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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20890/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 26.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 21.7.2021, il Tribunale di Forlì aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], contestualmente assolto per il fatto di cui al capo B) della imputazione, responsabile dei reati di tentata estorsione aggravata, di cui al capo A), di lesioni personali aggravate di cui al capo C), di porto ingiustificato di arma impropria di cui al capo E) e, infine, del delitto di minaccia di cui al capo F), ritenendo invece assorbito il delitto di violazione di domicilio aggravata di cui al capo D) nella aggravante contestata sul capo A); di conseguenza, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva, il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena complessiva, così ridotta per il tentativo, di anni 4 di reclusione ed euro 1.800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, applicando altresì le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;

2. ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia che deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà rispetto alle risultanze processuali sulla ritenuta colpevolezza: richiama le considerazioni della Corte di appello secondo cui, nonostante chi lo aveva aggredito fosse travisato, la persona offesa aveva tuttavia ritenuto che si trattasse dell'imputato, ciò in considerazione della pelle nera e del riferimento al contratto di affitto, risultando perciò del tutto improprio parlare di "riconoscimento" avendo il [OSCURATO:PERSONA] semmai "immaginato" che lo sconosciuto fosse il [OSCURATO:PERSONA]; segnala che, per questo motivo, la sentenza ha insistito sui presunti "riscontri" alla intuizione della vittima, a partire dal coltello rinvenuto, ancora bagnato, nell'acquaio della abitazione del ricorrente; rileva che la valenza indiziaria di siffatto elemento era legata al fatto che il coltello giacesse nell'acquaio senza alcun altro tipo di stoviglia o posata, circostanza riferita dal teste di PG che, tuttavia, era stato sul punto denunziato dall'imputato il quale ha sempre spiegato cosa quella sera avesse mangiato, di aver usato un coltello, e di averlo lasciato nell'acquaio insieme agli altri piatti e stoviglie, come sarebbe stato documentato da un suo conoscente entrato nell'appartamento giorni dopo; denunzia, quindi, il travisamento della prova orale in cui è incorsa la Corte di appello che, nel dar conto del rilievo difensivo, ha spiegato che il teste aveva riferito non già che nel lavello vi era solo il coltello ma che solo il coltello era stato lavato da poco, richiamando, sul punto, le relative trascrizioni; aggiunge che un ulteriore elemento indiziario a carico del ricorrente è stato individuato nel fatto che egli fingesse di dormire non avendo aperto al personale di PG che, pure, aveva suonato a lungo e bussato invano con i manganelli avendo finito, quindi, con lo sfondare la porta; rileva la contraddittorietà della argomentazione logica su cui la Corte ha fatto leva rilevando come ben più lineare sarebbe stato il comportamento del ricorrente che avesse subito aperto la porta dando contezza della sua presenza in casa piuttosto che correre il rischio di indurre gli operanti a pensare che se ne fosse allontanato;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il ricorso si sofferma su singoli elementi omettendone invece una lettura complessiva quale quella congruamente operata dalla Corte di appello; segnala come non sussista il lamentato travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e ritenuto responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], locatore dell'appartamento ove il ricorrente viveva senza corrispondere il canone di locazione, in quanto, entrato da una finestra nell'appartamento del predetto, con il volto parzialmente travisato, avrebbe usato violenza e minaccia (con l'uso di un coltello) nei suoi confronti dicendogli che "devi ritirare lo sfratto.

Dì all'avvocato di ritirare lo sfratto" e, "ti do un po' di soldi alla volta.

Dì all'avvocato di ritirare lo sfratto altrimenti ti ammazzo"; del delitto di lesioni personali in quanto avrebbe cagionato due tagli al volto del [OSCURATO:PERSONA] mimando il gesto di tagliargli la faccia; de porto ingiustificato di strumento atto alla offesa e, infine, per le minacce ripetute dopo l'attivazione della procedura di sfratto, antecedenti l'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. I giudici di merito hanno valorizzato la ricostruzione dell'episodio che era stata proposta dal [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di aver riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] "... seppur questo avesse il volto parzialmente travisato e coperto da una maschera o da un fazzoletto" (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado).

Gli operanti, giunti sul posto su chiamata della persana offesa, dopo aver bussato e suonato invano per 15 minuti, avevano sfondato la porta dell'appartamento occupato dall'odierno ricorrente che avevano trovato in pigiama e che, a loro avviso, faceva finta di dormire; la sentenza di primo grado aveva inoltre dato atto che gli operanti avevano rinvenuto, nel lavello, un coltello, unico strumento ivi collocato, e che risultava essere stato lavato da poco. 2.

