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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01435/2023

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24528/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliati presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (FRSGFR7ORO7C3523) che lo rappresenta e difende in aggiunta all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. - intimata - avverso la sentenza n. 982/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 982/2017 del 25/05/17 che ha rigettato l'appello da loro proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1935/11 del 25/02/11.

2. Il tribunale aveva accolto la domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. - avente ad oggetto la risoluzione, per inadempimento del medesimo Folino, del contratto del 18.03.97 con cui quest'ultimo aveva promesso allo Scaramuzzino di vendergli le quote della predetta società, nonché la condanna del medesimo convenuto, anche quale legale rappresentante della suddetta società, alla restituzione degli acconti ricevuti ed al risarcimento dei danni.

Nel corso del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] era deceduto ed il processo era stato riassunto nei confronti degli odierni ricorrenti, suoi eredi, dopo la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e nella (non dichiarata) contumacia di [OSCURATO:PERSONA].

3. Al ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], eccependo c-/ preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività della relativa notifica.

4. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. È pacifico che la sentenza della Corte di appello, pubblicata il 25.05.17, sia stata notificata il 17.7.17 all'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore domiciliatario dei ricorrenti nel giudizio di appello; il termine di giorni 60 di cui all'articolo 325 c.p.c. scadeva quindi, compresa la sospensione feriale dei termini, il 16.10.17.

7. Tanto premesso, il Collegio osserva, quanto alla notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che tale notifica è stata effettuata al difensore domiciliatario dello Scaramuzzino nel giudizio di secondo grado, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio di quest'ultimo in Soverato, via Maestri del Lavoro n. 6, con atto spedito il 30.10.2017, dopo la scadenza del termine per l'impugnazione; donde l'inammissibilità della stessa.

8. A nulla rileva la precedente notifica, tempestivamente avviata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di Chiaravalle, [OSCURATO:PERSONA] 79, int. 8; tale notifica, infatti, non era andata a buon fine perché il destinatario aveva trasferito la sede del proprio studio da Chiaravalle a Soverato.

9. Né la notifica andata a buon fine presso l'effettivo indirizzo dello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Soverato vale a conservare gli effetti collegati alla originaria richiesta di notifica presso l'indirizzo di Chiaravalle.

Per giovarsi di tale effetto conservativo, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l'errore nell'indirizzamento della prima notifica fosse dipeso da ragioni non a lui imputabili (cfr. Cass.

SSUU n. 4594/2016); l'errore nell'individuazione dell'indirizzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per contro, è addebitabile al ricorrente, risultando tale indirizzo dall'albo degli avvocati; cfr. Cass. n.(i 17336/2019: «La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati»; conf.

Cass. n. 23760/20.

10. Quanto alla notifica del ricorso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - tentata presso la sede legale della società, in Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], 60, e presso la residenza del socio accomandatario p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Catanzaro - è sufficiente rilevare che essa è rimasta senza esito.

Tale notifica, infatti, non si è perfezionata presso la sede legale della società (non reperita all'indirizzo), né vi è prova che essa si sia perfezionata presso la residenza del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] (non essendo stato prodotto l' avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale, cfr. Cass.

SSUU n. 10012/2021).

11. In ogni caso, se anche la notifica del ricorso per cassazione alla società [OSCURATO:PERSONA] di Papale° [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata materialmente compiuta, essa sarebbe giuridicamente inesistente, perché rivolta a soggetto non (più) esistente.

Dalla "visura ordinaria società di persone" della CCIA di Catanzaro risulta, infatti, che detta società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 29 gennaio 2015.

Si veda, in proposito, Cass. n. 5605/2021: «La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della 0/ società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10

I. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso»: conf.

Cass.

SSUU n. 6070/2013.

11. Non ha pregio, infine, il rilievo svolto nella memoria dei ricorrenti alla cui stregua, poiché la sentenza impugnata non era stata notificata alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., l'impugnazione della stessa non sarebbe soggetta al termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c..

12. Quanto agli eredi Folino, è sufficiente rilevare che, poiché lo Scaramuzzino aveva loro notificato la sentenza della Corte di appello, il loro potere processuale di impugnazione nei confronti di costui era in ogni caso soggetto al termine di decadenza di cui all'articolo 325 c.p.c..

Quanto alla posizione dei soci della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., è sufficiente rilevare che la sentenza è passata in giudicato anche nei loro confronti perché essi, nel termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c., non hanno proposto alcuna impugnazione, né hanno ricevuto alcun atto di impugnazione; gli eredi Folino, infatti, hanno impugnato la sentenza, oltre che nei confronti dello Scaramuzzino, solo (e inammissibilmente) nei confronti della società estinta (e non nei confronti dei suoi ex soci), tentando inutilmente la notifica del ( f ricorso, oltre che presso la sede sociale, presso la residenza di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società e non quale ex socio, com'è fatto palese dall'undicesimo rigo dell'epigrafe del ricorso stesso.

