CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 21470/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 6/4/2018 del Giudice di Pace di Giarre; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione dei reati; lette le conclusioni del difensore delle parti civili avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e in subordine per il rigetto die medesimi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Giarre ha condannato alla sola pena pecuniaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentate lesioni volontarie ed alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza hanno proposto appello con unico atto a firma del comune difensore gli imputati articolando cinque motivi, con i quali lamentano vizi di motivazione della pronunzia impugnata in merito all'accertamento dei fatti effettivamente addebitabili al Trovato ed al Raciti, alla valutazione del compendio probatorio di riferimento ed in particolare delle dichiarazioni interessate rese dai loro parenti costituitisi parti civili, all'omesso riconoscimento dell'esimente della legittima difesa e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., nonché alla commisurazione della pena. 3. Con provvedimento del 26 febbraio 2021 il Tribunale di Catania, dinanzi al quale l'appello era stato proposto, ha riqualificato il gravame come ricorso per cassazione rilevando come la sentenza non contenga statuizioni relative alla condanna, anche generica, degli imputati al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, risultando pertanto inappellabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione deve essere correttamente riqualificata come appello e gli atti trasmessi al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. 2. Contrariamente a quanto argomentato dallo stesso Tribunale, è irrilevante che con la sentenza impugnata non sia stata disposta la condanna degli imputati al risarcimento del danno, ma soltanto quella alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di primo grado. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, è sempre ammissibile l'appello proposto dall'imputato, avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, qualora con esso, come nel caso di specie, non venga contestata esclusivamente la specie o l'entità della pena, in quanto l'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i qual sono ricompresi quelli concernenti la rifusione delle spese processuali che hanno il loro necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, Sentenza n 7455 del 16/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259625; Sez. 5, Ordinanza n. 7051 del 20/01/2009, Massari, Rv. 243233). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per il giudizio. Così deciso il 8/3/2022 Il Consigliere ensore Il Presidente tor [OSCURATO:PERSONA] 704.-6/ 6-.72 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA