CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01797/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC sul ricorso iscritto al n. 978/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1572/2016 depositata il 20/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe della CTR della Toscana che aveva respinto l'appello della società e quello del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, confermando la decisione della CTP di Pisa che aveva rigettato i ricorsi delle due contribuenti contro l'atto n. T8PCO0300895 relativo al contratto di acquisto di «mezzi produzione e rapporti commerciali», da qualificarsi quale cessione di beni strumentali e non d’azienda, che aveva contestato la mancata emissione dell’autofattura da parte della cessionaria Società. La CTR ha condiviso la qualificazione del contratto come cessione di beni strumentali e non di azienda, poiché i beni ceduti erano inidonei a costituire un complesso organizzato, cosicché l’operazione era soggetta ad IVA con imposta di registro in misura fissa. Il ricorso si fonda su un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depositato telematicamente memoria chiedendo l’estinzione per cessazione della materia del contendere avendo aderito alla c.d. “Rottamazione delle cartelle” ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni con legge n. 225/2016, con riferimento alle somme medio tempore iscritte a ruolo ai fini della c.d. riscossione frazionata in pendenza di giudizio e relative a detto atto di contestazione n. T8PCO0300895, provvedendo all’integrale pagamento di quanto dovuto. Atteso che la parte ha depositato comunicazione da parte del Concessionario delle somme dovute e relative ricevute di pagamento, sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio sulla scorta della predetta adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio(Cass. n. 10198 del 2018). P.Q.M. dichiara l’est