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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30285/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 5 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 477, 482 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti lui ascritti, in ragione del fatto che la patente oggetto di imputazione fosse scaduta, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha sottolineato le ragioni a fondamento della colpevolezza del prevenuto, sia per la ricettazione, avendo questi ricevuto una patente altrui certamente provento di delitto, che per il falso, in ragione della mutata intestazione della stessa a suo nome, a nulla rilevando il fatto che il documento fosse scaduto, in quanto comunque produttivo di effetti giuridici, e dunque dotato di capacità offensiva); Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice a pagina 3 escluso la particolare tenuità del fatto sulla base del valore della res ricettata, elemento già solo sufficiente a fondare il diniego (sul punto, da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283340); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 5 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 477, 482 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti lui ascritti, in ragione del fatto che la patente oggetto di imputazione fosse scaduta, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha sottolineato le ragioni a fondamento della colpevolezza del prevenuto, sia per la ricettazione, avendo questi ricevuto una patente altrui certamente provento di delitto, che per il falso, in ragione della mutata intestazione della stessa a suo nome, a nulla rilevando il fatto che il documento fosse scaduto, in quanto comunque produttivo di effetti giuridici, e dunque dotato di capacità offensiva); Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice a pagina 3 escluso la particolare tenuità del fatto sulla base del valore della res ricettata, elemento già solo sufficiente a fondare il diniego (sul punto, da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283340); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 30285/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris