CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34961/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso a sentenza del 17/11/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso lamentano un difetto di motivazione, riguardante il mancato scrutinio dei documenti prodotti della difesa con la memoria depositata il 24 gennaio 2024, senza precisare in che teimini tale pretermissione ha finito per influire sul giudizio di responsabilità ( unico tema devoluto dal ricorso a questa Corte) mentre per altro verso, avuto riguardo alla configurabilità in fatto e diritto dell'evasione contestata, anche sotto il versante del relativo elemento soggettivo, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logicherilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA] L. E 5ez't7 VI ¦ ;.U. 30 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] mente 2