CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 03002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5717/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliat o all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende -ricorrente - contro elettivamente domiciliato in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 33, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la «ordinanza»del Tribunale di Castrovillari depositata il 4.12.2019 nel procedimento iscritto al n. 945/2019 R.G.C.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiese al giudice delegato del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. di sospendere la vendita di un compendio immobiliare gravato d a ipoteca fondiaria e oggetto anche di es pro p ria zione individuale, nella quale la società ricorrente, cessionaria del credito ipotecario, aveva chiesto l’assegnazionein proprietà di quel bene. A fronte del rigetto dell’istanza, [OSCURATO:SOCIETA]. propose reclamo ai sensi dell’art. 26 legge fall., che venne però rigettato dal Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale. Contro la decisione del collegio [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. si è difeso con controricorso. Il ricorsoè trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tre motividi ricorso sono così rubricati: 1.1. «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. Violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.Violazione dell’art. 24 Costituzione»; 1.2. «concreta ipotesi di errores in procedendo. Ulteriore vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Violazione art. 112 c.p.c.»; 1.3. «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al comma 1, n. 3,dell’art. 360 c.p.c. Violazione art.1201 c.c. e ss. Violazione art. 588 c.p.c. modif. dall’art. 13, comma 1, lett. v, d.l. n. 83 del 2015 conv. in legge 132 del 2015 e art. 589, comma 1, c.p.c. modificato dall’art. 13, comma 1, lett. z, d.l. n. 83 del 2015 conv. in legge 132 del 2015». 2. Su ogni ulteriore considerazione prevale ed è assorbente il rilievo dell’improcedibilità del ricorso –eccepita dal controricorrente e rilevabile d’ufficio –per il suo tardivo deposito in cancelleria e, quindi, ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c. Infatti, in virtù della citata disposizione, i l ricorso deve essere depositato, « a pena d ’ improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto». Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 21 .1.2020 e depositato in cancelleria il 18.2.2020 e, quindi, dopo la scadenza del termine di legge di venti giorni. 3. Dichiarato improcedibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, a carico della ricorrent e , il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese legale relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in €7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bisd