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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01369/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso 30171-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 92/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8262/39/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina.

Quest'ultima aveva rigettato l'impugnazione della contribuente avverso l'avviso di accertamento IRPEF e IRES, per l'anno 2004; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 comma 2° D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'ad 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza impugnata sarebbe stata apparente, non esternando le ragioni della decisione; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 comma 3° D. Lgs. n. 300/1973, 41 e 44 DPR n. 600/1973 e 2263, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c.; che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente sostenuto come l'Ufficio avrebbe dovuto provare il trasferimento al socio del reddito accertato a carico della società, pur in presenza di una società di capitali a ristretta base azionaria; che l'intimata si è costituita con controricorso; Ric. 2017 n. 30171 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -2- che, in data 8 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019; che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ,5?)ell-eG k.' .;NCELR L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 30171-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 92/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8262/39/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest'ultima aveva rigettato l'impugnazione della contribuente avverso l'avviso di accertamento IRPEF e IRES, per l'anno 2004; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 comma 2° D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'ad 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza impugnata sarebbe stata apparente, non esternando le ragioni della decisione; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 comma 3° D. Lgs. n. 300/1973, 41 e 44 DPR n. 600/1973 e 2263, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art 360 n. 3 c.p.c.; che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente sostenuto come l'Ufficio avrebbe dovuto provare il trasferimento al socio del reddito accertato a carico della società, pur in presenza di una società di capitali a ristretta base azionaria; che l'intimata si è costituita con controricorso; Ric. 2017 n. 30171 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- che, in data 8 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019; che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ,5?)ell-eG k.' .;NCELR L
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