CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 26314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso.1. Con il decreto di cui in epigrafe il Tribunale di Roma, Sezione specializzata perle misure di prevenzione, in composizione collegiale, ha rigettato l’opposizioneproposta nell’interesse del proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui ilmedesimo Tribunale, in data 7.4.2025, aveva respinto l’istanza didifferimento/sospensione del decreto di sgombero disposto dal Giudice delegatoin data 20.3.2025, avente a oggetto l’immobile sottoposto a sequestro diprevenzione, sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 7.A sostegno della sua decisione il Tribunale evidenziava, da un lato, come nonrisultasse che l’immobile in questione fosse destinato ad abitazione del [OSCURATO:PERSONA] odel suo nucleo familiare, né che il proposto esercitasse un diritto di godimento almomento del sequestro; dall’altro, la mancanza di uno stato di bisogno delLorusso, unico presupposto che gli potrebbe consentire di vedersi assegnatol’immobile, con conseguente differimento dello sgombero, “tenuto conto che ilproposto ha la disponibilità dell’immobile sito in Ostuni ove risulta avere laresidenza”2. Avverso il decreto del Tribunale, di cui chiede l’annullamento, ha propostotempestivo ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], articolando le seguenti censure.Dopo avere premesso che le statuizioni emesse dal Giudice delegato in materia dialimenti e di abitazione, ai sensi dell’art. 47 l. fall., richiamato dalla l. n. 575 del1962, possono essere oggetto di opposizione innanzi al Tribunale dellaprevenzione con la forma dell’incidente di esecuzione, il ricorrente deduceviolazione di legge, in relazione all’art. 40, co. 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e all’art.47, l. fall., in quanto nel caso in esame l’ordinanza di sgombero dell’immobile dicui si discute non è stata adottata dal giudice delegato ma dal tribunale incomposizione collegiale; allo stesso modo la relativa istanza disospensione/differimento dello sgombero doveva essere decisa dal giudicedelegato e non dal suddetto tribunale, che “con un cortocircuito procedurale” hadeciso anche l’opposizione ex art. 666 cod. proc. pen., “autolegittimandosi in mododel tutto contra legem” (cfr. p. 5 del ricorso).Con un ulteriore motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per motivazione apparente e/o manifestamente illogica e/ocontraddittoria, lamentando un travisamento della prova, avendo il Tribunaleaffermato del tutto apoditticamente che l’immobile di cui si discute non è utilizzatocome studio professionale dal proposto, ignorando del tutto il contenuto dei verbalidelle perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria del 7.3.2022 e del 7.12.2023,acquisiti in atti, dal quale si evince la “presenza di una mole imponente di fascicololegale e dotazioni d’ufficio” (cfr. p. 8 del ricorso).Rileva, inoltre, il ricorrente che l’evidenziata disponibilità di un immobile in Ostuninon assume rilievo alcuno, non potendo tale disponibilità cancellare il diritto delLorusso alla conservazione del proprio studio legale e del relativo centro diinteressi nella Capitale.In ultima analisi, ad avviso del proposto, lo sgombero coatto, non consentendoglidi accedere al suo studio professionale, dunque ai fascicoli cartacei, agli archivi eagli strumenti informatici in esso custoditi, incide direttamente sull’effettività deldiritto di difesa, privandolo della capacità di tutelare non solo sé stesso, ma anchei propri incolpevoli assistiti.3. Con requisitoria e conclusioni scritte del 25.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiedeil rigetto del ricorso.4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.4.1. Al riguardo si osserva che il proposto, [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato dallostesso ricorrente (cfr. p. 1 del ricorso), è stato raggiunto da decreto di sequestrodi prevenzione patrimoniale in data 11 novembre 2024, nella vigenza dell'attualetesto dell'art. 40 del D. Lgs. n. 159 del 2011 (d'ora in avanti anche CodiceAntimafia), in tema di "gestione dei beni sequestrati e confiscati”.Tale circostanza impone di avere riguardo al testo del menzionato DecretoLegislativo n. 159 del 2011 come modificato - nella parte qui d'interesse - dallalegge 17 ottobre 2017, n. 161; e ciò nell'ottica della verifica dell'incidenza dellanovella sulla ripartizione di competenza, tra tribunale e giudice delegato allaprocedura, in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i diritti personalidel sottoposto alla procedura e della sua famiglia, previsti dagli artt. 40, comma2, d.lgs. n. 159, cit., e 47 legge fall.Schematicamente, prima della riforma del 2017:- l'art. 21, comma 2, D. Lgs. n. 159 attribuiva al tribunale, in sede di esecuzionedel sequestro (ove gli occupanti non vi provvedessero spontaneamente), il poteredi ordinare «Lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scortadi titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forzapubblica»;- l'art. 40, comma 2, dello stesso decreto attribuiva al giudice delegato l'adozione«nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia» deiprovvedimenti indicati nell'art. 47 legge fall. (in presenza delle «condizioni ivipreviste», senza distinguere quello contemplato dal primo comma di quest'ultimoarticolo (ossia la concessione di un «sussidio a titolo di alimenti per lui e per lafamiglia») da quello previsto dal secondo comma (ossia l'autorizzazione a goderedella casa di abitazione).Nela vigenza di tale ordito normativo, la giurisprudenza di legittimità, sulpresupposto che «nel procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dalgiudice delegato, stante il principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568cod. proc. pen., non sono impugnabili perché manca al riguardo un'espressaprevisione», aveva individuato quale «eccezione» proprio «i provvedimenti indicatidall'art. 47 legge fall. - adottabili dal giudice delegato nei confronti della personasottoposta alla procedura e della sua famiglia ex art. 40, comma 2, d.lgs. n.159/2011» - indicando il rimedio azionabile avverso di essi nell'«opposizionedavanti al tribunale in composizione collegiale mediante incidente di esecuzione»e il rimedio avverso «l'ordinanza collegiale emessa all'esito di tale opposizione[nel] ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.» (cfr.Sez. 6, n. 38264 del 03/07/2019, Paltrinieri, Rv. 276714 - 01, che richiama Sez.5, n. 13832 del 25/01/2018, Giacchetto, Rv. 273039 - 01; Sez. 1, n. 6325 del16/01/2015, Troia, Rv. 262428 - 01; cfr., più di recente, Sez. 1, n. 21121 del02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369 - 01).Per effetto della richiamata riforma del 2017, invece:- l'art. 21, comma 2, attribuisce al giudice delegato alla procedura (e non più altribunale), «sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze», il poteredi «ordina[re] lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scortadi titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forzapubblica»;- è stato modificato (in senso antitetico) anche l'art. 40 cit., sia novellando ilcomma 2, che oggi attribuisce al giudice delegato l'adozione, «nei confronti dellapersona sottoposta alla procedura e della sua famiglia», dei soli «provvedimentiindicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivipreviste»; ed è stato inserito il comma 2-bis, a mente del quale - per quanto quiimporta - «nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267 [...] il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento,dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto diconfisca definitivo», e lo stesso «tribunale, con il provvedimento con cui rigetta larichiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito».In altri termini, oggi - pur essendo stato attribuito al giudice delegato il potere diordinare lo sgombero all'atto del sequestro (provvedimento prima di competenzadel tribunale) - è il tribunale in composizione collegiale (e non più il giudicedelegato) a dover provvedere ai sensi dell'art. 47, comma 2, legge fall., senza chesia necessaria la celebrazione di un'udienza (camerale) e l'instaurazione delcontraddittorio, come non era (e non è) prevista per i provvedimenti in discorsoresi dal giudice delegato (oggi, come detto, soltanto quelli previsti dall'art. 47,comma 1, legge fall.).1.3. Così delineata l'odierna ripartizione di competenza, ad avviso di questocollegio, deve ribadirsi - nei termini che seguono - che, in relazioneall'autorizzazione al proposto o alla sua famiglia a permanere nella casa diabitazione (e all'esame della relativa richiesta), è previsto un doppioapprezzamento di merito e, solo all'esito, il vaglio del Giudice di legittimità,secondo il seguente modulo procedimentale:- il decreto ex art. 47, comma 2, legge fall. (richiamato dall'art. 40, comma 2-bis,d. lgs. 159/2011) è emesso dal tribunale de plano;- avverso tale decreto è consentita l'opposizione innanzi al Tribunale incomposizione collegiale, ossia «lo strumento di tutela che, in via generale, ègaranzia di interessi meritevoli di considerazione» (Sez. 1, n. 6325/2015, cit.),che «garantisce il riesame, nel merito, della decisione impugnata», ossia «assicura[...] il doppio grado di giurisdizione di merito, che bene si coniuga con l'incidenzadi provvedimenti di natura dispositiva su interessi giuridicamente rilevanti e laconseguente necessità di un pieno dispiegamento della tutela giurisdizionale»(Sez. 1, n. 21121/2021, cit.), e che è conforme alla consolidata esegesi resa alriguardo proprio nel settore delle misure di prevenzione.Va, dunque, ribadito che, alla luce dei principi generali ora espressi, lo strumentoprocessuale utilizzabile per contrastare la decisione del tribunale in composizionecollegiale che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 bis D. Lgs. n. 159 del 2011, respingal'istanza di differimento dello sgombero dell'immobile sequestrato nell'ambito diun procedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale dellaconfisca, è costituito dall'incidente di esecuzione introdotto con le formedell'opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., da proporsi davantiallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, che procede a sua volta anorma dell'art. 666 cod. proc. pen.L'ordinanza del tribunale, in esito al procedimento di opposizione, è ricorribile percassazione a norma dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. non solo per violazionedi legge, ma per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non potendo a talproposito mutuarsi, in assenza di specifica e differente disciplina, le limitazioniespressamente previste per le impugnazioni contro i provvedimenti in materia dimisure di prevenzione dagli artt. 10 e 27 del [OSCURATO:PERSONA] (cfr., in motivazione,sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Giacchetto cit.; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279627; Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, M.P.S. [OSCURATO:PERSONA] questi termini si è attestata la giurisprudenza di legittimità in una serie dicondivisibili decisioni (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 10105 del 21/02/2024, Rv. 286109– 01; Sez. 5, Ordinanza n. 16144 del 05/03/2024, Rv. 286331 – 01; Sez. 1,Sentenza n. 47383 del 29/11/2024 Cc. (dep. 23/12/2024 ) Rv. 287292 – 01).In conclusione, nessuna violazione di legge processuale è riscontrabile nel casoche ci occupa, perché del tutto correttamente il Tribunale di Roma in composizionecollegiale, sollecitato proprio dal difensore del proposto, è intervenuto, ai sensidell’art. 666 cod. proc. pen., in sede di opposizione avverso il provvedimento concui lo stesso Tribunale aveva rigettato l’istanza di sospensione del decreto disgombero dello studio del proposto adottato, secondo la modifica inserita dallariforma del 2017, dal Giudice delegato.Al riguardo risulta del tutto generico il rilievo del difensore secondo cui, nonostanteil mutato quadro normativo, nel caso in esame sarebbe stato non il giudicedelegato, ma il tribunale in composizione collegiale a disporre lo sgomberodell’immobile di cui si discute.In ogni caso, anche se per ipotesi così fosse, nulla muterebbe ai finidell’individuazione dell’organo giudiziario competente a decidere sul rigettodell’istanza di differimento dello sgombero, che rappresenta l’unico themadecidendum dedotto dal proposto al Tribunale di Roma con l’opposizione, inquanto, sotto l’impero sia della nuova che della previgente disciplina, tale organova identificato sempre nel tribunale in composizione collegiale.4.2. Quanto all’ulteriore motivo di ricorso, va detto che, in riferimento alla confusacongerie di vizi indicati nel titolo, la lettura delle argomentazioni difensive consentedi circoscrivere il vizio denunciato alla lamentata mancata considerazione da partedel Tribunale di Roma di quanto riscontrato nei verbali relativi alle perquisizionioperate nello studio del [OSCURATO:PERSONA] dalla polizia giudiziaria, in precedenza indicati,che testimonierebbero la destinazione dell’immobile a studio professionale delproposto.Il ricorrente, tuttavia, non considera che l’art. 47, co. 2, l. fall., nel vietare che lacasa di proprietà del fallito (e di conseguenza del proposto) possa essere distrattadal suo uso prima della liquidazione, non fa riferimento ad ogni immobileposseduto dal fallito, quale che sia la sua destinazione, ma solo all’immobilestrettamente necessario (“nei limiti”) all’abitazione del fallito stesso e della suafamiglia.Sul punto correttamente il Tribunale ha evidenziato come l’immobile di cui sidiscute, da un lato, non risultasse destinato all’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e del suonucleo familiare; dall’altro, come la destinazione di tale bene ad uso abitativo nonfosse imposta da alcuna cogente necessità, disponendo il proposto di un altroimmobile sito in Ostuni.A tali rilievi il ricorrente non oppone argomenti contrari, concentrando la suaprofessionale.Né va taciuto che, come affermato da Sez. 6, n. 20566 del 01/07/2020, Rv.279268 – 01, in tema di confisca di prevenzione, il proposto che versi in stato dibisogno può essere autorizzato ad abitare l'immobile sequestrato, a condizione(non sussistente nel caso che ci occupa, anzi contraddetta dalle stesse doglianzedifensive) che lo stesso fosse già destinato ad abitazione familiare allorquando èstata disposta la misura, non assumendo rilevanza eventuali esigenze abitativesopravvenute (In motivazione, la Corte ha precisato che è manifestamenteinfondata la questione di costituzionalità per violazione del diritto di abitazione, inquanto la salvaguardia eccezionalmente prevista per il proposto che occupil'abitazione sequestrata e versi in stato di bisogno assicura al predetto la meraprotrazione del godimento del bene e non il diritto di abitarvi).5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616,c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]