CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 04409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25453-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 903/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di BARI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 25453 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Puglia che ha confermato la pronuncia della CTP di Bari in tema di sanzioni sull’addebito relativamente al recupero a tassazione di crediti di imposta ritenuti dall’Amministrazione finanziaria inesistenti e utilizzati in compensazione. Nello specifico, il collegio di secondo grado afferma che il contribuente non sarebbe punibile per assenza di colpa in vigilando, poiché il fatto è riferibile all’attività del professionista incaricato che ha maldestramente svolto il suo compito. Il ricorso è affidato ad un unico motivo e il contribuente è rimasto intimato. CONSIDERATO Con l’unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, D.Lgs n. 472/1997 nonché dell’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) È indubbio che nella fattispecie il contribuente non ha eseguito regolarmente il pagamento del contributo per un fatto riconducibile al cattivo operato dei professionisti incaricati. Egli, invero, rivoltosi ad alcuni professionisti si è affidato alla loro competenza e affidabilità. Tuttavia, è pur vero che secondo costante giurisprudenza di legittimità perandare esente da responsabilità, non è sufficiente che il contribuente dimostri di aver sporto denuncia – querela nei confronti del professionista, ma deve dimostrare di non avere culpa in vigilando (cfr. Cass. V, n. 19422/2018). Secondo l’orientamento di questa Corte “il contribuente è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell’incarico, affidato a un professionista, di presentare la dichiarazione dei redditi e, in caso di contestazioni sull’esecuzione degli adempimenti fiscali, per essere esoneratodal pagamento delle sanzioni, deve dimostrare la mancanza di colpa o provando che l’intermediario ha mascherato fraudolentemente il proprio inadempimento o che lui stesso ha fornito al professionista la provvista per il pagamento dei tributi” (cfr. Cass. V, n. 581/2019). Ric. 2021 n. 25453 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 3 - Ebbene, nel caso in esame il contribuente si è limitato a formulare reiterate richieste di chiarimenti e di consegna di documentazione proposte ai professionisti, comunque, dopo la notifica della cartella. Ciò non appare sufficiente ad escludere la colpa del contribuente che non può, dunque, andare esente dalle sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria. Ne consegue che la CTR ha fatto malgoverno dei principi espressi dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Puglia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del present