CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22501/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imaldi Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]PalmieriGrimaldi Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Correra-controricorrenti-Agenzia Entrate Riscossione-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4252/2024depositata il 24/10/2024.Numero registro generale 347/2025Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 22501/2026Data pubblicazione 30/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del23/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] dell'Erba, che ha concluso per l'inammissibilità ocomunque per il rigetto del ricorso.Uditi per la ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per i controricorrentil'Avv. [OSCURATO:PERSONA].In estrema sintesi, la Corte d’appello di Napoli ha confermato lasentenza del Tribunale della stessa città, pronunziata nella causa didivisione fra i fratelli Grimaldi (Giovanni, Giuseppe, Elvira e AngelaAmelia), relativa all’eredità della madre [OSCURATO:PERSONA], all’eredità delnonno [OSCURATO:PERSONA], alla quale essi furono chiamati perrappresentazione della loro madre premorta in concorso con FrancaParlato, altra figlia di Giuseppe, e all’eredità del padre [OSCURATO:PERSONA].La causa, svoltasi nel contraddittorio di [OSCURATO:PERSONA], creditore dellasola [OSCURATO:PERSONA], si concluse con la formazione di quattro porzionida estrarre a sorte, avendo il giudice preso atto della comune volontàdei condividenti di unificare le masse. Ciascuna porzione avrebbedovuto essere integrata con il ricavato della vendita del bene dimaggior valore, ritenuto non comodamente divisibile in natura.La Corte d’appello, adita con appello principale da [OSCURATO:PERSONA], hadisatteso il complesso delle censure mosse dall’appellante contro ladecisione di primo grado. Le censure investivano:-la violazione del principio di universalità della divisione, avendol’appellante denunziato che una molteplicità di beni ereditari nonerano stati compresi nella divisione;Numero registro generale 347/2025Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 22501/2026Data pubblicazione 30/06/2026-la mancata presentazione del rendiconto che l’appellante avevachiesto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva gestito ilpatrimonio paterno in forza di procura rilasciatagli dal de cuius;-errori e omissioni in cui era incorso il consulente tecnico, le cuiconclusioni furono poi recepite dalla sentenza di primo grado.La sentenza, emessa in grado d’appello, è stata impugnata da ElviraGrimaldi con istanza di revocazione innanzitutto per errori di fatto,consistenti: a) nella mancata inclusione nella divisione del pacchettoazionario della Flotta armatoriale Grimaldi, compreso nellasuccessione di [OSCURATO:PERSONA], come risultava dalla denunzia disuccessione n. 2009/2007 del 27 marzo 1998, già allegata all’atto dicitazione notificato da [OSCURATO:PERSONA]; b) l’avere la Corte d’appellosupposto erroneamente l’inesistenza di debiti ereditari anteriori algiudizio di divisione.[OSCURATO:PERSONA], con la medesima istanza di revocazione, hadenunziato poi la contrarietà della decisione a un precedentegiudicato, identificato in un lodo pronunziato con riferimento allasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., lodo che aveva dichiarato lanullità della deliberazione con la quale era stata disposta la riduzionedel capitale sociale e la sua ricostituzione. Con riferimento a talelodo, [OSCURATO:PERSONA] precisava che proprio l’esistenza delladeliberazione dichiarata nulla aveva indotto la Corte d’appello adaffermare che, rispetto alla partecipazione sociale, era venuta menola comunione ereditaria, essendo stata giustificata solo per questo lamancata ricomprensione delle quota nella massa dividenda.L’istanza di revocazione è stata rigettata dalla Corte d’appello. Essaha ritenuto che i denunziati errori di fatto non erano tali, denunziandopiuttosto la ricorrente errori di giudizio su questioni sulle quali laNumero registro generale 347/2025Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 22501/2026Data pubblicazione 30/06/2026sentenza aveva pronunziato. Lo stesso doveva dirsi, secondo la Corted’appello, in ordine alla contraddittorietà della sentenza rispetto alprecedente giudicato costituito dal lodo. Anche in questo caso laCorte d’appello aveva esplicitamente statuito sul punto.Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsosulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Hanno resistito con controricorso anche [OSCURATO:PERSONA] e AngelaAmelia Grimaldi.Tutte le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] primi due motivi denunziano, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: ilprimo motivo si riferisce all’esclusione dalla massa da dividere delpacchetto azionario della [OSCURATO:PERSONA], il secondo alla mancataconsiderazione del passivo ereditario. Nell’uno e nell’altro caso laricorrente sostiene che la Corte d’appello era incorsa in un errore difatto percettivo e non in un errore di giudizio.I motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché essi,seppure riferiti a distinti contenuti della decisione, propongono unacensura sovrapponibile su questioni risolte dalla sentenza impugnatanello stesso modo.I motivi sono infondati. L'errore di fatto rilevante ai fini dellarevocazione della sentenza, compresa quella della Corte dicassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra duerappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materialeNumero registro generale 347/2025Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 22501/2026Data pubblicazione 30/06/2026che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporrel'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmenteescluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fattostesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul qualeil giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza edobiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche oargomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel sensoche, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n.16439/2021; n. 3190/2006).La Corte d’appello, quanto al pacchetto azionario della [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la sussistenza dell’errore sul rilievoche la sentenza, oggetto dell’istanza di revocazione, avevaconsiderato la denunzia di successione in cui il cespite era inserito,avendo tuttavia ritenuto che l’indicazione fosse smentita dallaconsulenza e che «comunque, posto l’onere delle parti di indicarecompiutamente, nella preliminare fase c.d. di assificazione, laconsistenza dei beni da divider ed a fronte della documentazioneprodotta da [OSCURATO:PERSONA], nulla avrebbe opposto o aggiunto».Quindi, ricordato che il principio di universalità della divisione èderogabile, il giudice della revocazione ha concluso nel senso che ilsupposto errore, seppure in ipotesi sussistente, costituiva errore difatto e non di giudizio.In ordine al complesso di tali affermazioni, la ricorrente insiste nelsostenere che si trattava di errori di fatto, ma in questo senso, dalmomento che neanche si deduce che la sentenza, oggetto dell’istanzadi revocazione, avesse un contenuto diverso da quello indicato dallaCorte d’appello, la deduzione si atteggia a petizione di principio.Numero registro generale 347/2025Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 22501/2026Data pubblicazione 30/06/2026La sentenza, conclusivamente, è in linea con il principio, mai messo indiscussione che l'errore, per essere deducibile in sede di revocazione,deve essere la risultante di una svista percettiva che si presenti concarattere di evidenza, obiettività e rilevabilità immediata: caratteriche, nel caso in esame, non ricorrevano. Nei termini indicati dallaCorte d’appello si deve convenire che non fu denunziato un errore difatto, ma in ipotesi un errore di giudizio, per non avere giudicid’appello tratto dal documento, esplicitamente considerato, leconseguenze che giuridicamente, secondo la ricorrente, nederivavano in ossequio al principio di universalità della divisione. Vada sé, nell’ambito di tale ricostruzione, che l’errore cadeva su unpunto controverso, rimanendo escluso anche per tale ulterioreragione uno dei presupposti della revocazione.Quanto finora rilevato vale allo stesso modo in ordine alla denunzia dimancata considerazione del passivo ereditario. Il rimprovero che laGrimaldi aveva mosso con l’istanza di revocazione è di non avere laCorte d’appello considerato che l’esistenza del debito risultavaoggettivamente dalla nota di iscrizione ipotecaria. Fatto è però, comerisulta dalla sentenza impugnata in questa sede, che la nota fuconsiderata dalla Corte d’appello nella sentenza di cui fu chiesta larevocazione, allorché si propose la questione della necessitàdell’integrazione del contraddittorio nei confronti del creditoreipotecario. Quindi, anche in questo caso, è esclusa a priori l’esistenzadell’errore di fatto, prospettandosi un errore di giudizio, per nonavere tratto dal documento le implicazioni che, secondo la ricorrente,giuridicamente ne derivavano. È quasi superfluo aggiungere che,anche in questo caso, il supposto errore cadeva su un puntocontroverso, dovendosi intendere per “punto controverso” quelloNumero registro generale 347/2025Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 22501/2026Data pubblicazione 30/06/2026oggetto di statuizione, anche implicita (Cass. n. 7435/2023; n.10238/2000).Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 395c.p.c. La Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la contradditorietàdella decisione emessa rispetto al giudicato costituito dal lodoarbitrale.Il motivo è infondato. La Corte d’appello, con affermazione noncensurata con il presente ricorso, ha rimarcato l’esistenza di esplicitapronunzia rinvenibile sul punto nella sentenza oggetto di istanza direvocazione, che aveva riconosciuto sia l’esistenza del lodo, sia la suadefinitività, escludendone tuttavia la rilevanza con pronunziaaltrettanto esplicita. In proposito, è sufficiente richiamare il principio,al quale la Corte d’appello si è attenuta, secondo il quale lacondizione perché la contrarietà al giudicato costituisca motivo direvocazione è che la precedente sentenza non abbia pronunziato sullarelativa eccezione (Cass. n. 38230/2021; n. 28733/2022).Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore dei controricorrenti, che liquida, sia quanto aGrimaldi Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], sia quanto a GrimaldiGiovanni, in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarieNumero registro generale 347/2025Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 22501/2026Data pubblicazione 30/06/2026nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agliaccessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 23 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]