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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36808/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 15 settembre 2022, con la quale D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato nel reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'unico motivo di ricorso attiene ad un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

La pronuncia è infatti pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr.Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293;Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 - 01-; Sez.

U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01 ).

Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 01,; Sez. 4 - , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01); e che le ipotesi di cd " piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068- 01).

Va inoltre aggiunto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia.

Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».

Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01).

Nel caso di specie, gli elementi evidenziati dai giudici di merito sono stati correttamente considerati come escludenti la configurabilità della ipotesi lieve.

La Corte di merito ha svolto un'analitica valutazione dei parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ed ha ritenuto che il quantitativo rinvenuto di diverse tipologie di sostanza stupefacente e le modalità di occultamento e di gestione dell'attività di spaccio fossero dati espressivi di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio effettuata in modo sistematico nonché di particolare astuzia e capacità criminale dell'imputato.

Da tale apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 15 settembre 2022, con la quale D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato nel reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso attiene ad un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La pronuncia è infatti pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr.Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293;Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 - 01-; Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01 ). Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 01,; Sez. 4 - , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01); e che le ipotesi di cd " piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068- 01). Va inoltre aggiunto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione». Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). Nel caso di specie, gli elementi evidenziati dai giudici di merito sono stati correttamente considerati come escludenti la configurabilità della ipotesi lieve. La Corte di merito ha svolto un'analitica valutazione dei parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ed ha ritenuto che il quantitativo rinvenuto di diverse tipologie di sostanza stupefacente e le modalità di occultamento e di gestione dell'attività di spaccio fossero dati espressivi di una notevole potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio effettuata in modo sistematico nonché di particolare astuzia e capacità criminale dell'imputato. Da tale apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammend