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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01797/2025

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[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC sul ricorso iscritto al n. 978/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1572/2016 depositata il 20/09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe della CTR della Toscana che aveva respinto l'appello della società e quello del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, confermando la decisione della CTP di Pisa che aveva rigettato i ricorsi delle due contribuenti contro l'atto n.

T8PCO0300895 relativo al contratto di acquisto di «mezzi produzione e rapporti commerciali», da qualificarsi quale cessione di beni strumentali e non d’azienda, che aveva contestato la mancata emissione dell’autofattura da parte della cessionaria Società.

La CTR ha condiviso la qualificazione del contratto come cessione di beni strumentali e non di azienda, poiché i beni ceduti erano inidonei a costituire un complesso organizzato, cosicché l’operazione era soggetta ad IVA con imposta di registro in misura fissa.

Il ricorso si fonda su un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depositato telematicamente memoria chiedendo l’estinzione per cessazione della materia del contendere avendo aderito alla c.d.

“Rottamazione delle cartelle” ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni con legge n. 225/2016, con riferimento alle somme medio tempore iscritte a ruolo ai fini della c.d. riscossione frazionata in pendenza di giudizio e relative a detto atto di contestazione n.

T8PCO0300895, provvedendo all’integrale pagamento di quanto dovuto.

Atteso che la parte ha depositato comunicazione da parte del Concessionario delle somme dovute e relative ricevute di pagamento, sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio sulla scorta della predetta adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio(Cass. n. 10198 del 2018).

P.Q.M. dichiara l’est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC sul ricorso iscritto al n. 978/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1572/2016 depositata il 20/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe della CTR della Toscana che aveva respinto l'appello della società e quello del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, confermando la decisione della CTP di Pisa che aveva rigettato i ricorsi delle due contribuenti contro l'atto n. T8PCO0300895 relativo al contratto di acquisto di «mezzi produzione e rapporti commerciali», da qualificarsi quale cessione di beni strumentali e non d’azienda, che aveva contestato la mancata emissione dell’autofattura da parte della cessionaria Società. La CTR ha condiviso la qualificazione del contratto come cessione di beni strumentali e non di azienda, poiché i beni ceduti erano inidonei a costituire un complesso organizzato, cosicché l’operazione era soggetta ad IVA con imposta di registro in misura fissa. Il ricorso si fonda su un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depositato telematicamente memoria chiedendo l’estinzione per cessazione della materia del contendere avendo aderito alla c.d. “Rottamazione delle cartelle” ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni con legge n. 225/2016, con riferimento alle somme medio tempore iscritte a ruolo ai fini della c.d. riscossione frazionata in pendenza di giudizio e relative a detto atto di contestazione n. T8PCO0300895, provvedendo all’integrale pagamento di quanto dovuto. Atteso che la parte ha depositato comunicazione da parte del Concessionario delle somme dovute e relative ricevute di pagamento, sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio sulla scorta della predetta adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio(Cass. n. 10198 del 2018). P.Q.M. dichiara l’est
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