Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2001/2009
ECLI:EU:T:2009:390
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
6 ottobre 2009
Causa T‑102/08 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera redatto in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Esercizio di valutazione 2001/2002 – Assenze giustificate – Obbligo di motivazione»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione)
13 dicembre 2007, causa F‑27/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007, causa F‑27/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata. La decisione 2 giugno 2006, con la quale il valutatore d’appello ha adottato
il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1° luglio 2001 ‑ 31 dicembre 2002, è annullata.
Per il resto, il ricorso proposto in primo grado è respinto. [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata alle spese
del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e a quelle della presente causa.
Massime
1.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Assenze giustificate
(Statuto dei funzionari, art. 43)
2.
Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato
del danno morale
(Statuto dei funzionari, art. 91)
1.
Se, da un lato, le assenze giustificate di un funzionario non possono penalizzarlo nell’ambito della sua valutazione, dall'altro
il suo punteggio per quanto riguarda il rendimento può essere aumentato in maniera tale da prendere in considerazione le condizioni
in cui egli ha svolto le sue funzioni sebbene, a seguito della sua assenza, abbia avuto a disposizione un minor periodo di
tempo effettivo di lavoro. Tuttavia, tale presa in considerazione per quanto riguarda l’elemento del punteggio globale relativo
al rendimento non è automatica, in quanto essa rappresenta solo una facoltà per i redattori del rapporto di evoluzione della
carriera, ai quali spetta esaminare tale possibilità qualora le circostanze possono giustificarla.
In casi nei quali il valutatore e il vidimatore non hanno alcun motivo di ritenere che eventuali assenze giustificate di un
funzionario abbiano potuto avere un’incidenza significativa sul suo rendimento durante il periodo a cui si riferisce un rapporto
di evoluzione della carriera, non può essere loro contestato il fatto di non aver menzionato né preso in considerazione una
circostanza del genere nei commenti formulati nel rapporto di evoluzione della carriera per quanto riguarda il rendimento.
(v. punti 29, 39 e 40)
Riferimento: Tribunale 8 marzo 2005, causa T‑277/03, Vlachaki/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑57 e II‑243, punto 83 e giurisprudenza
ivi citata)
2.
L’annullamento di un atto dell’amministrazione impugnato da un funzionario costituisce, in sé e per sé, un risarcimento adeguato
e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale qualora il detto atto non contenga valutazioni espressamente
negative delle capacità del ricorrente in grado di ferirlo.
(v. punto 47)
Riferimento: Tribunale 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑411
e II‑1865, punto 205 e giurisprudenza ivi citata)