La difesa aveva proposto appello insistendo, in particolare, sul "riconoscimento" dell'imputato da parte della persona offesa che, in realtà, non vi sarebbe stato atteso che il ricorrente era pacificamente travisato; aveva anche fatto presente che la circostanza del rinvenimento del coltello era stata oggetto di una denuncia per falsa testimonianza inoltrata nei confronti del teste di PG essendo emerso che, nel lavello, diversamente da quanto riferito dal sottufficiale, vi erano tutte le stoviglie e le posate usate dal [OSCURATO:PERSONA] per la cena, con il che la presenza del coltello non era circostanza tale da poter assumere alcun rilievo ed alcun particolare significato di "riscontro" alle parole e alle dichiarazioni della persona offesa.

3. Ebbene, rileva il collegio che la Corte di appello, avendo dato atto della denuncia del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del teste di PG, ha in primo luogo ribadito la attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] il quale non aveva alcun interesse a coltivare una accusa calunniosa nei confronti del ricorrente il quale, dal canto suo, aveva invece interesse ad ottenere, dal suo locatore, il ritiro della procedura di sfratto, non essendoci alcuna certezza sulla durata della sospensione dovuta alla emergenza per il COVID e considerando che egli, comunque, non aveva la disponibilità di denaro per sanare la morosità accumulata nell'arco di due anni (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata).

Coerente e non manifestamente illogica, dunque, è la motivazione con cui i giudici di secondo grado hanno giudicato affidabile il "riconoscimento" operato dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato di aver identificato il suo aggressore nel [OSCURATO:PERSONA] il quale, benché parzialmente travisato, era stato da lui individuato sia in forza delle caratteristiche fisiche che per la voce (cfr., in tal senso, pag. 3 della sentenza di primo grado), oltre ad essere l'unico ad avere interesse ad aggredirlo facendo esplicito riferimento all'avvio della procedura di sfratto.

A fronte di questi elementi, cui i giudici di merito, con argomentazioni che non si prestano a rilievi di manifesta illogicità, hanno collegato la identificazione dell'aggressore nella persona dell'odierno ricorrente, si deve allora concludere nel senso che il denunziato travisamento della prova testimoniale, pur dalla difesa correttamente documentato (cfr., all, al ricorso), non assume carattere dirimente e decisivo nella complessiva economia della motivazione.

La stessa difesa, infatti, ha fatto presente che si sarebbe trattato di un "riscontro" alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, i giudici di merito, con valutazione congruamente motivata e che, perciò, si sottrae a rilievi suscettibili di essere sollevati in questa sede, hanno considerato assolutamente affidabili.

