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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 44322/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si limita a contestare che, essendo stata la condotta qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si sarebbero dovute riconoscere le attenuanti generiche; ritenuto che, invero, la Corte di appello ha motivato sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'attenuante, sia sulla base della condotta processuale che della gravità del fatto; rilevato che la valutazione circa la gravità del fatto, sia pur con riferimento alla fattispecie di cui al 5°comma, non implica necessariamente un giudizio favorevole al riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del153 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si limita a contestare che, essendo stata la condotta qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si sarebbero dovute riconoscere le attenuanti generiche; ritenuto che, invero, la Corte di appello ha motivato sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'attenuante, sia sulla base della condotta processuale che della gravità del fatto; rilevato che la valutazione circa la gravità del fatto, sia pur con riferimento alla fattispecie di cui al 5°comma, non implica necessariamente un giudizio favorevole al riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del153 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44322/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris