenzionale chiesto il pagamento dell’importo costituente lo scoperto del conto corrente (cfr.ricorso, pag. 18) . 14.I rilievi postulati dalla delibazione del secondo motivo, del terzo motivo e del quarto motivo di ricorso sisovrappongono e ripropongono; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da respingere. 15.Si evidenzia in primo luogo che i motivi in disamina, con riferimento al profilo della violazione del principio “di non contestazione”, non colgono la “ratio decidendi” dell’impugnato dictum.

Invero, la Corte di Torinoha correttamente osservato che il principio di “non contestazione” riguarda le circostanze di fatt o , ossia i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto in contesa, cioèi fatti storici (cfr. Cass. (ord.) 23.3.2022, n. 9439;Cass. (ord.) 6.7.2022, n. 21403; Cass. (ord.) 23.9.2022, n. 27907), e non certo la valutazione del materiale probatorio (nella specie, l’idoneità della documentazione prodotta a fondare l’azione del correntista ex art. 2033 cod.civ.), che è demandata in via esclusiva al giudice. 16.Si evidenzia in secondo luogo, circa le violazioni denunciate nelle rubriche dei motivi in esame, quanto segue.

In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente - il che non è nel caso di specie - di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato - il che non è nel caso di specie- sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)).

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 cod. c iv. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbiaattribuito - il che non è nel caso di specie- l ’ onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti(cfr. Cass. 29.5.2018, n. 13395; Cass. (ord.) 23.10.2018, n. 26769; Cass. sez. lav. 19.8.2020, n. 17313, secondo cui la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod.civ. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichéin questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; Cass. 5.9.2006, n. 19064). 17.Si evidenzia in terzo luogo che le censure veicolate dai motivi in esame sono, in realtà, dirette a contestare la valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte e si traduc ono in una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della vicenda.

Soccorre perciò l’ insegnament o di q uesta Corte a tenor del quale è inammissibileil ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un.27.12.2019, n. 34476; Cass.(ord.) 2.8.2016, n. 16056; Cass. (ord.) 4.4.2017, n. 8758; Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19547; Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass. (ord.) 4.3.2021, n. 5987).

18. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; c ondanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002.

