CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 46916/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza impugnata, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Monza l'aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 612 cpv cod. pen. e 4 legge n. 110/1975, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta genericità del motivo afferente il richiesto proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. sulla base dei precedenti dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Criticato il contenuto dell'ordinanza, infatti, non si argomenta la ragione per la quale i reati contestati al prevenuto possano costituire un fatto di particolare tenuità e, di contro, la ragione per la quale le condotte di cui alle precedenti condanne non consentano di concludere per l'abitualità nel delinquere del ricorrente. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini Ste090 0,01 IDE.-. [OSCURATO:PERSONA]