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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 18804/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOV:lato—avviso alle part} udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 15 giugno 2021 del Magistrato di sorveglianza di Milano, che ha rigettato la richiesta di differimento provvisorio della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 146, 147 cod. pen. e 47 ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, e la richiesta di applicazione della liberazione condizionale, ai sensi dell'art.176 cod. pen., con riferimento alla pena di cui al provvedimento di esecuzione della Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di N. SIEP 233/2003.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, poiché il giudice di merito avrebbe affermato fatti non corrispondenti al vero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 6 settembre 2021.

Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

Si consideri, inoltre, che, in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria (Sez. :1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle h, spese processuali e Iíii 5i51=Q della somma di tremila euro la Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA]/cenze,Siani -‘7 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOV:lato—avviso alle part} udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento del 15 giugno 2021 del Magistrato di sorveglianza di Milano, che ha rigettato la richiesta di differimento provvisorio della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 146, 147 cod. pen. e 47 ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, e la richiesta di applicazione della liberazione condizionale, ai sensi dell'art.176 cod. pen., con riferimento alla pena di cui al provvedimento di esecuzione della Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di N. SIEP 233/2003. 2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, poiché il giudice di merito avrebbe affermato fatti non corrispondenti al vero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 6 settembre 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Si consideri, inoltre, che, in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria (Sez. :1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle h, spese processuali e Iíii 5i51=Q della somma di tremila euro la Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA]/cenze,Siani -‘7 [OSCURATO:PERSONA]
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