S i dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].– p.i.v.a. 0 6569550012 – in p e r s o na del l eg a le rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliat i in Rom a, allavia [OSCURATO:PERSONA] , n. 31 , presso lo studio de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], l i rappresenta no e difend ono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. /p.i.v .a. 00348170101 – in p e r s o na del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Vinadioed elettivamente domiciliata in Roma, alla via L. Bissolati, n. 76, presso lo studio dell’avvocatoTommaso [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 1931/2018 del la Corte d’Appello di Torino , udita la relazione nella camera di consiglio del19 giugno 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmente notificat o la “G.D.” s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citava no a comparire i n nanzi al Tribunale di Torino“[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] che la “G.D.” s.r.l. aveva intrattenuto con l’ istituto di credito convenuto un rapporto, successivamente chiuso, diconto corrente; che [OSCURATO:PERSONA], Luca, Davide e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto veste di fideiussori. [OSCURATO:SOCIETA] che l’istituto convenuto aveva provveduto all’a pplicazione di interessi usurari ed anatocistici. Chiedevano condannare parte convenuta alla restituzione dell a somm a di euro 343.642,65per l’indebita percezione degli importi tutti non dovuti , oltre interessi legali e risarcimento del danno. 2.Si costituiva “ [OSCURATO:PERSONA] ” s. p.a . Instava per il rigetto dell’avversadomanda. In riconvenzionale chiedeva condannarsi gli attori al pagamento della somma di euro 446.423,63, quale scoperto del conto corrente alla data di chiusura del rapporto.3. Espletat e l e c.t.u. , con sent enza n. 11 /20 17 , il tribunale condannava l’istituto bancario convenuto a corrispondere a gli attori l a somma d i euro 303.419,39, oltre interessi legali e spese di lite. 4.Proponeva appello “[OSCURATO:PERSONA]” s. p.a . Si costituivano la “ G.D. ” s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Instavano, tra l’altro, per il rigetto dell’avverso gravame. 5. Con sentenza n. 1 9 3 1 / 2 018 la C orte d’ A ppello di Torino accoglieva il gravame ed in riforma dell’appellata sentenza rigettava le domande tutte esperite in prime cure dagli attori; compensava fino a concorrenza di ½ le spese del doppio grado e condannava gli appellati a rimborsare a controparte la residua metà. Premetteva la corte che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al tribunale “[OSCURATO:PERSONA]” aveva dichiarato, come da verbale, di rinunciare “alla domanda riconvenzionale… senza rinunciare al diritto di credito che sarà eventualmente oggetto di altro giudizio”(cfr. sentenza d’appello, pag. 11). Indi evidenziavache, contrariamente all’assunto del primo giudice, l’istituto bancario non aveva inteso conseguire una pronuncia estintiva exart. 306 cod. proc. civ. neppure limitatamente alla sola domanda riconvenzionale, ma aveva, più semplicemente, inteso rinunciare “ ad ottenere nell’ambito di questo processo una qualsivoglia pronuncia di merito (…) su lla domanda riconvenzionalee solo su questa” (c osì sentenza d’appello, pag. 12) . Evidenziava ulteriormente che siffatta iniziativa, pienamente legittima in quanto espressione del principio dispositivo, senz’altro atta ad impedire al giudice la possibilità di pronunciare nel merito ed esplicante effetti solo processualisenza dismissione della posizione sostanziale, non abbisognava della accettazione della controparte costituita, “essendo sufficiente la manifestazione espressa di volontà della parte interessata, in concreto univocamente intervenuta” (cosìsentenza d’appello, pag. 12). Premetteva altresìche, a fronte dell’onere degli iniziali attori di comprovare il fondamento dell’azionata pretesa restitutoria, il tribunale aveva, sulla scorta del principio di non contestazione exart. 115 cod. proc. civ., “ritenuto intempestive le osservazioni della banca in ordine all’inadeguatezza della documentazione prodotta dalla controparte” (così sentenza d’appello, pag. 14). Nondimenoevidenziava che l’art. 115 cod. proc. civ. è norma che riguarda le circostanze di fatto allegate dalla parte avversa e non concerne il materiale probatorio e la relativa valutazione (cfr. sentenza d’appello, pagg. 14- 15 ) . Evidenziava inoltre che era pacifico che fossero stati prodotti solo estratti - conto parziali, sicché la documentazione allegata dagli iniziali attori non consentiva “la ricostruzione completa e certa dei rapporti di dare- avere tra la correntista e la banca per tutta la durata dei rapporti bancari in contestazione” (così sentenza d’appello, pag. 16). Evidenziava quindi che il mancato assolvimento dell’onere probatorio comportava il rigetto delle domande attoree (cfr. sentenza d’appello, pag. 17). Evidenziava poiche non poteva indurre a conclusioni di segno opposto l’esito delle consulenze tecniche disposte in prime cure, siccome “la ricostruzione dell’andamento dei rapporti bancari avrebbe richiesto per essere effettiva la produzione degli estratti conto integrali” (così sentenza d’appello, pag. 17). Evidenziava ancora che la carenza dell a documentazione allegata non consentiva né “di individuare in modo univoco i tassi sogliadi riferimento per la valutazione dell’usura” (così sentenza d’appello, pag. 18) né di far luogo a i riscontri, postulati dall’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito, circa la natura “affidata” dei conti(cfr. sentenza d’appello, pag. 18) . 6. Avverso t ale s e ntenza ha nno proposto ricorso la “G.D.” s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ne hanno chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 7.La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il prim o motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ; l’erronea applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in ordine alla domanda riconvenzionale dell’istituto di credito. Deducono che, contrariamente all’assunto della Corte di Torino, la dichiarazione di rinuncia cui, nel verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al tribunale, “[OSCURATO:PERSONA]” ha fatto luogo,costituisce una rinuncia agli atti del giudizio exart. 306 cod. proc. civ., per la cui efficacia è necessaria l’ accettazione della controparte(cfr. ricorso, pag. 7). Deducono che la corte d’appello, in sede di qualificazione della dichiarazione di rinuncia,non ha tenuto conto che autore ne è stato , non già il difensore bensì ilprocuratore speciale, ai fini della partecipazione al giudizio, di “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pagg. 7 e 8).Deducono quindi che a causa dell’inefficacia della dichiarazione di rinuncia, atteso il difetto dell’imprescindibile accettazione di essi ricorrenti, iniziali attori, la corte di merito avrebbe dovuto far luogo al rigetto della domanda riconvenzionale in quanto per nulla comprovata(cfr. ricorso, pagg. 9 - 10 ) . 