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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27049/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] di Cambiano n. 82 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 102, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Umbria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 13.7.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di agente di commercio di profili, tapparelle ed infissi, avendo corrisposto l'Irap per gli anni dal 2014 al 2016, domandava all'Agenzia delle Entrate il rimborso di quanto versato, ritenendo di averne diritto, non disponendo di un'autonoma organizzazione della propria attività professionale.

L'Amministrazione finanziaria non rispondeva.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ente impositore, il contribuente lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia, che respingeva il ricorso, ritenendo sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività professionale del ricorrente.

3. li Corboli spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Umbria, che confermava la decisione della CTP.

4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 2 [recte: 3], cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto la ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione dell'attività professionale del contribuente, in realtà insussistente.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR esaminato la prova documentale offerta dal ricorrente circa la scarsa quantità dell'apporto assicurato dalle figlie al lavoro del padre.

3. Con il suo terzo motivo di ricorso, il contribuente contesta la violazione delle regole legali in materia di ripartizione delle spese legali, risultando comunque iniqua la condanna al pagamento di Euro 2.000,00 per le spese di lite, irrogata al ricorrente dalla CTR.

4. Mediante il primo strumento di impugnazione il contribuente contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione dell'attività lavorativa.

Mediante il secondo motivo di impugnazione il ricorrente censura l'omesso esame, da parte della CTR, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e costituito dalla prova documentale che la collaborazione alla sua attività professionale assicurata dalle figlie è risultata meramente marginale.

I motivi di ricorso presentano ragioni di connessione, entrambi attenendo alla sussistenza, o meno, di un'autonoma attività professionale del ricorrente, e possono pertanto essere trattati congiuntamente, al fine di limitare le ripetizioni e per ragioni di chiarezza espositiva.4.1.

Scrive la CTR che "sulla collaborazione della figlia, come sostenuto dall'Ufficio, non è stata invece fornita dal contribuente alcuna prova che possa indurre a configurarla, per qualità e quantità come una semplice 'attività marginale', senza apporto di alcun valore aggiunto ... considerata la notevole mole di lavoro svolto dal contribuente, con continui spostamenti sull'intero territorio nazionale, partecipazione a molte mostre e fiere nazionali ed estere, disponibilità di ben tre autovetture, come beni strumentali, è ragionevole ritenere che il familiare collaborante non svolgesse solamente un'attività marginale ed occasionale di segreteria, ma di fatto fornisse un indispensabile supporto alla attività del padre, tant'è che gli veniva attribuita anche una quota degli utili di impresa': La giurisprudenza, di merito e di cassazione, afferma che nel caso di impresa familiare la collaborazione dei familiari partecipanti all'impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo del titolare, facendo assumere la soggettività passiva all'Irap del medesimo (vedi Cass. n. 24060/16 - Cass. n. 14789/2018)".

4.2. Il contribuente censura di aver avuto a disposizione beni strumentali non eccedenti "quel minimo sufficiente ed indispensabile per l'esercizio della sua attività svolta su base personale ... avendo il ricorrente un unico collaboratore familiare sporadico e marginale, nonché beni strumentali ridotti e minimamente indispensabili per l'esercizio dell'attività lavorativa" (ric., pp. 3 e 7), ed avendo comunque la necessità di spostarsi con frequenza nel territorio nazionale e pure all'estero.

Afferma, inoltre, di aver assicurato "la prova documentale ... da cui si evince facilmente la modalità e la scarsa quantità dell'apporto delle figlie al padre" (ric., p. 8).

Il contribuente specifica, ancora, di aver "sempre esercitato la sua attività sotto forma d'impresa familiare ove l'unico collaboratore familiare è rappresentato da una sola figlia per volta ... con un'attività lavorativa niente affatto prevalente e continuativa, bensì limitata ad una piccola attività di semplice segreteria" (ric., p. 3).

4.3. Tanto premesso, può condividersi che la mera sussistenza di un'attività familiare svolta in regime di impresa familiare, pur accertata, qualora risulti assicurata dal collaboratore familiare una partecipazione marginale all'attività stessa, possa essere elemento di per sé non sufficiente a ritenere integrato il presupposto dell'autonoma organizzazione dell'attività professionale ai fini Irap, fermo restando che la prova della marginalità compete al contribuente.

Nel caso di specie il Corboli, in memoria, ha meglio illustrato le modalità della collaborazione prestata dalle figlie alla sua attività professionale, ma non ha chiarito come abbia tempestivamente provato le circostanze che allega.

Occorre quindi rilevare che costituiscono un dato incontestato nel presente giudizio lo svolgimento dell'attività professionale, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in forma di impresa familiare, avvalendosi della collaborazione di una figlia per volta.

Incontestato è pure il possesso di un motociclo e di tre autovetture, che secondo il ricorrente costituiscono una dotazione strumentale minimale.

