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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 1981

Cassazione n. 04984/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1981 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulta generico in quanto privo di effettiva censura; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello è il secondo motivo, avendo la decisione correttamente argomentato in ordine alle ragioni che hanno portato ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla luce della biografia criminale tenuto conto dei precedenti penali per gravi reati idonei a dimostrare una tendenza a violare le prescrizioni impostegli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1981 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulta generico in quanto privo di effettiva censura; rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello è il secondo motivo, avendo la decisione correttamente argomentato in ordine alle ragioni che hanno portato ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla luce della biografia criminale tenuto conto dei precedenti penali per gravi reati idonei a dimostrare una tendenza a violare le prescrizioni impostegli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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