9.Il primo motivo di ricorso va respinto. 10.L’accertamento “in fatto” cui – nei termini surriferiti - la Corte di Torino ha atteso in ordine alla rinuncia alla quale “[OSCURATO:PERSONA]” aveva provvedutoinnanzi al tribunale –accertamento “in fatto” in questa sede neppure impugnato ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. sotto il profilo del vizio motivazionale –è corretto. Si ribadisce che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al tribunale “[OSCURATO:PERSONA]” aveva dichiarato di rinunciare “alla domanda riconvenzionale… senza rinunciare al diritto di credito che sarà eventualmente oggetto di altro giudizio”. “[OSCURATO:PERSONA]”,dunque, non solo non ha inteso rinuncia re ad azionare il diritto sostanziale di credito, ma, facendolo espressamente salvo , si è, addirittura, riservata di azionarlo in un successivo giudizio, così limitandosi ad abbandonare la domanda (riconvenzionale) ben vero esclusivamente con riferimento a l giudizio de quointrapreso dagli iniziali attori, ricorrenti in questa sede(cfr. Cass.30.5.2016, n. 11157, ove, in relazione all’abbandono di alcune domande in sede di precisazione delle conclusioni, si puntualizza che l’abbandono ha unicamente un effetto processuale, impedendo al giudice di decidere sulle domande abbandonate, ma non pregiudica né il diritto sostanziale né il diritto d’azione, sicché la parte, salvo non vi abbia esplicitamente rinunciato, può successivamente riproporle in un separato giudizio).Correttamente, quindi, la corte territoriale ha escluso sia la rinuncia agli atti del giudizioex art. 306 cod. proc. civ., che richiede l’accettazione delle altre parti costituite –rinuncia ex art. 306 cod. proc. civ. , dunque , non formulata da “[OSCURATO:PERSONA]”, che ha dichiarato esclusivamente di non voler coltivarela domanda nelgiudizio intrapreso nei suoi confronti - sia la rinuncia alla domanda , che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l’azione (cfr. a tal ultimo riguardo Cass. 19.12.2019, n. 33761; Cass. 14.11.2011, n. 23749). 11.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Deducono che “gli estratti conto scalari prodotti agli atti comprovano in modo inequivoco gli interessi anatocistici e le altre voci di spesa (…) chieste in restituzione” (così ricorso, pag. 13)e che “[OSCURATO:PERSONA]” “non ha mai contestato la mancanza di prova dell’addebito” (così ricorso, pag. 13). Deducono quindi che correttamente il tribunale aveva ritenuto che, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., gli addebiti delle poste chieste in restituzione dovevano reputarsi comprovati (cfr. ricorso, pag. 13). 12.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Deducono che la “ documentazione prodotta è sufficiente per poter determinare tutte le voci dovute in restituzione” (così ricorso, pag. 17); che i fatti allegati sono comprovati, “in quanto nella documentazione prodotta non sussiste la clausola di reciprocità per quanto concerne gli interessi anatocistici ovvero la presenza di una valida pattuizione per quanto concerne le commissioni e le altre spese chieste in restituzione” (così ricorso, pag. 15). Deducono che la mancanzadi una parte della documentazione intermedia è ininfluentealla luce delle risultanze della c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 15); che, del resto, “qualora la documentazione prodotta non fosse stata sufficiente per rispondere ai quesiti,i c.t.u. non avrebbero potuto redigere tout court le perizie” (così ricorso, pag. 17). 13.Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Deducono che ha errato la Corte di Torino a reputare non comprovato l’ “affidamento”alla stregua degli elementi indiziari r itenuti , viceversa , idonei dal primo giudice (cfr.ricorso, pagg. 17 - 18 ) . Deducono che nella specie “l’esistenza del contratto di apertura di credito non è contestata” (così ricorso, pag. 18) , siccome “[OSCURATO:PERSONA]” ha con la riconvenzionale chiesto il pagamento dell’importo costituente lo scoperto del conto corrente (cfr.ricorso, pag. 18) . 14.I rilievi postulati dalla delibazione del secondo motivo, del terzo motivo e del quarto motivo di ricorso sisovrappongono e ripropongono; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da respingere. 15.Si evidenzia in primo luogo che i motivi in disamina, con riferimento al profilo della violazione del principio “di non contestazione”, non colgono la “ratio decidendi” dell’impugnato dictum. Invero, la Corte di Torinoha correttamente osservato che il principio di “non contestazione” riguarda le circostanze di fatt o , ossia i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto in contesa, cioèi fatti storici (cfr. Cass. (ord.) 23.3.2022, n. 9439;Cass. (ord.) 6.7.2022, n. 21403; Cass. (ord.) 23.9.2022, n. 27907), e non certo la valutazione del materiale probatorio (nella specie, l’idoneità della documentazione prodotta a fondare l’azione del correntista ex art. 2033 cod.civ.), che è demandata in via esclusiva al giudice. 16.Si evidenzia in secondo luogo, circa le violazioni denunciate nelle rubriche dei motivi in esame, quanto segue. In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente - il che non è nel caso di specie - di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato - il che non è nel caso di specie- sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)). In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 cod. c iv. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbiaattribuito - il che non è nel caso di specie- l ’ onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti(cfr. Cass. 29.5.2018, n. 13395; Cass. (ord.) 23.10.2018, n. 26769; Cass. sez. lav. 19.8.2020, n. 17313, secondo cui la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod.civ. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichéin questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; Cass. 5.9.2006, n. 19064). 17.Si evidenzia in terzo luogo che le censure veicolate dai motivi in esame sono, in realtà, dirette a contestare la valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte e si traduc ono in una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della vicenda. Soccorre perciò l’ insegnament o di q uesta Corte a tenor del quale è inammissibileil ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assolutadi motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un.27.12.2019, n. 34476; Cass.(ord.) 2.8.2016, n. 16056; Cass. (ord.) 4.4.2017, n. 8758; Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19547; Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass. (ord.) 4.3.2021, n. 5987). 18. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; c ondanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002. S i dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi d
Sentenza Cassazione n. 27835/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris