CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 31653/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], il quale lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 20- bis cod. pen. per mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena inflitta. Considerato che i giudici di appello, con motivazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva; in particolare, attesa la personalità criminale del ricorrente - desumibile dalle modalità riprovevoli del reato e dai precedenti specifici annoverati - si è ritenuto che la sua spiccata propensione a delinquere non potesse essere contenuta con l'applicazione dell'istituto di nuova introduzione (cfr. pag. 4 della motivazione). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dent