Ed è pacifico che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, che deve essere, tuttavia, rilevante e decisivo nell'economia della motivazione, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. (cfr., da ultimo, Sez. 5 - , n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. 'I dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 26.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 21.7.2021, il Tribunale di Forlì aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], contestualmente assolto per il fatto di cui al capo B) della imputazione, responsabile dei reati di tentata estorsione aggravata, di cui al capo A), di lesioni personali aggravate di cui al capo C), di porto ingiustificato di arma impropria di cui al capo E) e, infine, del delitto di minaccia di cui al capo F), ritenendo invece assorbito il delitto di violazione di domicilio aggravata di cui al capo D) nella aggravante contestata sul capo A); di conseguenza, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva, il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena complessiva, così ridotta per il tentativo, di anni 4 di reclusione ed euro 1.800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, applicando altresì le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; 2. ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia che deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà rispetto alle risultanze processuali sulla ritenuta colpevolezza: richiama le considerazioni della Corte di appello secondo cui, nonostante chi lo aveva aggredito fosse travisato, la persona offesa aveva tuttavia ritenuto che si trattasse dell'imputato, ciò in considerazione della pelle nera e del riferimento al contratto di affitto, risultando perciò del tutto improprio parlare di "riconoscimento" avendo il [OSCURATO:PERSONA] semmai "immaginato" che lo sconosciuto fosse il [OSCURATO:PERSONA]; segnala che, per questo motivo, la sentenza ha insistito sui presunti "riscontri" alla intuizione della vittima, a partire dal coltello rinvenuto, ancora bagnato, nell'acquaio della abitazione del ricorrente; rileva che la valenza indiziaria di siffatto elemento era legata al fatto che il coltello giacesse nell'acquaio senza alcun altro tipo di stoviglia o posata, circostanza riferita dal teste di PG che, tuttavia, era stato sul punto denunziato dall'imputato il quale ha sempre spiegato cosa quella sera avesse mangiato, di aver usato un coltello, e di averlo lasciato nell'acquaio insieme agli altri piatti e stoviglie, come sarebbe stato documentato da un suo conoscente entrato nell'appartamento giorni dopo; denunzia, quindi, il travisamento della prova orale in cui è incorsa la Corte di appello che, nel dar conto del rilievo difensivo, ha spiegato che il teste aveva riferito non già che nel lavello vi era solo il coltello ma che solo il coltello era stato lavato da poco, richiamando, sul punto, le relative trascrizioni; aggiunge che un ulteriore elemento indiziario a carico del ricorrente è stato individuato nel fatto che egli fingesse di dormire non avendo aperto al personale di PG che, pure, aveva suonato a lungo e bussato invano con i manganelli avendo finito, quindi, con lo sfondare la porta; rileva la contraddittorietà della argomentazione logica su cui la Corte ha fatto leva rilevando come ben più lineare sarebbe stato il comportamento del ricorrente che avesse subito aperto la porta dando contezza della sua presenza in casa piuttosto che correre il rischio di indurre gli operanti a pensare che se ne fosse allontanato; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il ricorso si sofferma su singoli elementi omettendone invece una lettura complessiva quale quella congruamente operata dalla Corte di appello; segnala come non sussista il lamentato travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e ritenuto responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], locatore dell'appartamento ove il ricorrente viveva senza corrispondere il canone di locazione, in quanto, entrato da una finestra nell'appartamento del predetto, con il volto parzialmente travisato, avrebbe usato violenza e minaccia (con l'uso di un coltello) nei suoi confronti dicendogli che "devi ritirare lo sfratto. Dì all'avvocato di ritirare lo sfratto" e, "ti do un po' di soldi alla volta. Dì all'avvocato di ritirare lo sfratto altrimenti ti ammazzo"; del delitto di lesioni personali in quanto avrebbe cagionato due tagli al volto del [OSCURATO:PERSONA] mimando il gesto di tagliargli la faccia; de porto ingiustificato di strumento atto alla offesa e, infine, per le minacce ripetute dopo l'attivazione della procedura di sfratto, antecedenti l'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. I giudici di merito hanno valorizzato la ricostruzione dell'episodio che era stata proposta dal [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di aver riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] "... seppur questo avesse il volto parzialmente travisato e coperto da una maschera o da un fazzoletto" (cfr., pag. 2 della sentenza di primo grado). Gli operanti, giunti sul posto su chiamata della persana offesa, dopo aver bussato e suonato invano per 15 minuti, avevano sfondato la porta dell'appartamento occupato dall'odierno ricorrente che avevano trovato in pigiama e che, a loro avviso, faceva finta di dormire; la sentenza di primo grado aveva inoltre dato atto che gli operanti avevano rinvenuto, nel lavello, un coltello, unico strumento ivi collocato, e che risultava essere stato lavato da poco. 2. La difesa aveva proposto appello insistendo, in particolare, sul "riconoscimento" dell'imputato da parte della persona offesa che, in realtà, non vi sarebbe stato atteso che il ricorrente era pacificamente travisato; aveva anche fatto presente che la circostanza del rinvenimento del coltello era stata oggetto di una denuncia per falsa testimonianza inoltrata nei confronti del teste di PG essendo emerso che, nel lavello, diversamente da quanto riferito dal sottufficiale, vi erano tutte le stoviglie e le posate usate dal [OSCURATO:PERSONA] per la cena, con il che la presenza del coltello non era circostanza tale da poter assumere alcun rilievo ed alcun particolare significato di "riscontro" alle parole e alle dichiarazioni della persona offesa. 3. Ebbene, rileva il collegio che la Corte di appello, avendo dato atto della denuncia del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del teste di PG, ha in primo luogo ribadito la attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] il quale non aveva alcun interesse a coltivare una accusa calunniosa nei confronti del ricorrente il quale, dal canto suo, aveva invece interesse ad ottenere, dal suo locatore, il ritiro della procedura di sfratto, non essendoci alcuna certezza sulla durata della sospensione dovuta alla emergenza per il COVID e considerando che egli, comunque, non aveva la disponibilità di denaro per sanare la morosità accumulata nell'arco di due anni (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata). Coerente e non manifestamente illogica, dunque, è la motivazione con cui i giudici di secondo grado hanno giudicato affidabile il "riconoscimento" operato dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato di aver identificato il suo aggressore nel [OSCURATO:PERSONA] il quale, benché parzialmente travisato, era stato da lui individuato sia in forza delle caratteristiche fisiche che per la voce (cfr., in tal senso, pag. 3 della sentenza di primo grado), oltre ad essere l'unico ad avere interesse ad aggredirlo facendo esplicito riferimento all'avvio della procedura di sfratto. A fronte di questi elementi, cui i giudici di merito, con argomentazioni che non si prestano a rilievi di manifesta illogicità, hanno collegato la identificazione dell'aggressore nella persona dell'odierno ricorrente, si deve allora concludere nel senso che il denunziato travisamento della prova testimoniale, pur dalla difesa correttamente documentato (cfr., all, al ricorso), non assume carattere dirimente e decisivo nella complessiva economia della motivazione. La stessa difesa, infatti, ha fatto presente che si sarebbe trattato di un "riscontro" alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, i giudici di merito, con valutazione congruamente motivata e che, perciò, si sottrae a rilievi suscettibili di essere sollevati in questa sede, hanno considerato assolutamente affidabili. Ed è pacifico che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, che deve essere, tuttavia, rilevante e decisivo nell'economia della motivazione, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. (cfr., da ultimo, Sez. 5 - , n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. 'I dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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