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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01385/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 05hrdyo) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: sentenza pronunciata Tribunale di Lodi il 13 luglio 2021, irrevocabile il 28 settembre 2021, per il reato di cui all’art. art. 73 d.P.R. 309/1990 per fatti di detenzione a fine di spaccio commessi a [OSCURATO:PERSONA] al Lambro tra il 2018 e il mese di ottobre 2020; sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 29 agosto 2023, irrevocabile il 16 settembre 2023, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, commesso a Milano il 16 luglio 2023; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sul dato temporale senza considerare la sostanziale omogeneità delle condotte; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti- emerge che i reati, sono stati commessi a tre anni di distanza e come tale elemento sia da solo significativo a escludere l’unicità del disegno criminoso, la cui configurabilità, peraltro, dovrebbe essere individuata facendo riferimento a una data anteriore all’inizio della prima condotta che risale addirittura al 2018 (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 05hrdyo) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: sentenza pronunciata Tribunale di Lodi il 13 luglio 2021, irrevocabile il 28 settembre 2021, per il reato di cui all’art. art. 73 d.P.R. 309/1990 per fatti di detenzione a fine di spaccio commessi a [OSCURATO:PERSONA] al Lambro tra il 2018 e il mese di ottobre 2020; sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 29 agosto 2023, irrevocabile il 16 settembre 2023, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, commesso a Milano il 16 luglio 2023; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sul dato temporale senza considerare la sostanziale omogeneità delle condotte; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti- emerge che i reati, sono stati commessi a tre anni di distanza e come tale elemento sia da solo significativo a escludere l’unicità del disegno criminoso, la cui configurabilità, peraltro, dovrebbe essere individuata facendo riferimento a una data anteriore all’inizio della prima condotta che risale addirittura al 2018 (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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