4.3.1. L'accertamento della ricorrenza di un'autonoma organizzazione dell'attività professionale del contribuente, ai fini della sottoposizione al versamento dell'Irap, dipende dall'analisi di una pluralità di fattori, che devono essere provati, in caso di contestazione, dall'Amministrazione finanziaria, risultando naturalmente consentito al contribuente assicurare la prova contraria, e devono quindi essere valutati nella loro complessiva incidenza sul giudizio da esprimere.

4.4. Nel caso di specie il contribuente sostiene di avere assicurato prova documentale dei limiti della collaborazione all'attività professionale prestata, alternativamente, da una delle figlie, e lamenta pure alla CTR di non averla esaminata.

Peraltro la stessa prospettazione proposta dal contribuente appare incompleta, perché si limita al affermare di aver corrisposto ad una figlia "una quota dell'appena 6%", mentre l'altra figlia avrebbe collaborato "per pochi mesi nel 2006", ma il ricorrente neppure allega a quali condizioni.

Invero, come si è innanzi evidenziato, il giudice dell'appello ha specificamente esaminato il profilo dell'incidenza della collaborazione assicurata dalle figlie all'impresa familiare.

La contestazione relativa al mancato esame di una "prova documetale" appare mal proposta dal contribuente, e neppure risulta scrutinabile.

La critica risulta infatti inammissibile, non indicando il contribuente a quale documentazione intenda operare riferimento, non riportando una sua sintesi, non segnalando quando abbia tempestivamente proposto, e successivamente rinnovato, la propria contestazione, e con quali formule, nell'ambito dei gradi di merito del giudizio.

4.5. Gli elementi essenziali di valutazione acquisiti ed utilizzabili, pertanto, consistono nello svolgimento dell'attività professionale avvalendosi della collaborazione delle figlie, in regime di impresa familiare, e dal possesso di un motociclo e ben tre autovetture, dotazione di beni strumentali che deve essere ritenuta eccedente il minimo necessario per lo svolgimento di una pur florida attività professionale.4.6.

I primi due motivi di ricorso appaiono pertanto infondati e devono essere rigettati.

5. Quanto al terzo strumento di impugnazione, e pertanto alla censura circa la condanna del contribuente al pagamento di elevate spese di lite adottata dalla CTR, osservato che il giudice regionale ha seguito l'ordinario criterio della soccombenza, e non emergono ragioni, gravi ed eccezionali, che consentano di derogarvi, anche questo motivo di impugnazione deve essere rigettato.

