CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 26824/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che l'ulteriore censura di cui al primo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente si duole della mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 D E OSIT.'7 - [OSCURATO:PERSONA] liere est ore Ti Presidente