13. Il ricorso è inammissibile.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

15. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 1.600, oltre C 200 per esborsi e altri accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24528/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliati presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (FRSGFR7ORO7C3523) che lo rappresenta e difende in aggiunta all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. - intimata - avverso la sentenza n. 982/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 982/2017 del 25/05/17 che ha rigettato l'appello da loro proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1935/11 del 25/02/11. 2. Il tribunale aveva accolto la domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. - avente ad oggetto la risoluzione, per inadempimento del medesimo Folino, del contratto del 18.03.97 con cui quest'ultimo aveva promesso allo Scaramuzzino di vendergli le quote della predetta società, nonché la condanna del medesimo convenuto, anche quale legale rappresentante della suddetta società, alla restituzione degli acconti ricevuti ed al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] era deceduto ed il processo era stato riassunto nei confronti degli odierni ricorrenti, suoi eredi, dopo la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e nella (non dichiarata) contumacia di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Al ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], eccependo c-/ preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività della relativa notifica. 4. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria. 5. Il ricorso è inammissibile. 6. È pacifico che la sentenza della Corte di appello, pubblicata il 25.05.17, sia stata notificata il 17.7.17 all'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore domiciliatario dei ricorrenti nel giudizio di appello; il termine di giorni 60 di cui all'articolo 325 c.p.c. scadeva quindi, compresa la sospensione feriale dei termini, il 16.10.17. 7. Tanto premesso, il Collegio osserva, quanto alla notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che tale notifica è stata effettuata al difensore domiciliatario dello Scaramuzzino nel giudizio di secondo grado, avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio di quest'ultimo in Soverato, via Maestri del Lavoro n. 6, con atto spedito il 30.10.2017, dopo la scadenza del termine per l'impugnazione; donde l'inammissibilità della stessa. 8. A nulla rileva la precedente notifica, tempestivamente avviata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di Chiaravalle, [OSCURATO:PERSONA] 79, int. 8; tale notifica, infatti, non era andata a buon fine perché il destinatario aveva trasferito la sede del proprio studio da Chiaravalle a Soverato. 9. Né la notifica andata a buon fine presso l'effettivo indirizzo dello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Soverato vale a conservare gli effetti collegati alla originaria richiesta di notifica presso l'indirizzo di Chiaravalle. Per giovarsi di tale effetto conservativo, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l'errore nell'indirizzamento della prima notifica fosse dipeso da ragioni non a lui imputabili (cfr. Cass. SSUU n. 4594/2016); l'errore nell'individuazione dell'indirizzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per contro, è addebitabile al ricorrente, risultando tale indirizzo dall'albo degli avvocati; cfr. Cass. n.(i 17336/2019: «La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati»; conf. Cass. n. 23760/20. 10. Quanto alla notifica del ricorso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - tentata presso la sede legale della società, in Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], 60, e presso la residenza del socio accomandatario p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Catanzaro - è sufficiente rilevare che essa è rimasta senza esito. Tale notifica, infatti, non si è perfezionata presso la sede legale della società (non reperita all'indirizzo), né vi è prova che essa si sia perfezionata presso la residenza del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] (non essendo stato prodotto l' avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale, cfr. Cass. SSUU n. 10012/2021). 11. In ogni caso, se anche la notifica del ricorso per cassazione alla società [OSCURATO:PERSONA] di Papale° [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata materialmente compiuta, essa sarebbe giuridicamente inesistente, perché rivolta a soggetto non (più) esistente. Dalla "visura ordinaria società di persone" della CCIA di Catanzaro risulta, infatti, che detta società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 29 gennaio 2015. Si veda, in proposito, Cass. n. 5605/2021: «La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della 0/ società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 I. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso»: conf. Cass. SSUU n. 6070/2013. 11. Non ha pregio, infine, il rilievo svolto nella memoria dei ricorrenti alla cui stregua, poiché la sentenza impugnata non era stata notificata alla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., l'impugnazione della stessa non sarebbe soggetta al termine breve di cui all'articolo 325 c.p.c.. 12. Quanto agli eredi Folino, è sufficiente rilevare che, poiché lo Scaramuzzino aveva loro notificato la sentenza della Corte di appello, il loro potere processuale di impugnazione nei confronti di costui era in ogni caso soggetto al termine di decadenza di cui all'articolo 325 c.p.c.. Quanto alla posizione dei soci della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., è sufficiente rilevare che la sentenza è passata in giudicato anche nei loro confronti perché essi, nel termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c., non hanno proposto alcuna impugnazione, né hanno ricevuto alcun atto di impugnazione; gli eredi Folino, infatti, hanno impugnato la sentenza, oltre che nei confronti dello Scaramuzzino, solo (e inammissibilmente) nei confronti della società estinta (e non nei confronti dei suoi ex soci), tentando inutilmente la notifica del ( f ricorso, oltre che presso la sede sociale, presso la residenza di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società e non quale ex socio, com'è fatto palese dall'undicesimo rigo dell'epigrafe del ricorso stesso. 13. Il ricorso è inammissibile. 14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 15. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 1.600, oltre C 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stes
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