6. In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida nella misura di Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] di Cambiano n. 82 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 102, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Umbria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 13.7.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di agente di commercio di profili, tapparelle ed infissi, avendo corrisposto l'Irap per gli anni dal 2014 al 2016, domandava all'Agenzia delle Entrate il rimborso di quanto versato, ritenendo di averne diritto, non disponendo di un'autonoma organizzazione della propria attività professionale. L'Amministrazione finanziaria non rispondeva. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ente impositore, il contribuente lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia, che respingeva il ricorso, ritenendo sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività professionale del ricorrente. 3. li Corboli spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Umbria, che confermava la decisione della CTP. 4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 2 [recte: 3], cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto la ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione dell'attività professionale del contribuente, in realtà insussistente. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR esaminato la prova documentale offerta dal ricorrente circa la scarsa quantità dell'apporto assicurato dalle figlie al lavoro del padre. 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, il contribuente contesta la violazione delle regole legali in materia di ripartizione delle spese legali, risultando comunque iniqua la condanna al pagamento di Euro 2.000,00 per le spese di lite, irrogata al ricorrente dalla CTR. 4. Mediante il primo strumento di impugnazione il contribuente contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione dell'attività lavorativa. Mediante il secondo motivo di impugnazione il ricorrente censura l'omesso esame, da parte della CTR, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e costituito dalla prova documentale che la collaborazione alla sua attività professionale assicurata dalle figlie è risultata meramente marginale. I motivi di ricorso presentano ragioni di connessione, entrambi attenendo alla sussistenza, o meno, di un'autonoma attività professionale del ricorrente, e possono pertanto essere trattati congiuntamente, al fine di limitare le ripetizioni e per ragioni di chiarezza espositiva.4.1. Scrive la CTR che "sulla collaborazione della figlia, come sostenuto dall'Ufficio, non è stata invece fornita dal contribuente alcuna prova che possa indurre a configurarla, per qualità e quantità come una semplice 'attività marginale', senza apporto di alcun valore aggiunto ... considerata la notevole mole di lavoro svolto dal contribuente, con continui spostamenti sull'intero territorio nazionale, partecipazione a molte mostre e fiere nazionali ed estere, disponibilità di ben tre autovetture, come beni strumentali, è ragionevole ritenere che il familiare collaborante non svolgesse solamente un'attività marginale ed occasionale di segreteria, ma di fatto fornisse un indispensabile supporto alla attività del padre, tant'è che gli veniva attribuita anche una quota degli utili di impresa': La giurisprudenza, di merito e di cassazione, afferma che nel caso di impresa familiare la collaborazione dei familiari partecipanti all'impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo del titolare, facendo assumere la soggettività passiva all'Irap del medesimo (vedi Cass. n. 24060/16 - Cass. n. 14789/2018)". 4.2. Il contribuente censura di aver avuto a disposizione beni strumentali non eccedenti "quel minimo sufficiente ed indispensabile per l'esercizio della sua attività svolta su base personale ... avendo il ricorrente un unico collaboratore familiare sporadico e marginale, nonché beni strumentali ridotti e minimamente indispensabili per l'esercizio dell'attività lavorativa" (ric., pp. 3 e 7), ed avendo comunque la necessità di spostarsi con frequenza nel territorio nazionale e pure all'estero. Afferma, inoltre, di aver assicurato "la prova documentale ... da cui si evince facilmente la modalità e la scarsa quantità dell'apporto delle figlie al padre" (ric., p. 8). Il contribuente specifica, ancora, di aver "sempre esercitato la sua attività sotto forma d'impresa familiare ove l'unico collaboratore familiare è rappresentato da una sola figlia per volta ... con un'attività lavorativa niente affatto prevalente e continuativa, bensì limitata ad una piccola attività di semplice segreteria" (ric., p. 3). 4.3. Tanto premesso, può condividersi che la mera sussistenza di un'attività familiare svolta in regime di impresa familiare, pur accertata, qualora risulti assicurata dal collaboratore familiare una partecipazione marginale all'attività stessa, possa essere elemento di per sé non sufficiente a ritenere integrato il presupposto dell'autonoma organizzazione dell'attività professionale ai fini Irap, fermo restando che la prova della marginalità compete al contribuente. Nel caso di specie il Corboli, in memoria, ha meglio illustrato le modalità della collaborazione prestata dalle figlie alla sua attività professionale, ma non ha chiarito come abbia tempestivamente provato le circostanze che allega. Occorre quindi rilevare che costituiscono un dato incontestato nel presente giudizio lo svolgimento dell'attività professionale, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in forma di impresa familiare, avvalendosi della collaborazione di una figlia per volta. Incontestato è pure il possesso di un motociclo e di tre autovetture, che secondo il ricorrente costituiscono una dotazione strumentale minimale. 4.3.1. L'accertamento della ricorrenza di un'autonoma organizzazione dell'attività professionale del contribuente, ai fini della sottoposizione al versamento dell'Irap, dipende dall'analisi di una pluralità di fattori, che devono essere provati, in caso di contestazione, dall'Amministrazione finanziaria, risultando naturalmente consentito al contribuente assicurare la prova contraria, e devono quindi essere valutati nella loro complessiva incidenza sul giudizio da esprimere. 4.4. Nel caso di specie il contribuente sostiene di avere assicurato prova documentale dei limiti della collaborazione all'attività professionale prestata, alternativamente, da una delle figlie, e lamenta pure alla CTR di non averla esaminata. Peraltro la stessa prospettazione proposta dal contribuente appare incompleta, perché si limita al affermare di aver corrisposto ad una figlia "una quota dell'appena 6%", mentre l'altra figlia avrebbe collaborato "per pochi mesi nel 2006", ma il ricorrente neppure allega a quali condizioni. Invero, come si è innanzi evidenziato, il giudice dell'appello ha specificamente esaminato il profilo dell'incidenza della collaborazione assicurata dalle figlie all'impresa familiare. La contestazione relativa al mancato esame di una "prova documetale" appare mal proposta dal contribuente, e neppure risulta scrutinabile. La critica risulta infatti inammissibile, non indicando il contribuente a quale documentazione intenda operare riferimento, non riportando una sua sintesi, non segnalando quando abbia tempestivamente proposto, e successivamente rinnovato, la propria contestazione, e con quali formule, nell'ambito dei gradi di merito del giudizio. 4.5. Gli elementi essenziali di valutazione acquisiti ed utilizzabili, pertanto, consistono nello svolgimento dell'attività professionale avvalendosi della collaborazione delle figlie, in regime di impresa familiare, e dal possesso di un motociclo e ben tre autovetture, dotazione di beni strumentali che deve essere ritenuta eccedente il minimo necessario per lo svolgimento di una pur florida attività professionale.4.6. I primi due motivi di ricorso appaiono pertanto infondati e devono essere rigettati. 5. Quanto al terzo strumento di impugnazione, e pertanto alla censura circa la condanna del contribuente al pagamento di elevate spese di lite adottata dalla CTR, osservato che il giudice regionale ha seguito l'ordinario criterio della soccombenza, e non emergono ragioni, gravi ed eccezionali, che consentano di derogarvi, anche questo motivo di impugnazione deve essere rigettato. 6. In definitiva il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida nella misura di Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a ti
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