CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 40349/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione, lesioni e danneggiamento. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Il motivo è privo di specificità riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata che sottolinea la sproporzionata reazione dell'imputato rispetto alla condotta meramente rivendicativa della parte offesa. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]