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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 34796/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generaleper l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il 18 maggio 2021 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altro imputato non ricorrente , responsabile del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 55, comma 9 , d. lgs. 21 novembre 2007, n.231 (oggi art. 493 ter cod. pen.) per avere indebitamente utilizzato lacarta bancomat di [OSCURATO:PERSONA] effettuando presso il market “Luna piena“ in Manfredonia tra il 16 settembre 2016 e il 17 settembre 2016 10 tentativi di acquisto per una somma complessiva pari a euro 2.550 eun acquisto pari a euro 100.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di appello di Bari non ha dato avviso alle parti circa la possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata in primo grado, pur in presenza delle condizioni previste dall’art.545 bis, cod. proc. pen., così violando la regola secondo la quale solo dopo la conferma della condanna di primo grado il condannato è in grado di valutare l’opportunità di chiedere una sanzione sostitutiva.

D ovendosi escludere che l’imputato sia tenuto a formulare la richiesta di pena sostitutiva mediante l’atto d’appello,è ragionevole ritenere che sia la Corte d’appello , dopo la lettura del dispositivo,a essere obbligata a dare avviso alle parti circa la ricorrenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva, ovvero motivare circa la non applicabilità.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 biscod. pen., che è stato modificato successivamente alla sentenza di appello , introducendo la possibilità di prendere in considerazione anche la condotta susseguente al reato.

Ciò comporta, secondo la difesa , che debba essere nuovamente valutata dalla Corte d’appello la possibilità di applicare l’istituto in base al principio di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen. , tenendo conto della condotta dell’imputato susseguente al reato, improntata a un particolare atteggiamento collaborativo e rispettoso della legalità.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Per consolidato orientamento interpretativo della Corte di legittimità,in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello(Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 –02; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski,Rv. 285751 - 01Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729 – 01 ; S ez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 – 01 ; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino,Rv. 285090 – 01 ).

Non è ammissibile, per tale ragione, il motivo di ricorso con il quale l’imputato si dolga dell’omessa pronuncia officiosa del giudice di appello circa l’applicabilità di una pena sostitutiva.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dopo la modifica (incontestabilmente retroattiva, data la natura sostanziale dell'istituto) dell'art. 131 bis, comma 1, cod. pen. a opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, devono essere valutati, secondo i criteri di cui all'art. 133, comma1, cod. proc. pen., tenendo «anche in considerazione la condotta susseguente al reato».

La sentenza di appello è stata pronunciata il 27 febbraio 2024, ossia in data ampiamente successiva all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lett. c) 1, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, da indicarsi,in difetto di disciplina transitoria, nel 30 dicembre 2022.

Non risulta che la difesa abbia formulato nel corso del giudizio di appello istanza di applicazione dell’art. 131 biscod. pen.

La specifica circostanza è stata introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, e nonrisulta deducibile ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. in quanto proponibile nel corso del giudizio di appello.

3. Per tali ragioni il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generaleper l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il 18 maggio 2021 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altro imputato non ricorrente , responsabile del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 55, comma 9 , d. lgs. 21 novembre 2007, n.231 (oggi art. 493 ter cod. pen.) per avere indebitamente utilizzato lacarta bancomat di [OSCURATO:PERSONA] effettuando presso il market “Luna piena“ in Manfredonia tra il 16 settembre 2016 e il 17 settembre 2016 10 tentativi di acquisto per una somma complessiva pari a euro 2.550 eun acquisto pari a euro 100. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di appello di Bari non ha dato avviso alle parti circa la possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata in primo grado, pur in presenza delle condizioni previste dall’art.545 bis, cod. proc. pen., così violando la regola secondo la quale solo dopo la conferma della condanna di primo grado il condannato è in grado di valutare l’opportunità di chiedere una sanzione sostitutiva. D ovendosi escludere che l’imputato sia tenuto a formulare la richiesta di pena sostitutiva mediante l’atto d’appello,è ragionevole ritenere che sia la Corte d’appello , dopo la lettura del dispositivo,a essere obbligata a dare avviso alle parti circa la ricorrenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva, ovvero motivare circa la non applicabilità. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 biscod. pen., che è stato modificato successivamente alla sentenza di appello , introducendo la possibilità di prendere in considerazione anche la condotta susseguente al reato. Ciò comporta, secondo la difesa , che debba essere nuovamente valutata dalla Corte d’appello la possibilità di applicare l’istituto in base al principio di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen. , tenendo conto della condotta dell’imputato susseguente al reato, improntata a un particolare atteggiamento collaborativo e rispettoso della legalità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Per consolidato orientamento interpretativo della Corte di legittimità,in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello(Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 –02; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski,Rv. 285751 - 01Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729 – 01 ; S ez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 – 01 ; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino,Rv. 285090 – 01 ). Non è ammissibile, per tale ragione, il motivo di ricorso con il quale l’imputato si dolga dell’omessa pronuncia officiosa del giudice di appello circa l’applicabilità di una pena sostitutiva. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dopo la modifica (incontestabilmente retroattiva, data la natura sostanziale dell'istituto) dell'art. 131 bis, comma 1, cod. pen. a opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, devono essere valutati, secondo i criteri di cui all'art. 133, comma1, cod. proc. pen., tenendo «anche in considerazione la condotta susseguente al reato». La sentenza di appello è stata pronunciata il 27 febbraio 2024, ossia in data ampiamente successiva all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lett. c) 1, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, da indicarsi,in difetto di disciplina transitoria, nel 30 dicembre 2022. Non risulta che la difesa abbia formulato nel corso del giudizio di appello istanza di applicazione dell’art. 131 biscod. pen. La specifica circostanza è stata introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, e nonrisulta deducibile ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. in quanto proponibile nel corso del giudizio di appello. 3. Per tali ragioni il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
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