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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 gennaio 2021

Cassazione n. 00868/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. I difensori delle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentano che nella motivazione della sentenza n. 32899 - pronunciata in data 08/01/2021 e depositata il 06/09/2021 - vi sono alcune incongruenze concernenti la posizione di una parte civile, da ricondursi ad errori materiali occorsi nella fase redazionale del provvedimento.

Evidenziano come, nonostante il ragionamento svolto dalla Corte Suprema abbia escluso la sussistenza dell'aggravante della violazione delle norme prevenzionistiche e, conseguentemente, la legittimazione di tutte le [OSCURATO:PERSONA] presenti nel processo come parti civili, nell'elencazione degli enti la cui ammissione come parti civili è stata annullata senza rinvio per tale ragione manca l'indicazione della [OSCURATO:PERSONA].

Ciò detto, presentano istanza affinché si proceda alla correzione dei rilevati errori materiali e all'integrazione del dispositivo e della motivazione con riferimento alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], con conseguente espressa dichiarazione di estromissione della stessa e revoca delle relative statuizioni civili adottate dalla sentenza di secondo grado.

2. Preso atto di quanto sopra, questa Corte dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 32899/2021 in data 8 gennaio 2021 nel senso che alla pag. 582 debba aggiungersi prima della indicazione "[OSCURATO:PERSONA]" quella di "[OSCURATO:PERSONA]".

Analoga aggiunta andrà operata nella parte motiva alla pag. 326, dopo l'indicazione "[OSCURATO:PERSONA]".

Manda la cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ia Ciampi ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori delle [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentano che nella motivazione della sentenza n. 32899 - pronunciata in data 08/01/2021 e depositata il 06/09/2021 - vi sono alcune incongruenze concernenti la posizione di una parte civile, da ricondursi ad errori materiali occorsi nella fase redazionale del provvedimento. Evidenziano come, nonostante il ragionamento svolto dalla Corte Suprema abbia escluso la sussistenza dell'aggravante della violazione delle norme prevenzionistiche e, conseguentemente, la legittimazione di tutte le [OSCURATO:PERSONA] presenti nel processo come parti civili, nell'elencazione degli enti la cui ammissione come parti civili è stata annullata senza rinvio per tale ragione manca l'indicazione della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò detto, presentano istanza affinché si proceda alla correzione dei rilevati errori materiali e all'integrazione del dispositivo e della motivazione con riferimento alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], con conseguente espressa dichiarazione di estromissione della stessa e revoca delle relative statuizioni civili adottate dalla sentenza di secondo grado. 2. Preso atto di quanto sopra, questa Corte dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 32899/2021 in data 8 gennaio 2021 nel senso che alla pag. 582 debba aggiungersi prima della indicazione "[OSCURATO:PERSONA]" quella di "[OSCURATO:PERSONA]". Analoga aggiunta andrà operata nella parte motiva alla pag. 326, dopo l'indicazione "[OSCURATO:PERSONA]". Manda la cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ia Ciampi ti
Sentenza Cassazione n. 00868/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris