Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44851/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato avviso alle parti; udita la relazione svOlta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 4 febbraio 2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 21 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, legge n. 286 del 1998

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza degli estremi della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

L'unico motivo è generico ecomunque, manifestamente infondato.

L'art. 131-bis cod. pen., introdotto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo Ctu (), 2015, n. 28, prevede l'esclusione della punibilità gua-pcia, in presenza di reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pera detentiva), l'offesa, per le modalità della condotta, per l'esiguità del danno o del pericolo ed i grado della colpevolezza, valutati ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. peri., sia di particolare tenuità; e sempre che il comportamento risulti non abituale.

Secondo la giurisprudenza di legittimità si è in presenza di un istituto di diritto penale sostanziale che configura una causa di esclusione delta punibilità, giustificata alla stregua dei principi di proporzione e di extrema ratio del ricorso alla sanzione penale, finalizzata a escludere dal circuito penale fatti che, proprie in quanto bagatellari, si palesano, in concreto, non meritevoli del ricorso alla pena.

Il legislatore, quindi, individua tre categorie di indicatore,' della "particolare tenuità del fatto": le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, da apprezzare alla stregua di una valutazione complessiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., la quale, considerando tutte le peculiarità della vicenda concreta, consenta di misurarne, nella sua dimensione storico - fattuale ed al di là della tipizzazione compiuta dal legislatore, I ' effettivo (e complessivo) disvalore.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il beneficio, pur richiesto, non potesse essere accordato, in ragione dell'argomentazione, non manifestamente illogica, dell'esiguo spazio temporale trascorso tra l'esecuzione del provvedimento di espulsione ed il rientro dell'espulso nel territorio italiano, tale comunque da non poter considerare minima l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ppo Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato avviso alle parti; udita la relazione svOlta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 4 febbraio 2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 21 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, legge n. 286 del 1998 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza degli estremi della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. L'unico motivo è generico ecomunque, manifestamente infondato. L'art. 131-bis cod. pen., introdotto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo Ctu (), 2015, n. 28, prevede l'esclusione della punibilità gua-pcia, in presenza di reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni (ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pera detentiva), l'offesa, per le modalità della condotta, per l'esiguità del danno o del pericolo ed i grado della colpevolezza, valutati ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. peri., sia di particolare tenuità; e sempre che il comportamento risulti non abituale. Secondo la giurisprudenza di legittimità si è in presenza di un istituto di diritto penale sostanziale che configura una causa di esclusione delta punibilità, giustificata alla stregua dei principi di proporzione e di extrema ratio del ricorso alla sanzione penale, finalizzata a escludere dal circuito penale fatti che, proprie in quanto bagatellari, si palesano, in concreto, non meritevoli del ricorso alla pena. Il legislatore, quindi, individua tre categorie di indicatore,' della "particolare tenuità del fatto": le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, da apprezzare alla stregua di una valutazione complessiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., la quale, considerando tutte le peculiarità della vicenda concreta, consenta di misurarne, nella sua dimensione storico - fattuale ed al di là della tipizzazione compiuta dal legislatore, I ' effettivo (e complessivo) disvalore. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il beneficio, pur richiesto, non potesse essere accordato, in ragione dell'argomentazione, non manifestamente illogica, dell'esiguo spazio temporale trascorso tra l'esecuzione del provvedimento di espulsione ed il rientro dell'espulso nel territorio italiano, tale comunque da non poter considerare minima l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ppo Cas
Sentenza Cassazione n. 44851/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris