Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27330/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27222 /20 15 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura sp eciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofri (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 2170/01/2015depositata in data 13 / 0 4 /20 15 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:operazioni inesistenti– motivazionesentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva contro l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA 2006 con il quale erano disconosciuti costi e IVA relativi ai rapporti intrattenuti con la società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta mera “cartiera” , con conseguente inesistenzadelle operazioni commerciali contestate; - l a C TP accoglieva il ricorso; - appellava l' U fficio ; - c on la pronuncia oggetto della sentenza gravata , la CTR ha rigettato l’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ritenendoprovata l’eff ettività delle operazioni oggetto di rilievo ; - r icorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a duemotivi di ricorso; resiste con proprio controricorso la società contribuente; l’Amministrazione finanziaria ha depositato memoria; Consideratoche: - preliminarmente, va disattesa l’eccezione di nullità del ricorso notificato;alla luce della relata di notifica che segue le pagg. 15 e 16 dell’atto, si evince come dette pagine siano state inserite in ricorsoper mero errore, riferendosi ad altro giudizio relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA].; detto errore però non ha minimamente impedito alla contribuente società di percepire il contenut o del ricorsoe difendersi da tali censure; - inoltre, tali pagine sono seguite da altra relata di notifica corretta, che fa riferimento alla sentenza effettivamente impugnata e alle partieffettivamente coinvolte nella controversia; - i l primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1n. 4 c.p.c. per avere per avere la CTR limitato il proprio esame solo alla esistenza oggettiva delle operazioni senza trarre le inevitabili conseguenze in tema di detraibilità dell'iva dalla accertata mancanza di strutture operative della [OSCURATO:SOCIETA]. che Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 risulta accertata dallo stesso giudice di appello e che doveva condurre a ritenere le operazioni soggettivamente inesistenti comecontestato dall’Amministrazione ; - il motivo è fondato; - invero, da quanto trascritto in ricorso alle pagg. 8 e 9 dell’atto , s i evince come le operazioni in oggetto siano state oggetto del giudiziodi appello nella loro rilevanza tributaria non solo in quanto oggettivamenteinesistenti, ma anche in quanto sogget tivamente inesistenti; - ebbene, tale secondo profilo non risulta esser stato minimamente preso in esame dalla CTR, che l’ha del tutto pretermesso mancandosul punto di rendere qualsiasi motivazione in ordine alle ragioniche l’hanno condotta a concentrare il proprio accertamento unicamentesulla oggettiva inesistenza delle operazioni ; - dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento del secondo mezzo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 19 deld.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e deiprincipi euro unitari di cui alla sentenza della CGUE C - 439/04 eC-440/04 del 6 luglio 2006; - la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appelloper nuovo esame del merito; p.q.m. accoglieil primo motivo di ric orso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27222 /20 15 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura sp eciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofri (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 2170/01/2015depositata in data 13 / 0 4 /20 15 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:operazioni inesistenti– motivazionesentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva contro l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA 2006 con il quale erano disconosciuti costi e IVA relativi ai rapporti intrattenuti con la società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta mera “cartiera” , con conseguente inesistenzadelle operazioni commerciali contestate; - l a C TP accoglieva il ricorso; - appellava l' U fficio ; - c on la pronuncia oggetto della sentenza gravata , la CTR ha rigettato l’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ritenendoprovata l’eff ettività delle operazioni oggetto di rilievo ; - r icorre a questa Corte l' A genzia delle entrate con atto affidato a duemotivi di ricorso; resiste con proprio controricorso la società contribuente; l’Amministrazione finanziaria ha depositato memoria; Consideratoche: - preliminarmente, va disattesa l’eccezione di nullità del ricorso notificato;alla luce della relata di notifica che segue le pagg. 15 e 16 dell’atto, si evince come dette pagine siano state inserite in ricorsoper mero errore, riferendosi ad altro giudizio relativo alla società [OSCURATO:SOCIETA].; detto errore però non ha minimamente impedito alla contribuente società di percepire il contenut o del ricorsoe difendersi da tali censure; - inoltre, tali pagine sono seguite da altra relata di notifica corretta, che fa riferimento alla sentenza effettivamente impugnata e alle partieffettivamente coinvolte nella controversia; - i l primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1n. 4 c.p.c. per avere per avere la CTR limitato il proprio esame solo alla esistenza oggettiva delle operazioni senza trarre le inevitabili conseguenze in tema di detraibilità dell'iva dalla accertata mancanza di strutture operative della [OSCURATO:SOCIETA]. che Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 risulta accertata dallo stesso giudice di appello e che doveva condurre a ritenere le operazioni soggettivamente inesistenti comecontestato dall’Amministrazione ; - il motivo è fondato; - invero, da quanto trascritto in ricorso alle pagg. 8 e 9 dell’atto , s i evince come le operazioni in oggetto siano state oggetto del giudiziodi appello nella loro rilevanza tributaria non solo in quanto oggettivamenteinesistenti, ma anche in quanto sogget tivamente inesistenti; - ebbene, tale secondo profilo non risulta esser stato minimamente preso in esame dalla CTR, che l’ha del tutto pretermesso mancandosul punto di rendere qualsiasi motivazione in ordine alle ragioniche l’hanno condotta a concentrare il proprio accertamento unicamentesulla oggettiva inesistenza delle operazioni ; - dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento del secondo mezzo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 19 deld.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e deiprincipi euro unitari di cui alla sentenza della CGUE C - 439/04 eC-440/04 del 6 luglio 2006; - la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appelloper nuovo esame del merito; p.q.m. accoglieil primo motivo di ric orso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di seco
Sentenza Cassazione n. 27330/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris