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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10879/2026

Testo disponibile della fonte

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to,dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, costituitasi in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.6424/2021 depositata il 07/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7261/2022Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 10879/2026Data pubblicazione 23/04/2026Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, la CenterS.r.l. (società che svolgeva attività di commercio di autoveicoli)impugnava l’avviso di accertamento n.

TF503AA03482 avente ad oggettomaggiori IVA, IRES ed IRAP relative all’anno 2013, derivanti da indebitadetrazione di IVA per fatture oggettivamente inesistenti e da indebitadeduzione di costi per sponsorizzazioni.La contribuente lamentava la violazione sotto diversi profili delcontraddittorio, nonché l’infondatezza nel merito delle preteseLa CTP rigettava il ricorso.La società proponeva appello che veniva parzialmente accolto(limitatamente alla deduzione di alcuni costi per sponsorizzazioni) dallaCommissione tributaria regionale della Campania.Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad otto motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorsoincidentale affidato a tre motivi.La società ha notificato controricorso (alla presente controversia trovaapplicazione la disciplina anteriore alle modifiche introdotte con d.lgs.149/2022).In data 30/3/2026, la contribuente ha depositato istanza con la qualeha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 l.197/2022, commi 231 e ss. ed ha chiesto di dichiarare l’estinzione delgiudizio o di sospenderlo fino al pagamento dell’ultima rata.RAGIONI DELLA DECISIONEIn base all’art. 1 l. 197/2022, commi 231 e ss., per l’estinzione delgiudizio è necessaria la produzione della dichiarazione di cui al comma235, della comunicazione dell’Agente della riscossione contenentel’indicazione dell’ammontare complessivo e delle singole rate da pagare dicui al comma 241 e dell’attestazione del pagamento della prima rata o deltotale da versare.Numero registro generale 7261/2022Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 10879/2026Data pubblicazione 23/04/2026Nel caso di specie, la contribuente ha depositato la dichiarazione diadesione alla definizione agevolata in relazione ai carichi oggetto di venti“cartelle/avvisi” contenente la dichiarazione «che assume l’impegno arinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferiscequesta dichiarazione».

Ha altresì prodotto la comunicazione dell’Agentedella riscossione con l’indicazione delle rate da versare e le attestazioni dipagamento delle rate scadute.Ha depositato, infine, un estratto dal sito internet dell’Agenzia delleEntrate dal quale risulta che i carichi oggetto degli atti nn.67119015736084003000 e 67120016691367003000 (compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata) riguardano IVA, IRESed IRAP relative all’anno 2013.Manca tuttavia un documento che attesti che i predetti carichi sono glistessi oggetto dell’avviso di accertamento n.

TF503AA03482 e,soprattutto, non è chiaro se la definizione agevolata riguardi anche laparte della pretesa in relazione alla quale è stato accolto l’appello dallaCTR della Campania (sponsorizzazioni in favore della ASD Tennis ClubGaetano Lamberti e della ASD [OSCURATO:PERSONA]) che costituisceoggetto del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate.È necessario quindi che le parti chiariscano l’oggetto della definizioneagevolata, nonché se all’esito della stessa sia totalmente cessata lamateria del contendere.

P.Q.MLa Corte dispone che le parti forniscano i chiarimenti richiesti inmotivazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione delpresente provvedimento e rinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to,dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, costituitasi in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.6424/2021 depositata il 07/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7261/2022Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 10879/2026Data pubblicazione 23/04/2026Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, la CenterS.r.l. (società che svolgeva attività di commercio di autoveicoli)impugnava l’avviso di accertamento n. TF503AA03482 avente ad oggettomaggiori IVA, IRES ed IRAP relative all’anno 2013, derivanti da indebitadetrazione di IVA per fatture oggettivamente inesistenti e da indebitadeduzione di costi per sponsorizzazioni.La contribuente lamentava la violazione sotto diversi profili delcontraddittorio, nonché l’infondatezza nel merito delle preteseLa CTP rigettava il ricorso.La società proponeva appello che veniva parzialmente accolto(limitatamente alla deduzione di alcuni costi per sponsorizzazioni) dallaCommissione tributaria regionale della Campania.Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad otto motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorsoincidentale affidato a tre motivi.La società ha notificato controricorso (alla presente controversia trovaapplicazione la disciplina anteriore alle modifiche introdotte con d.lgs.149/2022).In data 30/3/2026, la contribuente ha depositato istanza con la qualeha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 l.197/2022, commi 231 e ss. ed ha chiesto di dichiarare l’estinzione delgiudizio o di sospenderlo fino al pagamento dell’ultima rata.RAGIONI DELLA DECISIONEIn base all’art. 1 l. 197/2022, commi 231 e ss., per l’estinzione delgiudizio è necessaria la produzione della dichiarazione di cui al comma235, della comunicazione dell’Agente della riscossione contenentel’indicazione dell’ammontare complessivo e delle singole rate da pagare dicui al comma 241 e dell’attestazione del pagamento della prima rata o deltotale da versare.Numero registro generale 7261/2022Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 10879/2026Data pubblicazione 23/04/2026Nel caso di specie, la contribuente ha depositato la dichiarazione diadesione alla definizione agevolata in relazione ai carichi oggetto di venti“cartelle/avvisi” contenente la dichiarazione «che assume l’impegno arinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferiscequesta dichiarazione». Ha altresì prodotto la comunicazione dell’Agentedella riscossione con l’indicazione delle rate da versare e le attestazioni dipagamento delle rate scadute.Ha depositato, infine, un estratto dal sito internet dell’Agenzia delleEntrate dal quale risulta che i carichi oggetto degli atti nn.67119015736084003000 e 67120016691367003000 (compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata) riguardano IVA, IRESed IRAP relative all’anno 2013.Manca tuttavia un documento che attesti che i predetti carichi sono glistessi oggetto dell’avviso di accertamento n. TF503AA03482 e,soprattutto, non è chiaro se la definizione agevolata riguardi anche laparte della pretesa in relazione alla quale è stato accolto l’appello dallaCTR della Campania (sponsorizzazioni in favore della ASD Tennis ClubGaetano Lamberti e della ASD [OSCURATO:PERSONA]) che costituisceoggetto del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate.È necessario quindi che le parti chiariscano l’oggetto della definizioneagevolata, nonché se all’esito della stessa sia totalmente cessata lamateria del contendere. P.Q.MLa Corte dispone che le parti forniscano i chiarimenti richiesti inmotivazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione delpresente provvedimento e rinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
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